Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30582 del 26/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 26/11/2018, (ud. 12/09/2018, dep. 26/11/2018), n.30582

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15426-2017 proposto da:

G.P.R., G.T., in qualità di eredi di

G.G., elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZA DEI RE DI ROMA 57,

presso lo studio dell’avvocato TIZIANA MARINO, rappresentate e

difese dall’avvocato GABRIELE CIARDO;

– ricorrenti –

Contro

ISPETTORATO PROVINCIALE DI LECCE, in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 392/2017 della CORTE D’APPELLO DI LECCE,

depositata il 04 aprile 2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12 settembre 2018 dal Consigliere Relatore Dott.

GIULIO FERNANDES.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza del 4 aprile 2017, la Corte di Appello di Lecce, in riforma della decisione del Tribunale in sede, rigettava l’opposizione proposta da G.G. avverso l’ordinanza ingiunzione notificata il 20 febbraio 2008 con cui la Direzione Provinciale del Lavoro di Lecce gli aveva intimato il pagamento della somma di Euro 3.818,00 per una serie di violazioni accertate a seguito della visita ispettiva di funzionari INPS di Lecce, in data 25 marzo 2005, sul fondo agricolo Sant’Elena di Cavallino di proprietà di esso opponente e nel corso della quale erano stati rinvenuti cinque soggetti intenti alla potatura degli alberi;

che, ad avviso della Corte territoriale, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, dalle dichiarazioni rese agli ispettori dai cinque lavoratori rivenuti sul fondo – più attendibili di quelle rese dagli stessi in sede di deposizione testimoniale innanzi al Tribunale era emerso che costoro si trovavano sul fondo del G. non già per prendere semplicemente della legna per uso personale ma per effettuare la “potatura” per conto del proprietario del fondo;

che per la cassazione di tale decisione propongono G.P.R. e G.T. – quali eredi di G.G. – affidato a tre motivi cui resiste l’Ispettorato Provinciale del Lavoro di Lecce con controricorso;

che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che le ricorrenti hanno depositato tardivamente memoria ex art. 380 bis c.p.c. in cui dissentono dalla proposta del relatore ed insistono per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di ricorso si deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti per avere la Corte territoriale: ritenuto di dare prevalenza a quanto riferito dai lavoratori in sede di ispezione ai funzionari dell’INPS rispetto al contenuto delle deposizioni testimoniali dagli stessi rese laddove, invece, ad una attenta lettura, non sussisteva alcuna sostanziale difformità nel contenuto di dette dichiarazioni (ad eccezione di quelle rese da M.G.); affermato che il proprietario del fondo si sarebbe avvantaggiato dell’opera di potatura senza considerare che il fondo in questione versava in un comprovato stato di abbandono; considerato significativa la circostanza che il G. non avesse sporto denuncia di furto contro i soggetti trovati sul suo fondo;

– con il secondo motivo viene denunciata violazione della L. 24 novembre 1981, n. 698, art. 23, avendo il giudice del gravame errato nel ritenere che la Direzione Territoriale del Lavoro di Lecce avesse fornito la prova degli elementi costitutivi della pretesa di cui all’ordinanza – ingiunzione opposta;

– con il terzo motivo viene dedotta violazione o falsa applicazione dell’art. 1398 c.c. non avendo la Corte d’appello considerato che tutti i soggetti trovati intenti al lavoro sul fondo avevano dichiarato di aver avuto l’incarico di procedere alla potatura degli alberi da tale ” Gi. o L.” – presunto “sovrintendente” “del G. – e la Direzione Territoriale del Lavoro non aveva provato che il G. avesse ratificato l’operato del predetto ” Gi. o L.”;

che i primi due motivi, da trattare congiuntamente in quanto connessi, sono inammissibili in quanto articolano censure che si risolvono nella denuncia di una errata o omessa valutazione del materiale probatorio acquisito ai fini della ricostruzione dei fatti onde ottenere una rivisitazione del merito della controversia non ammissibile in questa sede; ed infatti, è stato in più occasioni affermato dalla giurisprudenza di legittimità che la valutazione delle emergenze probatorie, come la scelta, tra le varie risultanze, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (cfr, ex plurimis, Cass. n. 17097 del 21/07/2010; Cass. n. 12362 del 24/05/2006; Cass. n. 11933 del 07/08/2003). Peraltro, il primo motivo finisce: a) con il criticare la sufficienza del ragionamento logico posto alla base dell’interpretazione di determinati atti del processo, e dunque un caratteristico vizio motivazionale, in quanto tale non più censurabile (si veda Cass., S.U., n. 8053 del 7 aprile 2014 secondo cui il controllo della motivazione è ora confinato sub specie nullitatis, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, il quale, a sua volta, ricorre solo nel caso di una sostanziale carenza del requisito di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione); b) con il lamentare una errata lettura delle risultanze istruttorie e non l’omesso esame di fatti che comunque, risultano essere stati valutati dalla Corte territoriale;

che il terzo motivo è, del pari, inammissibile in quanto non tiene conto della motivazione dell’impugnata sentenza secondo cui, sulla scorta di una ragionamento presuntivo, doveva ritenersi che il G. avesse dato incarico a colui che viene indicato come ” Gi. o L.” di reclutare operai per la potatura;

che, pertanto, in adesione alla proposta del relatore, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal citato D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014 e numerose successive conformi).

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese del presente giudizio liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 12 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2018

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