Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30582 del 20/12/2017


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 30582 Anno 2017
Presidente: GRECO ANTONIO
Relatore: TRICOMI LAURA

ORDINANZA
sul ricorso 26557-2010 proposto da:
FALLIMENTO EUROMEC SPA, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA BANCO DI S. SPIRITO 48, presso lo studio
dell’avvocato AUGUSTO D’OTTAVI, rappresentato e difeso
dall’avvocato RENATO COLA;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DI BOLOGNA in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

controricorrente

avverso la sentenza n. 21/2010 della COMM.TRIB.REG.

1751754 depositata il 22/03/2010;

Data pubblicazione: 20/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 26/10/2017 dal Consigliere Dott. LAURA

TRICOMI.

RILEVATO CHE:
La CTR dell’Emilia-Romagna, con la sentenza in epigrafe indicata, ha

l’impugnazione dell’avviso di accertamento per IVA, IRAP ed IRES,
relativo all’anno di imposta 2005, emesso nei confronti della società
Euromec SRL in liquidazione.
Il secondo giudice ha ritenuto motivato, anche

per relationem,

l’avviso, oltre che emesso nel rispetto del contraddittorio
endoprocedimentale e dei termini stabiliti dalla legge n.212/2000; ha
escluso che la contribuente avesse assolto il suo onere probatorio in
merito alla effettiva consistenza delle giacenze di magazzino al
31.12.2004; ha ravvisato la legittimità dell’accertamento presuntivo ex
art.39 del d.P.R. n.600/1973 ritenendolo giustificato, attese le gravi
irregolarità e la non attendibilità delle scritture contabili, ed ha
confermato la legittimità dell’accertamento parziale.
La società contribuente, nelle more divenuta Euromec SPA e fallita,
ricorre per cassazione in persona del curatore, su due motivi. L’Agenzia
delle entrate replica con controricorso.
Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai
sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE:
1. Con il primo motivo si denuncia la omessa motivazione e,
comunque, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in
relazione al capo di sentenza che ha respinto la richiesta di declaratoria
di nullità del verbale di accertamento, sulla circostanza che
l’Amministrazione non aveva motivato il proprio dissenso sulle
controdeduzioni formulate dalla contribuente nel termine concessole ex

confermato la prima decisione, con la quale era stata respinta

art.12, comma 7, della legge n.212/2000. Secondo la ricorrente, la CTR
avrebbe omesso di esprimersi sulla esistenza dell’obbligo, da parte
dell’Amministrazione, a prendere posizione in merito alle osservazioni
del contribuente.
2. Il motivo è inammissibile sotto diversi profili. Invero sembra

motivazione, di guisa che non individua correttamente l’archetipo del
vizio dedotto; ancora, non indica le norme di legge che assume essere
state violate, con negative ricadute anche sul piano dell’autosufficienza.
Inoltre, e fondamentalmente, non coglie la ratio decidendi, posto
che non si ravvisa in proposito alcuna omessa pronuncia atteso che, con
accertamento in fatto adeguatamente e logicamente motivato, la
Commissione territoriale in concreto ha ritenuto che l’ufficio avesse
preso in considerazione le controdeduzioni della parte privata,
implicitamente respingendo quelle infondate ed accogliendo
espressamente quelle fondate, di guisa che l’astratta interrogazione
sull’obbligo dell’Amministrazione a prendere posizione risulta non
congruente con il fatto accertato, oltre che priva di decisività e
rilevanza.
3. Con il secondo motivo si denuncia la violazione di norme di legge
e comunque la insufficiente e contraddittoria motivazione sulla
circostanza che l’Amministrazione aveva utilizzato in sede di
accertamento induttivo ex art.39 del d.P.R. n.600/1973 presunzioni
prive del requisito della gravità, precisione e concordanza: la censura
concerne l’accertamento di vendite “al nero” per oltre €.5.000.000=,
considerate le minori giacenza finali di magazzino del 2004, e l’addebito
alla società della corrispondente IVA.
4. Il motivo è infondato. La CTR non solo ha correttamente e
congruamente esposto l’iter logico-giuridico sulla scorta del quale ha
ravvisato la fondatezza del recupero, valorizzando gli elementi di fatto
offerti dall’Amministrazione a sostegno dell’accertamento, costituiti dalla
R.G.N.26557/2010
Cons. est. Laura Tricorni

prospettare una omessa pronuncia, piuttosto che una omessa

giacenze finali al 2003 desunte dalla documentazione rinvenuta presso
la sede sociale, dagli acquisti e dalle vendite documentate come
avvenute nel corso del 2004 e dalla discrasia rispetto alle rimanenze del
2004, ma ha anche considerato le difese svolte dalla parte, escludendo
la valenza probatoria dei meri assunti circa una sovrastima delle
giacenze finali 2003, giustificata con la prospettata necessità di

Inoltre la doglianza, considerato che non è contestata la acclarata
ricorrenza di gravi carenze nella tenuta delle scritture contabili, appare
sostanzialmente volta a pervenire ad una decisione di fatto conforme
alle aspettative della contribuente.
5. In conclusione il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza nella
misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
– Rigetta il ricorso,
– Condanna la ricorrente società fallita alla rifusione delle spese del
giudizio di legittimità, che liquida nel compenso di €.8.000,00=, oltre
spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il giorno 26 ottobre 2017.

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