Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3058 del 06/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 06/02/2017, (ud. 22/11/2016, dep.06/02/2017),  n. 3058

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Giovanni – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19573-2014 proposto da:

ILVA S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, P.I. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ORAZIO N. 31 (STUDIO ZUNARELLI), presso lo

studio dell’avvocato ALESSANDRA GIORDANO (STUDIO LEGALE ZUNARELLI),

rappresentata e difesa dall’avvocato ENRICO CLAUDIO SCHIAVONE,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

L.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

QUINTINO SELLA, 41, presso lo studio dell’avvocato MARGHERITA

VALENTINI, rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMILIANO DEL

VECCHIO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1/2014 della CORTE D’APPELLO DI LECCE SEZ.

DIST. DI TARANTO, depositata il 31/01/2014 R.G.N. 237/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/11/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;

udito l’Avvocato GIORDANO ALESSANDRA per delega verbale Avvocato

SCHIAVONE ENRICO CLAUDIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con sentenza 31 gennaio 2014, la Corte d’appello di Lecce, sez. dist. di Taranto dichiarava illegittimo, con le consequenzali pronunce reintegratoria e risarcitoria, il licenziamento intimato per giusta causa il 8 maggio 2007 da Ilva s.p.a. a L.M., in quanto rinvenuto il (OMISSIS), nel corso di controlli del personale di vigilanza all’uscita dello stabilimento nel quale lavorava come capo squadra, in possesso di una matassa di corda elastica della lunghezza di 24 metri circa, in una busta all’interno della sua borsa, contestatagli come in essa occultata siccome di proprietà aziendale: così riformando la sentenza di primo grado, che aveva invece respinto le domande del lavoratore.

A motivo della decisione, la Corte territoriale non condivideva il ragionamento presuntivo del Tribunale (basato sulla tipologia della corda, sull’insufficienza e scarsa credibilità delle plurime e diverse versioni fornite dal lavoratore, sulla condotta da questo osservata nei confronti del personale di vigilanza, autore del controllo, a soprassedere dalle attività di competenza), ravvisandone l’inidoneità ad attingere un sicuro valore probatorio.

E ciò per la formulazione dell’addebito in termini di ipotesi alternative (sottrazione diretta ovvero commissionata ad altro collega) di diverse rilevanza e gravità: tale da rendere insufficiente l’assoluzione dell’onere probatorio a carico datoriale, sull’essenziale rilievo di tardività o inverosimiglianza delle dichiarazioni rese dal lavoratore, tanto meno decisivo a fronte di una contestazione carente dei prescritti requisiti di chiarezza e precisione.

Con atto notificato il 24 luglio 2014, Ilva s.p.a. (poi in amministrazione straordinaria, volontariamente costituitasi per la prosecuzione del giudizio) ricorre per cassazione con due motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., cui resiste il lavoratore con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la ricorrente deduce omesso esame e pronuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, sull’eccezione di inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 434 c.p.c., in riferimento alla formulazione dei motivi di gravame senza indicazione delle parti del provvedimento oggetto di richiesta di riforma, nè esplicitazione delle modifiche domandate: con trascrizione dell’eccezione, rimasta inevasa sotto i denunciati profili di violazione dell’art. 112 c.p.c. e, in via subordinata, di suo omesso esame e di correlativa argomentazione motiva, alla luce dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 novellato.

Esso è inammissibile.

In disparte l’evidente inammissibilità per contraddittoria formulazione dell’unico mezzo nei due distinti vizi di omessa pronuncia (che implica la completa omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto e si traduce in una violazione dell’art. 112 c.p.c., da far valere esclusivamente a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e non con la denuncia della violazione di norme di diritto sostanziale) e di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che invece presuppone l’esame della questione oggetto di doglianza da parte del giudice di merito, seppure se ne lamenti la soluzione in modo giuridicamente non corretto ovvero senza adeguata giustificazione (Cass. 18 giugno 2014, n. 13866), anche alla luce del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, relativo ad omesso esame di un fatto storico, rilevante quale segmento (pretermesso) di un processo decisionale culminato in una pronuncia resa, ancorchè viziata dal detto omesso esame (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2498; Cass. 26 giugno 2015, n. 13189; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439), il motivo viola il principio di autosufficienza del ricorso per omessa trascrizione dell’atto di appello.

Ed infatti, come ancora recentemente ribadito da questa Corte (Cass. 20 settembre 2016, n. 18422), il vizio di omessa pronuncia dell’eccezione di inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 434 c.p.c. integra un difetto di attività tanto del giudice (di non corretto rilievo), tanto della parte (che non ha assolto all’esatta integrazione del modello legale di impugnazione) e pertanto un fatto processuale, sul quale il giudizio verte e del quale la Corte di cassazione deve necessariamente poter prendere cognizione.

