Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30581 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. II, 30/12/2011, (ud. 28/11/2011, dep. 30/12/2011), n.30581

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.M.I., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA REGINA

MARGHERITA 27, presso lo studio dell’avvocato MIELE NAZZARENO,

rappresentato e difeso dall’avvocato SENESE FRANCESCO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ARZANO in persona del Sindaco pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1072/2005 del GIUDICE DI PACE di CASORIA,

depositata il 23/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/11/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Casoria ha respinto, ritenendola infondata nel merito, l’opposizione proposta da D.M.I. avverso il verbale con cui i Carabinieri di Arzano gli avevano contestato di aver tenuto aperto un suo esercizio commerciale oltre l’orario consentito.

D.M.I. ha proposto ricorso per cassazione, in base a un motivo. Il Comune di Arzano non ha svolto attività difensive nel giudizio di legittimità.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La motivazione della presente sentenza viene redatta in forma semplificata, come il collegio ha disposto.

La decisione adottata dal Giudice di pace deve essere cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, per la decisiva ragione, rilevabile di ufficio, che la causa non poteva essere proposta.

Tra le condizioni dell’azione, indispensabili affinchè una domanda possa già in astratto essere avanzata in sede giudiziale, salva poi la verifica della sua fondatezza in concreto, è prioritaria ed essenziale la “possibilità giuridica”: alla tutela richiesta in giudizio deve corrispondere una norma che effettivamente la accordi, configurando come diritto la pretesa fatta valere dall’istante.

Tale requisito difetta nella specie, dato che il verbale di accertamento di violazioni amministrative notificato dall’amministrazione procedente non può essere impugnato dal destinatario avanti al giudice ordinario, poichè la possibilità giuridica di proporre l’azione di opposizione è ammessa solo con riferimento ai verbali di accertamento di violazione delle norme sulla circolazione stradale, in quanto atti idonei, secondo la previsione dell’art. 203 C.d.S., ad acquisire il valore e l’efficacia di titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria (Cass. s.u. 4 gennaio 2007 n. 16).

Non vi è da provvedere sulle spese del giudizio, nel quale il Comune di Arzano non ha svolto attività difensive nè in sede di legittimità nè in sede di merito.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata.

Così deciso in Roma, il 28 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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