Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30581 del 22/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 22/11/2019, (ud. 28/05/2019, dep. 22/11/2019), n.30581

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30172-2017 proposto da:

F.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE d CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato LUIGI OLIVERIO;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO QUARTO POZZUOLI in liquidazione, in persona del liquidatore

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA SABOTINO 12, presso lo studio dell’avvocato LUCA SCAVINI,

rappresentato e difeso dagli avvocati BRUNO CIMADONIO, ASSUNTA

ATTANASIO, FRANCESCO CERULLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4382/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 12/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARULLI

MARCO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti F.R. impugna l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Napoli ha proceduto a liquidare l’indennità di occupazione legittima dovutagli in relazione ad un fondo ablato ad opera del Consorzio Quarto Pozzuoli e ne chiede la cassazione sul rilievo della violazione e falsa applicazione della L. 14 maggio 1981, n. 219, art. 80, comma 4, in quanto l’indennità in parola era stata determinata qualificando come agricolo il fondo, quantunque ai sensi della norma richiamata e per effetto della sua destinazione ad un opera pubblica, ne fosse stata mutata la destinazione urbanistica da agricola a edificatoria.

Al proposto ricorso resiste l’intimato con controricorso e memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il motivo è infondato, posto che, come questa Corte ha già avuto occasione di precisare, rivendicando l’ultrattività delle disposizioni recate dalla 1. 15 gennaio 1885, n. 2891 anche di seguito alla declaratoria di incostituzionalità del D.L. 1 luglio 1992, n. 333, art. 5-bis convertito con modificazioni in L. 8 agosto 1992, n. 359, in ragione della loro specialità, il criterio stabilito dall’art. 13 di detta legge, richiamato ai fini della determinazione delle indennità dovute ai proprietari interessati alle procedure di ablazione regolate dalla L. n. 219 del 1981, art. 80, non “dà rilievo alla distinzione alla distinzione tra aree edificabili e non fabbricabili” (Cass., Sez. U, 2/02/2011, n. 2419).

3. Il ricorso va dunque respinto.

4. Spese alla soccombenza.

5. Non ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, risultando il processo esente.

P.Q.M.

Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2800,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 28 maggio 2019.

Depositato in cancelleria il 22 novembre 2019

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