Esso si colloca all’interno di una vicenda tuttora in corso di sviluppo, sia quando ancora si stia svolgendo nella fase del giudizio di merito sia quando sia transitata nel giudizio di legittimità, che si inserisce pur sempre nel medesimo rapporto processuale: e ciò per la fondamentale unitarietà del procedimento, pur nei suoi diversi gradi e fasi, che ne rende il vizio sempre attuale, ove sia tale da incidere sulla decisione della causa e da compromettere la realizzazione del “giusto processo”. Proprio questa natura del vizio giustifica che anche il giudice di legittimità debba conoscere dell’error in procedendo in ogni suo aspetto, perchè la rottura della corretta sequenza procedimentale investe il medesimo giudizio di cassazione, sicchè chi vi è preposto deve direttamente accertarsene (Cass. s.u. 22 maggio 2012, n. 8077).

Si comprende allora da dove discenda il potere del giudice di legittimità di diretto esame della specificità dei motivi di appello, senza poter limitare la sua cognizione all’esame di sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito abbia vagliato la questione (Cass. 28 novembre 2014, n. 25308; Cass. 10 settembre 2012, n. 15071; Cass. s.u. 22 maggio 2012, n. 8077; Cass. 15 gennaio 2009, n. 806; da ultimo, in linea generale: Cass. 21 aprile 2016, n. 8069).

Ma un tale esame di questa Corte non esime certamente la parte ricorrente dal formulare la censura in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito e quindi, nel caso di specie, in conformità in particolare alle prescrizioni dettate dagli artt. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 (Cass. su. 22 maggio 2012, n. 8077).

Ora, Ilva s.p.a. in a.s. non ha assolto all’onere imposto da tale regola di conformazione, a pena di inammissibilità, del contenuto del ricorso, limitandosi alla trascrizione della sola eccezione di inammissibilità dell’atto di appello (dal penultimo capoverso di pg. 10 al penultimo di pg. 11 del ricorso), ma non anche dell’atto di appello denunciato di genericità. Sicchè, al giudice di legittimità è inibito il controllo di decisività dei fatti da provare, e quindi della prova stessa, che la Corte di Cassazione deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (Cass. 30 luglio 2010, n. 17915; Cass. 31 luglio 2012, n. 13677; Cass. 3 gennaio 2014, n. 48; Cass. 29 luglio 2015, n. 16010), nè rimediare con l’ausilio di altri atti del giudizio diversi dal ricorso (Cass. 21 settembre 2015, n. 18483; Cass. s.u. 18 maggio 2006, n. 11653), in particolare del controricorso (che riporta un significativo estratto dell’atto di appello a pgg. da 9 a 11).

E così, per la violazione del principio di autosufficienza del ricorso, il motivo deve essere dichiarato inammissibile.

Con il secondo mezzo, complesso e articolato, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sotto i seguenti quattro profili:

a) dell’art. 112 c.p.c., per affermata carenza di specificità della contestazione disciplinare pure non dedotta dal lavoratore;

b) dell’art. 2106 c.c., L. n. 300 del 1970, art. 7 e art. 41 Cost., per illegittima rettifica della contestazione disciplinare, riguardante l’indebito possesso di un bene aziendale (corda elastica) finalizzato al suo trafugamento, erroneamente ritenuta non specifica sotto il profilo della non chiarita modalità di sottrazione, estranea tuttavia all’oggetto della contestazione, con indebita interferenza giudiziale sull’esercizio, insindacabile nel merito, del potere disciplinare datoriale e di conseguenza sulla stessa libertà di iniziativa economica;

c) dell’art. 2697 c.c., L. n. 604 del 1966, art. 5, artt. 115 e 116 c.p.c., per erronea applicazione delle regole di ripartizione dell’onere probatorio e di sua assoluzione, in merito a quello, una volta accertato l’inadempimento contestato a carico datoriale, gravante sul lavoratore per i fatti contrari addotti a sua giustificazione: avendo di esse la Corte territoriale fatto cattivo governo, per non avere ritenuto, anche in violazione dei principi di disponibilità e valutazione delle prove, essere stato il primo assolto e non invece il secondo, alla luce delle illustrate risultanze istruttorie, pure in difetto di adeguata motivazione; d) degli artt. 2727 e 2729 c.c., per erronea valutazione di insufficienza degli elementi acquisiti quali indizi gravi, precisi e concordanti e quindi di complessiva insufficienza e inadeguatezza della prova del fatto così raccolta, pure nell’affermata legittimità di loro acquisizione ai fini del raggiungimento della prova ed avendone assunto ragionevole cognizione.

