Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3058 del 11/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3058 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: CURZIO PIETRO

ORDINANZA
sul ricorso 5791-2011 proposto da:
MAZZUTO GAETANO (MZZGNT45R17F923S) elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato BALDUCCI CATALDO giusta
procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA
17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,
rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO RICCI, PULLI
CLEMENTINA, PATTERI ANTONELLA, GIANNICO
GIUSEPPINA giusta procura speciale in calce al controricorso;

Data pubblicazione: 11/02/2014

- controricorrente avverso la sentenza n. 1067/2010 della CORTE D’APPELLO di
BARI del 18/02/2010, depositata 1’01/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

udito l’Avvocato Sergio Preden (delega orale ai sensi dell’art. 14 L.
247/12 dell’avvocato Patteri) difensore del controricorrente che si
riporta agli scritti.

Ric. 2011 n. 05791 sez. ML – ud. 30-01-2014
-2-

30/01/2014 dal Presidente Relatore Dott. PIETRO CURZIO;

Il ricorrente chiede la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Bari che ha
rigettato la sua domanda nei confronti dell’INPS volta ad ottenere la riliquidazione
della pensione in godimento mediante l’utilizzo, ai fini della determinazione della
retribuzione media pensionabile, del salario convenzionale degli operai agricoli a
tempo determinato pubblicato con decreto ministeriale nell’anno immediatamente
successivo a quello di lavoro e/o disoccupazione.
L’INPS si è difeso con controricorso.
Il ricorso è in contrasto con l’orientamento consolidato della giurisprudenza di questa
Corte.
In numerose decisioni si è infatti affermato: “in tema di pensione di vecchiaia degli
operai agricoli a tempo determinato, la retribuzione pensionabile per gli ultimi anni di
lavoro va calcolata applicando l’art. 28 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 e, dunque, in
forza della determinazione operata anno per anno da d.m. sulla media delle
retribuzioni fissate dalla contrattazione provinciale nell’anno precedente, ciò trovando
conferma – oltre che nella impossibilità di rinvenire un diverso e più funzionale
sistema di calcolo, che non pregiudichi l’equilibrio stesso della gestione previdenziale
di settore – anche nella disposizione di cui all’art. 45, comma 21, della legge 17
maggio 1999, n. 144, che, nell’interpretare autenticamente l’art. 3 della legge 8 agosto
1972, n. 457, concernente le prestazioni temporanee in favore dei lavoratori agricoli,
ha inteso estendere ai lavoratori agricoli a tempo determinato l’applicazione della
media della retribuzione prevista dai contratti collettivi provinciali vigenti al 30
ottobre dell’anno precedente prevista per i salariati fissi, così da ricondurre l’intero
sistema ad uniformità, facendo operare, ai fini del calcolo di tutte le prestazioni, le
retribuzioni dell’anno precedente” (Cass. 2351, 2596, 4355 del 2009, nonché 13971,
13972, 13973, 13982 del 2010).
L’art. 2, quinto comma, della legge n. 191 del 2009, ha sancito: . “Il terzo comma
dell’articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457 , si interpreta nel senso che il termine
ivi previsto del 30 ottobre per la rilevazione della media tra le retribuzioni per le
diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro ai fini della
determinazione della retribuzione media convenzionale da porre a base per le
prestazioni pensionistiche e per il calcolo della contribuzione degli operai agricoli a
tempo determinato è il medesimo di quello previsto al secondo comma dell’articolo 3
della citata legge n. 457 del 1972 per gli operai a tempo indeterminato”.
Adunanza del 30 gennaio 2014
Pietro Curzio, president

i

tensore

v

Ordinanza

I profili di illegittimità costituzionale della disposizione denunziati dal ricorrente
sono stati portati dinanzi alla Corte costituzionale con ordinanza del Tribunale di
Rossano.
La Corte costituzionale con sentenza n. 257 del 2011 li ha dichiarati inammissibili.

Le spese del giudizio di legittimità devono essere compensate, poiché la decisione
della Corte costituzionale è successiva al deposito del ricorso.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della sesta sezione civile del 30
gennaio 2014.

Il ricorso, pertanto deve essere respinto per manifesta infondatezza.

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