Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3058 del 08/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3058 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: MANZON ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 27097-2016 proposto da:
CHRISTI

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CIPRO n.46, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO
NOSCHESE, rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente contro
:AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata avverso la sentenza n. 3246/13/2016 della COMMISSIONI
TRIBUTARLA REGIONALE di MILANO, depositata il 30/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/01/2018 dal Consigliere Dott. I NRICO
,\IANZON.

Data pubblicazione: 08/02/2018

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.
Rilevato che:
Con sentenza in data 25 maggio 2016 la Commissione tributaria
regionale della Lombardia accoglieva parzialmente l’appello proposto

374/3/15 della Commissione tributaria provinciale di Como che aveva
accolto il ricorso di Brivio Christian contro gli avvisi di accertamento
IRAP, IRPF,1′ ed altro, IVA ed altro 2010-2011. La CFR osservava in
particolare che la pronuncia appellata era parzialmente erronea con
riguardo alla questione pregiudiziale di merito concernente la
violazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale,
riscontrando tale violazione in ordine all’IVA, quale imposta

armonizzata”, ma non in ordine alle 11.1)19., quali imposte non

armonizzate, trattandosi di un accertamento c.d. “a tavolino”; che
comunque in relazione alle pretese fiscali relative a quesfultime, gli atti
impositivi impugnati dovevano considerarsi fondati sulle risultanze
degli accertamenti bancari espletati ex art. 32, d.P.R. 600/1973 , non
avendo il contribuente fornito adeguata documentazione contro
7: t

probatoria.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione

il

contribuente deducendo tre motivi.
I s’intimata agenzia fiscale non si è difesa.
Il contribuente successivamente ha depositato una memoria.
Considerato che:
Con il primo ed il secondo motivo –ex art. 360, primo comma, n. 3-5,
cod. proc. civ.- il ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione
degli arti. 10, 12, comma 7, legge 212/2000 ed omesso esame di un
punto decisivo controverso, poiché la CFR ha affermato
Ric. 2016 n. 27097 sez. MT – ud. 10-01-2018
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dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n.

l’insussistenza di un obbligo generalizzato di contraddittorio
endoprocedimentale in caso di verifica fiscale, a prescidere dalla sua
tipologia e dell’imposta implicata, dunque anche in relazione alle
verifiche riguardanti le ILDD.
Le censure, da esaminarsi congiuntamente per stretta connessione,

Va ribadito che:
-«In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche
fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di
contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta
l’invalidità dell’atto purché il contribuente abbia assolto all’onere di
enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non
abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente
per i tributi “armonizzati”, mentre, per quelli “non armonizzati”, non è
rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato
vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti
specificamente sancito» (Sez. U, Sentenza n. 24823 del 09/12/2015,
Rv. 637604 – 01);
-«In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche
fiscali, non sussiste per l’Amministrazione finanziaria alcun obbligo di
contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti ai fini Irpeg
ed Irap, assoggettati esclusivamente alla normativa nazionale,
venendosi in ambito di indagini cd. “a tavolino”» (Sez. U, Sentenza n.
24823 del 09/12/2015, Rv. 637605 — 01).
La sentenza impugnata ha fatto puntuale e piena applicazione dei
principi di diritto espressi in tali arresti giurisprudenziali e non merita
perciò cassazione sotto tali profili.
Con il terzo motivo –ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.- il
ricorrente si duole della violazione dell’art. 25, digs. 546/1992, poiché
Ric. 2016 n. 27097 sez. MT – ud. 10-01-2018
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sono infondate.

la CFR ha assunto la propria decisione nel merito senza valutare le
risultanze dei documenti che aveva versato in causa in assolvimento
del proprio onere contro probatorio a fronte della presunzione legale
di cui all’art. 32, d.P.R. 600/1973 per gli accertamenti basati su indagini
bancarie.

Va ribadito che «Con la proposizione del ricorso per cassazione, il
ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno
difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto
dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente,
atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al
sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo,
non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa,
ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della
correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di
merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio
convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne
attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie,
quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione» (Sez. 6 – 5,
Ordinanza n. 9097 del 07/04/2017, Rv. 643792 – 01).
Ti giudice tributario di appello ha espressamente considerato la,
denunciata con il mezzo de quo, mancanza del fascicolo di parte e
quindi in particolare della documentazione in esso contenuta,
ritenendo tuttavia di potersi comunque esprimere nel merito «..poichè
le allegazioni sono puntualmente descritte, nei contenuti, nelle
controdeduzioni», quindi affermando la non necessità dell’esame
diretto di detti documenti.
In virtù del principio di diritto di cui a tale arresto giurisprudenziale,
ciò rientra nelle valutazioni di competenza della CFR e in quanto tali
Ric. 2016 n. 27097 sez. MT – ud. 10-01-2018

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1,a censura è inammissibile.

non sono ulteriormente revisionabili in questa sede, sicché nemmeno
per questo profilo la sentenza impugnata può essere cassata.
I ,a memoria depositata dal ricorrente non offre argomenti per opinare
diversamente che nella proposta del relatore comunicata.
Il ricorso va dunque rigettato.

PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso
articolo 13.
Così deciso in Roma, 10 gennaio 2018
Il P4s te

Nulla per le spese stante la mancata difesa dell’agenzia fiscale intimata.

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