Anch’esso è inammissibile.

Il vizio di ultrapetizione, per affermata carenza di specificità della contestazione disciplinare pure non dedotta dal lavoratore, denunciato con il primo profilo dedotto, non è configurabile, perchè non vi è pronuncia su un capo di domanda.

Ed infatti, la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, stabilito dall’art. 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per tale ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in una conclusione specifica, sulla quale debba essere emessa una pronuncia di accoglimento o di rigetto (con più specifico riferimento al vizio di omessa pronuncia: Cass. 16 maggio 2012, n. 7653; Cass. 13 giugno 1972, n. 1853; ma l’affermazione è ben applicabile ad ogni ipotesi di violazione del principio di non corrispondenza).

Sicchè, tale violazione non ricorre nel caso di specie, avendo il profilo così censurato natura di passaggio argomentativo (illustrato all’ultimo capoverso di pg. 5 della sentenza) funzionale al ragionamento condotto in merito all’efficacia probatoria da attribuire alle giustificazioni tardive o inverosimili rese da L., per trarne sicura prova del fatto costitutivo (giusta causa) della domanda (di accertamento della legittimità o meno del licenziamento impugnato) sulla quale una pronuncia è stata resa.

Quanto al secondo profilo, di illegittima rettifica della contestazione disciplinare in violazione dell’art. 2106 c.c., L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 7 e art. 41 Cost., prima ancora che infondato, è anch’esso inconfigurabile.

E ciò perchè la violazione del principio di immutabilità della contestazione attiene alla correttezza del procedimento disciplinare (come ovviamente affermato anche dalla “autorevole dottrina a commento dell’art. 2106 c.c.”, in carattere corsivo in fine pg. 22 e pg. 23 del ricorso), che evidentemente non può che collocarsi in una fase anteriore a quella di eventuale impugnazione giudiziale del provvedimento sanzionatorio cui esso mette capo, in quanto corollario del principio di specificità della contestazione medesima. Detto principio risponde, infatti, all’esigenza, rilevante ai fini della garanzia dell’esercizio del diritto di difesa, che i fatti addebitati siano specificamente individuati nell’atto di contestazione, secondo l’impostazione giurisprudenziale più squisitamente contenutistica di applicazione del principio esclusivamente in relazione alla funzione di garanzia di esercizio del diritto di difesa del lavoratore, con la negazione di qualsiasi profilo di illegittimità qualora in concreto nessun vulnus sia arrecato a tale diritto (Cass. 22 aprile 2015, n. 8238; Cass. 5 marzo 2010 n. 5401; Cass. 13 giugno 2005 n. 12644). Neppure verificandosi alcuna violazione del diritto di difesa, qualora sia rispettato il principio generale, in materia di sanzioni disciplinari, di assicurazione al lavoratore della possibilità di contestare l’addebito in relazione all’unico fatto materiale accertato, anche diversamente qualificato giuridicamente, con le garanzie del contraddittorio (Cass. 10 marzo 2016, n. 4725; Cass. 20 marzo 2007, n. 6638).

Ma, come ben si comprende, non di questo si tratta.

Nè, d’altro canto, la Corte territoriale ha operato alcuna indebita immutazione della contestazione, chiaramente e correttamente individuata all’esordio del ragionamento motivo nel “seguente fatto: l’essere stato” il lavoratore licenziato “trovato, in occasione del controllo eseguito dal personale di vigilanza all’uscita dallo stabilimento, in possesso di… corda elastica di proprietà dell’Ilva” (così al penultimo capoverso di pg. 3 della sentenza).

L’affermazione denunciata quale pretesa di rettifica del fatto addebitato “come sottrazione personalmente compiuta o commissionata ad altro collega in luogo del possesso di un bene aziendale finalizzato al trafugamento” (così al terz’ultimo capoverso di pg. 26 del ricorso) deve più correttamente essere letta nella sua effettiva portata, ossia di passaggio argomentativo (al penultimo capoverso di pg. 5 della sentenza) nel cono del ragionamento probatorio svolto per la valutazione della “prova della proprietà della corda” (al capoverso immediatamente precedente).

E allora la contestata interferenza giudiziale con l’esercizio del potere disciplinare datoriale appare inconferente e la censura fuori centro.

Anche i due ultimi profili, relativi ad erronea applicazione delle regole di ripartizione e di assoluzione dell’onere probatorio e di erronea valutazione degli elementi presuntivi acquisiti, sono inammissibili.

