Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30580 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. II, 30/12/2011, (ud. 28/11/2011, dep. 30/12/2011), n.30580

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA UFENTE 12,

presso lo studio dell’avvocato BRESMES FRANCESCO, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato COMMODO STEFANO;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI TORINO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 89/2005 del GIUDICE DI PACE di TORINO,

depositata il 04/01/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/11/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Torino ha respinto l’opposizione proposta da M.M. avverso quindici ordinanze ingiunzioni, con cui l’Ufficio territoriale del Governo di Torino gli aveva irrogato le sanzioni pecuniarie del caso e quella accessoria del divieto di emettere assegni bancari e postali per due anni, per aver emesso quindici titoli privi di copertura, in qualità di amministratore della s.p.a. M.P.M..

M.M. ha proposto ricorso per cassazione, in base a tre motivi. L’Ufficio territoriale del Governo di Torino non ha svolto attività difensive nel giudizio di legittimità.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La motivazione della presente sentenza viene redatta in forma semplificata, come il collegio ha disposto.

Con i primi due motivi di ricorso M.M. lamenta che il Giudice di pace ha erroneamente e ingiustificatamente disatteso l’assunto posto a base dell’opposizione, secondo cui la responsabilità per il rilascio degli assegni in questione doveva essere attribuita soltanto alla s.p.a. M.P.M., in nome della quale i titoli erano stati firmati dal suo amministratore, in forza di un rapporto di immedesimazione organica che imponeva di riferire la loro emissione direttamente ed esclusivamente alla società.

La doglianza è infondata, poichè si risolve in uno stravolgimento del sistema delineato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 6 secondo cui della violazione risponde sempre la persona fisica che l’ha commessa, anche ove abbia agito in rappresentanza di una persona giuridica, la quale in tal caso è obbligata in solido con lo stesso autore dell’infrazione, con diritto di regresso verso costui.

Con il terzo motivo di ricorso M.M. si duole del mancato esame, da parte del Giudice di pace, della tesi subordinata che egli aveva prospettato in alcune sue memorie difensive, osservando che le ordinanze ingiunzioni, anche in ipotesi di propria responsabilità, avrebbero potuto bensì essere emesse nei confronti di lui stesso, ma con espresso riferimento alla sua qualità di amministratore della s.p.a. M.P.M..

Neppure questa censura può essere accolta, dato che nelle cause di opposizione a provvedimenti irrogativi di sanzioni amministrative non possono avere ingresso – salvo il caso di espressa accettazione del contraddittorio, che nella specie non si deduce essersi verificata – questioni ulteriori rispetto a quelle sollevate nell’atto introduttivo del giudizio (v. , tra le più recenti, Cass. 16 aprile 2010 n. 9178).

Il ricorso viene pertanto rigettato.

Non vi è da provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, nel quale l’Ufficio territoriale del Governo di Torino non ha svolto attività difensive.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 28 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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