Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30580 del 20/12/2017


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 30580 Anno 2017
Presidente: GRECO ANTONIO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 7106-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

ARDIOLI ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA
2017
2660

LARGO SOMALIA 67, presso lo studio dell’avvocato RITA
GRADARA, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato AMEDEO GRASSOTTI;

avverso

la

n.

sentenza

controricorrente

20/2010

della

taik- EItua R (“5«
COMM.TRIB.REGrEZ.DIST.

di

PARMA,

depositata

Data pubblicazione: 20/12/2017

1’11/02/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 26/10/2017 dal Consigliere Dott.
GIUSEPPE LOCATELLI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in

GIOVANNI GIACALONE che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso.

persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

N.R.G.7106/2011
FATTI DI CAUSA
La ditta individuale Ardioli Roberto„ veniva sottoposta a verifica
fiscale conclusa con processo verbale di constatazione del 22.10.2004.
Seguiva l’emissione di avviso di accertamento, relativo all’anno di
imposta 2003, con il quale l’Ufficio contestava alla ditta verificata la
contabilizzazione di quattro fatture relative all’acquisto di altrettante

soggettivamente inesistenti poiché la società cedente New Car srl,
secondo l’Ufficio, era una semplice cartiera che si interponeva tra il
fornitore intracomunitario ( con sede in Germania) ed il reale acquirente
nazionale ( ditta Ardioli), società cartiera che si limitava ad emettere la
fattura con applicazione di Iva che non versava all’erario. Pertanto
l’Ufficio, in presenza di operazioni soggettivamente false, considerava
indeducibile ai fini Irpef ed Irap il costo di euro 80.669 ed indetraibile la
corrispondente Iva contabilizzata a credito per euro 16.133, con recupero
delle imposte dovute ed applicazione delle sanzioni.
Il contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria
provinciale di Reggio Emilia che lo accoglieva con sentenza n.278 del
2007.
L’Agenzia delle Entrate

proponeva appello alla Commissione

tributaria regionale dell’Emilia-Romagna che lo rigettava con sentenza
dele11.2.2010.
Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate propone ricorso
con unico motivo per “insufficiente e contraddittoria motivazione circa
fatti controversi e decisivi per il giudizio , in relazione all’art.360 comma
primo n.5 cod.proc.civ.”.
Ardioli Roberto resiste con controricorso. Deposita memoria.
Il Procuratore generale conclude per l’accoglimento del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il giudice di appello afferma conclusivamente che ” il ruolo del
contribuente pare confinato entro quello di un semplice privato
acquirente cui, all’evidenza non può essere imputato il carico tributario
preteso dall’Ufficio che più esattamente dovrebbe in ipotesi essere

autovetture effettuato presso la New Car srl, operazioni considerate

riservato alla sola New Car srl”. Sussiste il dedotto vizio di motivazione
insufficiente e contraddittoria poiché la Commissione tributaria regionale
non dà conto delle ragioni sulle quali base la qualificazione del titolare
della ditta individuale Ardioli come “semplice privato acquirente …che ha
acquistato sei sole autovetture in due anni e non vi è traccia di
successive alienazioni”, atteso che, secondo quanto dedotto dall’Ufficio
appellante: dal processo verbale di constatazione richiamato

interesse nel presente ricorso per cassazione) risulta che, a decorrere
dall’anno 2003 e sino al 1.4.2004, la ditta Ardioli ha svolto anche
l’attività di commercio di autovetture nuove ed usate; nel verbale di
contraddittorio, allegato al verbale di constatazione, il contribuente ha
affermato di avere acquistato le autovetture “dopo avere ricevuto
l’ordinativo dal cliente, ovvero anche senza preventivo ordine quando si
trattava di modelli di auto

molto richiesti sul mercato”; inoltre la

destinazione alla commercializzazione della auto acquistate

non è

oggetto di contestazione, posto che, nella stessa sentenza,
contraddicendo l’assunto che il contribuente fosse un mero privato
acquirente, si riferisce che il titolare della ditta Ardioli ha affermato nel
proprio ricorso introduttivo di “avere legittimamente acquistato alcune
autovetture nell’ambito della propria attività commerciale”.
La motivazione della sentenza è perplessa, e non sufficientemente
esplicativa della ratio decidendi adottata, anche nella parte in cui
afferma che “si fatica a comprendere come in capo a questi ((Ardioli
n.d.r) quale presunto attivo compartecipe delle predette operazioni
possa essere maturato un debito per imposte indirette e sanzioni quale
quello qui preteso dall’Ufficio”. Infatti, la pretesa tributaria riferita alla
imposta indiretta (IVA) è espressamente correlata Dall’ente impositore
alla contestata indetraibilità dell’Iva a credito risultante da fatture
relative ad operazioni di acquisto soggettivamente inesistenti, da ritenersi
tali in quanto, secondo l’assunto dell’Ufficio appellante, la società
venditrice New Car srl era una semplice “cartiera” interposta tra il reale
fornitore comunitario e l’acquirente ditta individuale Ardioli, “cartiera”
che si limitava ad emettere la fattura di vendita (senza essere l’effettivo

2

integralmente nell’avviso di accertamento ( e trascritto per la parte di

cedente, da identificare invece nel fornitore intracomunitario) con
applicazione di Iva che non veniva versata all’erario.
Con specifico riguardo all’Iva, questa Corte ha affermato il principio
che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19, 21, comma 7, e 26,
comma terzo, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, è precluso al cessionario
dei beni, così come al committente del servizio, il diritto alla detrazione
dell’imposta nel caso di emissione di fatture per operazioni inesistenti

servizio effettivamente entrati nella disponibilità dell’impresa utilizzatrice,
la falsa indicazione di uno dei soggetti del rapporto determina l’evasione
del tributo relativo alla diversa operazione, effettivamente realizzata tra
altri soggetti. (Sez. 5, Sentenza n. 7672 del 16/05/2012).
In accoglimento del ricorso la sentenza deve essere cassata con
rinvio alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna in
diversa composizione, alla quale è demandata la liquidazione delle spese
del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche sulle
spese, alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna in
diversa composizione.
Così deciso il 26.10.2017

anche solo sotto il profilo soggettivo, poiché, pur essendo i beni o il

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