La Corte territoriale non è incorsa in alcuna violazione della ripartizione dell’onere probatorio, posto correttamente a carico della società datrice con la chiara individuazione del fatto costitutivo nella proprietà aziendale del bene (come affermato al secondo capoverso di pg. 4 della sentenza: “Premesso che l’onere di dimostrare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento incombe sul datore di lavoro, il Tribunale ha ritenuto provato… nel presupposto che” il bene “fosse… di proprietà aziendale”.

E’ piuttosto la ricorrente a propugnare un’inammissibile inversione dell’onere, a carico del lavoratore per le proprie giustificazioni difensive (dal penultimo capoverso di pg. 29 al terzo di pg. 30 del ricorso). Ma essa non coglie come dapprima il Tribunale e poi la Corte d’appello (sia pure con esiti interpretativi differenti) le abbiano scrutinate nella prospettiva dell’integrazione della prova di quell’elemento costitutivo (appunto: proprietà aziendale della corda) dell’addebito disciplinare oggetto di accertamento (come chiaramente si evince in particolare dai p.ti 2 e 3 del secondo capoverso di pg. 4 della sentenza), in piena sintonia con quella giurisprudenza citata da Ilva s.p.a. (all’ultimo capoverso di pg. 29 del ricorso, secondo cui al lavoratore incombe la dimostrazione della non imputabilità dell’inadempimento, una volta “accertato”).

La società poi trascorre alla critica illustrazione delle risultanze istruttorie (dal penultimo capoverso di pg. 30 a pg. 33 del ricorso), seguita dalla loro valutazione (da pg. 34 a pg. 41 del ricorso) e quindi alla confutazione del ragionamento presuntivo della Corte territoriale e al richiamo dei principi vigenti in materia (da pg. 42 a pg. 52 del ricorso).

A quest’ultimo proposito, giova ribadire come nel nostro ordinamento, fondato sul principio del libero convincimento del giudice, non esista una gerarchia di efficacia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo rimessa la valutazione delle prove al prudente apprezzamento del giudice (Cass. 18 aprile 2007, n. 9245; Cass. 12 settembre 2011, n. 18644) e come esso sia insindacabile in sede di legittimità, purchè adeguatamente e congruamente motivato: in riferimento tanto alla valutazione dal giudice di merito delle soglie minime di gravità, precisione e concordanza richieste dall’art. 2729 c.c. ai fini raggiungimento della prova per presunzioni (Cass. 13 marzo 2009, n. 6181; Cass. 14 maggio 2005, n. 10135; Cass. 6 agosto 2003, n. 11906), tanto alla stima di sufficienza di una presunzione semplice ai fini della prova di esistenza di un fatto, alla stregua di canoni di ragionevole probabilità (Cass. 16 luglio 2004, n. 13169; Cass. 17 aprile 2002, n. 5526; Cass. 14 settembre 1999, n. 9782).

Appare allora evidente come la doglianza si risolva sostanzialmente nella confutazione della valutazione probatoria della Corte territoriale: forse eccessivamente rigorosa, ma certamente adeguata e con una propria coerenza interna, senza violazione di alcun principio nè norma di legge.

Perchè la norma prevista dall’art. 2697 c.c. regola l’onere della prova, non anche la materia della valutazione dei risultati ottenuti mediante l’esperimento dei mezzi di prova, viceversa disciplinata dagli artt. 115 e 116 c.p.c. e la cui erroneità ridonda comunque in vizio di motivazione (Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; Cass. 29 novembre 2012, n. 21234; Cass. 5 settembre 2006, n. 19064): nel caso di specie da escludere, per le ragioni dette, così la censura palesandosi in una richiesta sostanziale di riesame del merito, insindacabile in sede di legittimità (Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 18 marzo 2011, n. 6288; Cass. 19 marzo 2009, n. 6694).

Tanto meno configurandosi alcun vizio della sentenza nella prospettiva del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in assenza dei requisiti in esso previsti, di ricorrenza di motivazione meramente apparente, sindacabile in sede di legittimità nella sua riduzione a(“minimo costituzionale”, quale anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: con la conseguente preclusione nel giudizio di cassazione dell’accertamento dei fatti ovvero della loro valutazione a fini istruttori (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2498; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439). Sicchè, tutto il motivo, partitamente esaminato nell’articolazione dei suoi plurimi profili, non coglie nel segno e deve essere dichiarato inammissibile.

Dalle superiori argomentazioni discende coerente l’inammissibilità del ricorso e la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza.

PQM

LA CORTE

dichiara inammissibile il ricorso e condanna Ilva s.p.a. in a.s. alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 100,00 per esborsi e Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15 % e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per i(versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA