Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30581 del 20/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 5 Num. 30581 Anno 2017
Presidente: GRECO ANTONIO
Relatore: TRICOMI LAURA

ORDINANZA

sul ricorso 24805-2010 proposto da:
GESER SRL CESSATA, elettivamente domiciliato in ROMA
VIALE U. TUPINI 133, presso lo studio dell’avvocato
AGOSTINO DE ZORDO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato VITO ANTONIO MARTIELLI;
– ricorrente contro

EQUITALIA ETR SPA, elettivamente domiciliata in ROMA
2017
2661

VIA NOMENTANA 403 B/2, presso lo studio dell’avvocato
ANTONELLA FIORINI, rappresentata e difesa
dall’avvocato IVANA CARSO;
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI
UFFICIO CONTROLLI in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

Data pubblicazione: 20/12/2017

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrenti nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

avverso la sentenza n. 65/2009 della COMM.TRIB.REG.

eisp

depositata il 15/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 26/10/2017 dal Consigliere Dott. LAURA
TRICOMI.

– intimata –

RILEVATO CHE:
La CTR della Puglia, con la sentenza in epigrafe indicata, ha

accolto il ricorso proposto dalla società Geser SRL in liquidazione
avverso la cartella di pagamento emessa per l’anno di imposta 2002
per omessi versamenti, riconoscendone la legittimità solo per la
pretesa per IVA ed ordinando la riduzione ad un terzo delle sanzioni,
sulla scorta di un provvedimento di sgravio parziale adottato
dall’Ufficio.
La contribuente ricorre per cassazione con tre motivi. L’Agenzia
delle entrate ed Equitalia ETR resistono con controricorso.
Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai
sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.

CONSIDERATO CHE:
1.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa
applicazione dell’art.11 delle preleggi del cod. civ. e dell’art.3 della
legge n.212/2000, con riferimento all’art.1, comma 5 bis, del d.l.
n.106/2005 conv. nella legge n.156/2005 ed al combinato disposto
dell’art. 36 bis del d.P.R. n.600/1973 e dell’art.17 del d.P.R.
n.602/1973, vigenti ratione temporis, (art.360, primo comma, n.3,
cod. proc. civ.), invocando la irretroattività della normativa introdotta
nel 2005.
1.2. Il motivo è infondato.
1.3. In tema di accertamento e controllo delle dichiarazioni
tributarie ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, la legittimità della
pretesa erariale è subordinata, alla luce dell’intervento legislativo

\.

confermato la prima decisione, con la quale era stato parzialmente

realizzato con l’art. 1, commi 5 bis e 5 ter, del d.l. n. 106 del 2005,
convertito nella legge n. 156 del 2005, alla notificazione della cartella
di pagamento al contribuente entro il termine di decadenza del 31
dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione, dovendo l’ordinamento garantire l’interesse del

tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni, regola
applicabile anche per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore
della detta legge di conversione n. 156 del 2005.” (Cass.
nn.22223/2015, 15661/2014).
Nel caso in esame la liquidazione concerneva omessi versamenti
ed il recupero di un credito di imposta per l’incremento occupazionale
desunti dal controllo automatizzato delle dichiarazioni Mod. Unico ed
IVA 2003, per l’anno di imposta 2002, e la notifica della cartella
avvenne correttamente in data 19.03.2007, entro il 31 dicembre del
quarto anno dalla presentazione della dichiarazione.
2.1. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa
applicazione dell’art.25 del d.P.R. n.602/1973 e dell’art.7, comma 2,
lett. a) della legge n.212/2000, in relazione alla omessa
sottoscrizione ed indicazione del responsabile del procedimento nella
cartella di pagamento (art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.)
2.2. Il motivo è infondato, atteso che, come questa Corte ha già
affermato, con condiviso principio, applicabile ratione temporis al
caso di specie, concernente una cartella notificata nel 2007,
“L’indicazione del responsabile del procedimento negli atti
dell’Amministrazione finanziaria non è richiesta, dall’art. 7 della I. n.
212 del 2000, a pena di nullità, in quanto tale sanzione è stata
introdotta per le cartelle di pagamento dall’art. 36, comma 4-ter, del
d.l. n. 248 del 2007, conv., con modif., dalla I. n. 31 del 2008,
applicabile soltanto alle cartelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti
della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008.” (Cass. 11856/2017)
R.G.N.24805/2010
Cons. est. Laura Tricorni

7

medesimo contribuente alla conoscenza, in termini certi, della pretesa

3.1. Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa
applicazione dell’art.36 bis del d.P.R. n. 600/1973, in relazione alla
mancata notifica della comunicazione dì irregolarità (art.360, comma,
n.3, cod. proc. civ.). La ricorrente, con riferimento alla pretesa
conseguente alla liquidazione operata sulla dichiarazione IVA,

l’Amministrazione avrebbe dovuto obbligatoriamente notificare alla
parte la preventiva comunicazione di irregolarità, pena la nullità del
procedimento di liquidazione
3.2. Il motivo è infondato.
3.3. Invero, giacché la doglianza riguarda la pretesa per omesso o
carente versamento dell’IVA, trova applicazione il principio secondo il
quale “In materia di riscossione, ai sensi degli artt. 36 bis del d.P.R.
n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, l’invio al
contribuente della comunicazione di irregolarità, al fine di evitare la
reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti
formali, è dovuto solo ove dai controlli automatici emerga un risultato
diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero
un’imposta o una maggiore imposta e, comunque, la sua omissione
determina una mera irregolarità e non preclude, una volta ricevuta la
notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione
della sanzione, mentre tale adempimento non è prescritto in caso di
omessi o tardivi versamenti, ipotesi in cui, peraltro, non spetta la
riduzione delle sanzioni amministrative ai sensi dell’art. 2, comma 2,
del d.lgs. n. 462 del 1997.” (Cass. n. 13759/2016).
Nel caso in esame peraltro, il motivo risulta privo di specificità,
poiché la ricorrente non ha nemmeno chiarito quali circostanze
avrebbero dovuto esserle comunicate ed in che misura, ove
comunicate, avrebbero potuto indurre un comportamento diverso.
4.1. Conclusivamente, il ricorso va rigettato su tutti i motivi.

R.G N.24805/2010
Cons. est. Laura Tricorni

3

lamenta il mancato invio del secondo avviso bonario e sostiene che

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza nella
misura liquidata in dispositivo a favore delle controricorrenti, Agenzia
delle entrate ed Equitalia E.T.R. SPA.

P.Q.M.

– Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di
legittimità, che liquida a favore dell’Agenzia delle entrate nel
compenso di €.2.800,00=, oltre spese prenotate a debito, ed a favore
di Equitalia E.T.R. SPA nel compenso di €.2.800,00=, oltre spese
generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% jpg2 ed
accessori di legge.

Così deciso in Roma, il giorno 26 ottobre 2017.

– Rigetta il ricorso,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA