Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30580 del 26/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 26/11/2018, (ud. 12/09/2018, dep. 26/11/2018), n.30580

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18032-2017 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FILIPPO

CIVININI 12, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO CASSIANO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato VALENTINO FIORIO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALI DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,

rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELA CAPANNOLO, MANUELA

MASSA, CLEMENTINA PULLI, NICOLA VALENTE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 54/2017 della CORTE D’APPELLO di TORINO, del

27/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/09/2018 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO

FERNANDES.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza del 27 febbraio 2017, la Corte di Appello di Torino confermava la decisione del Tribunale in sede di rigetto della domanda proposta da P.G. nei confronti dell’INPS ed intesa al riconoscimento del suo diritto all’assegno sociale;

che, ad avviso della Corte territoriale, correttamente il primo giudice aveva ritenuto insussistente il requisito reddituale per poter accedere alla prestazione invocata in quanto il P. aveva percepito redditi superiori alla soglia fissata dalla legge avuto riguardo alla movimentazione bancaria relativamente alle somme accreditate nel periodo 2012 – 2013 su uno dei due conti correnti a lui intestati del tutto non coerente con le dichiarazioni dei redditi;

che per la cassazione di tale decisione propone ricorso il P. affidato a due motivi cui resiste l’INPS con controricorso;

che è stata depositata proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c. in cui dissente dalla proposta del relatore ed insiste per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che: con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) nella parte in cui l’impugnata sentenza ha ritenuto che il P. avrebbe dovuto dimostrare la natura dei versamenti sul conto corrente non coerenti con le dichiarazioni fiscali, dovendo piuttosto gravare sull’INPS l’onere di dimostrare la non congruità delle dichiarazioni dei redditi (nel caso in esame attestanti un reddito inferiore al limite stabilito dalla legge per accedere all’invocato beneficio); con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) avendo la corte territoriale travisato il concetto di reddito equiparandolo al ricavo derivante dall’attività imprenditoriale di noleggio di autovettura con autista non depurato dei costi;

che il primo motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile: è infondato in quanto correttamente la Corte di appello ha ritenuto che l’onere della prova della ricorrenza del requisito reddituale è a carico di colui che chiede la prestazione e che alla formazione del reddito rilevante ai fini della concessione della provvidenza invocata concorrono “..i redditi di qualsiasi natura..” come previsto dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6; è inammissibile laddove, nonostante il formale richiamo a violazione di legge contenuto nell’intestazione, finisce con il sollecitare una nuova valutazione del merito non consentita in questa sede;

che il secondo motivo è inammissibile in quanto chiede, al pari del primo, una rivisitazione del merito; peraltro, la Corte territoriale ha anche evidenziato come, a prescindere dalla detrazione dei costi dai ricavi dell’attività imprenditoriale, vi erano ulteriori indicatori che, complessivamente considerati, inducevano a ritenere il P. percettore di un reddito superiore ai limiti legali e che le dichiarazioni reddituali non erano congrue sussistendo indizi, gravi, precisi e tutti concordanti della sicura disponibilità da parte del predetto di redditi occulti incompatibili con l’assegno sociale;

che, pertanto, in adesione alla proposta del relatore, il ricorso va rigettato;

che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo;

che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), art. 1, comma 17, trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014e numerose successive conformi).

PQM

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA