Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30580 del 22/11/2019

Cassazione civile sez. lav., 22/11/2019, (ud. 16/10/2019, dep. 22/11/2019), n.30580

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3429/2014 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in

persona del Ministro pro tempore, CONSERVATRIO DI S. CECILIA, in

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e

difesi dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici

domiciliano ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– ricorrenti –

contro

C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI

11, presso lo studio dell’avvocato LUCA LUPIA, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CESARE PIRAINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3937/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/06/2013 R.G.N. 3353/09.

Fatto

RILEVATO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca al pagamento in favore di C.A. delle differenze retributive correlate all’avvenuto svolgimento di mansioni rientranti nell’Area B del CCNL Comparto delle Istituzioni di Alta Formazione e Specializzazione.

2. La Corte territoriale, per quanto oggi rileva, ha rilevato che dalla istruttoria era emerso che la C. dal 1.12.2002 al 31.5.2005 aveva svolto presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma compiti di segretaria del Direttore che si erano compendiati nel ricevere i docenti che le rappresentavano le ragioni per le quali avevano necessità di parlare con il Direttore, nel copiare “in bella le lettere redatte in brutta dal direttore” e nel curarne la spedizione; ha aggiunto che era anche emerso che la C. utilizzava un p.c. “con la p.w. del direttore”.

3. La Corte territoriale ha ritenuto che tali mansioni erano sussumibili in quelle proprie dell’Area B del CCNL Comparto delle Istituzioni di Alta Formazione e Specializzazione, ricomprendenti i compiti da svolgere sulla base di direttive assegnate e di procedure stabilite e, in particolare, nell’ambito del profilo dell’assistente amministrativo; ha aggiunto che nell’Area B è ricompresa anche la figura della segretaria di azienda, alla quale ha ritenuto assimilabile quella di segretaria del Direttore del Conservatorio, rivestita dalla C..

4. avverso questa sentenza il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca ed il Conservatorio di Santa Cecilia hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo al quale ha resistito con controricorso C.A..

Diritto

CONSIDERATO

5. Con l’unico motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 e del CCNL relativo al Personale del Comparto di Alta Formazione e Specializzazione Artistica e Musicale del 16.2.2005. Asseriscono, che ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, l’esercizio di mansioni superiori può venire in rilievo solo ove sia stato prevalente rispetto alle mansioni proprie del profilo di appartenenza, carattere che deducono non rinvenibile nelle mansioni svolte dalla C.. Assumono, inoltre, che la figura della “segretaria della Direzione del Conservatorio” non è contemplata dal CCNL di Comparto e che il possesso delle password del Direttore per l’accesso al sistema informatico e l’attività di ricevimento dei Docenti che attendevano di interloquire con il Direttore sono riconducibili alla qualifica ed al profilo propri della C. (collaboratore scolastico-coadiutore) e non alla qualifica e al profilo superiori rivendicati;

6. il motivo è fondato;

7. lo svolgimento di fatto di mansioni proprie di una qualifica – anche non immediatamente – superiore a quella di inquadramento formale comporta, in forza del disposto del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 52, comma 5, il diritto alla retribuzione propria di detta qualifica superiore ove i compiti svolti siano stati svolti in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale e, dunque ove le mansioni superiori assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pieriezza, e sempre che, in relazione all’attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni (Cass. SSUU 25837/2007; Cass. 9646/2019, 30811/2018, 27887/2009);

8. questa Corte ha da tempo affermato che il procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell’inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell’accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell’individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. fra le tante Cass. 26593/2018, 10961/2018, 8142/2018, 21329/2017, 18943/2016, 6174/2016, 8589/2015, 11037/2006);

9. è stato precisato che l’osservanza dell’anzidetto criterio “trifasico” non richiede che il giudice si attenga pedissequamente alla rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, essendo sufficiente che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio (Cass. n. 8142/2018, 18943/2016 cit.);

10. ove, però, una delle predette fasi venga omessa, o comunque della stessa non si dia conto nella sentenza impugnata, è configurabile il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè l’omissione si risolve nell’errata applicazione dell’art. 2103 c.c., o, per l’impiego pubblico contrattualizzato, del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 (Cass. n. 8142/2018, 752/2018, 11037/2006 cit.).

11. nel caso in esame la Corte territoriale si è posta in contrasto con i principi innanzi richiamati;

12. la Corte territoriale, in violazione dei principi innanzi richiamati, non ha esaminato le declaratorie contrattuali relative al livello ed al profilo professionale di inquadramento della C. al fine di individuarne gli elementi caratterizzanti, non ha individuato il tratto che connota la professionalità del livello di inquadramento posseduto e lo differenzia rispetto a quello rivendicato, non ha preso in esame le mansioni della qualifica di appartenenza della ricorrente, rapportandovi l’attività svolta, al fine di verificare la pertinenza o meno dell’attività svolta ai compiti della posizione superiore di cui era stata chiesta l’attribuzione, non ha dato conto delle caratteristiche professionali del profilo di “segretaria di azienda” come risultanti dalla Contrattazione collettiva per riferirvi le mansioni svolte dalla lavoratrice e non ha indagato sulla prevalenza, dal punto di vista quantitativo, dei compiti assunti come svolti rispetto a quelli riferibili al livello ed alla qualifica superiori;

13. in conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata;

14. la causa va rinviata alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, che dovrà fare applicazione dei principi di diritto enunciati nei punti nn. 7, 8 e 9 di questa sentenza e provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 16 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA