Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3058 del 10/02/2010

Cassazione civile sez. I, 10/02/2010, (ud. 10/11/2009, dep. 10/02/2010), n.3058

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.M.A. e B.A., elettivamente domiciliati

in Roma, Piazza dei Mirti 40, presso l’avv. Emanuele Foschi,

rappresentati e difesi dall’avv. Conte Olivia giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Campobasso, n. 54/06, in

data 25 ottobre 2006, nel procedimento iscritto al n. 67/2006 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10 novembre 2009 dal relatore, cons. Dott. SCHIRO’ Stefano;

udito, per i ricorrenti, l’avv. Olivia Conte;

udito il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore

generale, dott.ssa CARESTIA Antonietta, che ha chiesto l’accoglimento

del ricorso come da relazione in atti.

LA CORTE:

Fatto

FATTO E DIRITTO

A) rilevato che e’ stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione, comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti:

“IL CONSIGLIERE RELATORE, letti gli atti depositati;

RITENUTO CHE:

1. S.M.A. e B.A. hanno proposto ricorso per Cassazione, sulla base di due motivi, avverso il decreto in data 25 ottobre 2006, con il quale la Corte di appello di Campobasso ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento in favore dei menzionati ricorrenti della somma complessiva di Euro 3.167,00, a titolo di indennizzo per il superamento del termine di ragionevole durata di un processo instaurato, in primo grado, davanti al Tribunale di Avezzano con atto di citazione dell’agosto 1986 e definito con sentenza del 12 marzo 1993 e concluso in grado di appello dalla Corte di appello dell’Aquila con sentenza del 19 ottobre 2004;

1.1. il Ministero intimato ha resistito con controricorso;

OSSERVA:

2. la Corte di appello di Campobasso ha accolto la domanda nella misura complessiva di Euro 3.167,00 a titolo di indennizzo del solo danno non patrimoniale, avendo accertato una durata del processo superiore di tre anni e due mesi al termine ragionevole e quantificato l’indennizzo in Euro 1000,00 per ciascun anno di ritardo;

3. i ricorrenti censurano il decreto impugnato, proponendo due motivi di ricorso, con i quali lamentano:

3.1. la mancata liquidazione dell’indennizzo per ciascuno di loro separatamente;

3.2. per aver limitato la valutazione del ritardo non ragionevole fino alla sentenza di appello non definitiva, con la quale i ricorrenti avrebbero gia’ conosciuto l’esito favorevole del giudizio;

4. entrambi i motivi appaiono manifestamente fondati, in quanto il pregiudizio non patrimoniale che deriva dalla lesione del diritto alla ragionevole durata del processo ha natura personale e, se vi sono piu’ persone lese, la riparazione deve aver luogo in favore di ciascuno dei danneggiati (Cass. 2005/18683) ed inoltre l’anticipazione del favorevole esito conclusivo del giudizio non influisce sul diritto della parte di conseguire la definizione del giudizio entro un termine ragionevole, ne’ esclude il dovere dello Stato di assicurarne la conclusione nel rispetto di quel termine, con conseguente configurabilita’ del danno non patrimoniale correlato alla persistente incertezza sull’esito della lite (Cass. 2005/20544);

5. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilevi formulati al punto 4., si ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;

B) osservato che i ricorrenti ha depositato memoria e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso le argomentazioni esposte nella relazione;

B1) ritenuto che, in base alle considerazioni che precedono, il decreto impugnato deve essere annullato e che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1; che, in particolare, determinata in diciotto anni circa la durata complessiva del processo presupposto e stimato in cinque anni, secondo i parametri cronologici elaborati dalla Corte europea dei diritti dell’Uomo (cfr. Cass. 2004/3143; 2004/4207; 2005/8600), il periodo di ragionevole durata del processo di primo grado e di secondo grado, va stabilito tredici anni il periodo di durata non ragionevole;

B2) considerato che il parametro per indennizzare la parte del danno non patrimoniale subito nel processo presupposto va individuato nell’importo non inferiore ad Euro 750,00 per anno di ritardo, alla stregua degli argomenti svolti nella sentenza di questa Corte n. 16086 del 2009; che, secondo tale pronuncia, in tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo e in base alla giurisprudenza della Corte dei diritti dell’uomo (sentenze 29 marzo 2006, sui ricorsi n. 63261 del 2000 e nn. 64890 e 64705 del 2001), gli importi concessi dal giudice nazionale a titolo di risarcimento danni possono essere anche inferiori a quelli da essa liquidati, “a condizione che le decisioni pertinenti” siano “coerenti con la tradizione giuridica e con il tenore di vita del paese interessato”, e purche’ detti importi non risultino irragionevoli, reputandosi, peraltro, non irragionevole una soglia pari al 45 per cento del risarcimento che la Corte avrebbe attribuito, con la conseguenza che, stante l’esigenza di offrire un’interpretazione della L. 24 marzo 2001, n. 89 idonea a garantire che la diversita’ di calcolo non incida negativamente sulla complessiva attitudine ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, evitando il possibile profilarsi di un contrasto della medesima con l’art. 6 della CEDU (come interpretata dalla Corte di Strasburgo), la quantificazione del danno non patrimoniale deve essere, di regola, non inferiore a Euro 750,00 per ogni anno di ritardo eccedente il termine di ragionevole durata; ritenuto che tali principi vanno confermati in questa sede, con la precisazione che il suddetto parametro va osservato in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, dovendo invece aversi riguardo per quelli successivi, al parametro di Euro 1.000,00 per anno di ritardo, tenuto conto che l’irragionevole durata eccedente tale periodo comporta un evidente aggravamento del danno; che di conseguenza si deve riconoscere a ciascuno dei ricorrenti l’indennizzo di Euro 12.250,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, al cui pagamento deve essere condannato il Ministero soccombente;

B3) considerato altresi’ che le spese del giudizio di merito e quelle del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano con riferimento al giudizio di natura contenziosa (Cass. 2008/23397; 2008/25352).

PQM

LA CORTE Accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento in favore di S.M.A. e di B.A. della somma di Euro 12.250,00 ciascuno, oltre agli interessi legali a decorrere dalla domanda.

Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese del giudizio di merito, che si liquidano in Euro 1.397,00, di cui Euro 697,00 per competenze ed Euro 100,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge, nonche’ di quelle del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 1.100,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 10 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2010

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