Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30579 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. II, 30/12/2011, (ud. 28/11/2011, dep. 30/12/2011), n.30579

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

UFFICIO TERRITORIALE GOVERNO COSENZA, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,

che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 29/2005 del GIUDICE DI PACE di SAN MARCO

ARGENTANO, depositata il 09/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/11/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di San Marco Argentano ha accolto l’opposizione proposta da C.L. avverso l’ordinanza ingiunzione con cui il Prefetto di Cosenza gli aveva irrogato la sanzione pecuniaria di 1.045,25 Euro, per aver emesso un assegno bancario senza autorizzazione del trattario. Il provvedimento è stato ritenuto illegittimo, in quanto adottato senza che l’interessato fosse stato sentito, pur avendone fatto richiesta.

Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio territoriale del Governo di Cosenza, in base a un motivo. C. L. non ha svolto attività difensive nel giudizio di legittimità.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La motivazione della presente sentenza viene redatta in forma semplificata, come il collegio ha disposto.

Con il motivo addotto a sostegno del ricorso l’Ufficio territoriale del Governo di Cosenza lamenta che erroneamente il giudice a quo ha ritenuto che l’audizione dell’interessato sia condizione di validità delle ordinanze ingiunzioni irrogative di sanzioni per emissione di assegni bancari senza autorizzazione del trattario.

La censura va accolta, poichè la tesi del ricorrente è coerente con la costante giurisprudenza di questa Corte – da cui non si ravvisano ragioni per discostarsi – la quale è orientata nel senso che in tema di procedimento per l’applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative per gli illeciti previsti dalla L. n. 386 del 1990, disciplinato dall’art. 8 bis stessa legge, aggiunto dal D.Lgs. n. 507 del 1999, art. 33 – integrante una disposizione di carattere speciale – l’autorità amministrativa non ha alcun obbligo di sentire l’interessato, essendo, in detto procedimento, la prova essenzialmente documentale, sicchè l’interessato vede pienamente tutelato il suo diritto di difesa mediante la produzione di documenti e scritti difensivi (Cass. 29 settembre 2005 n. 19040).

D’altra parte, in tutto il campo delle sanzioni amministrative è applicabile il principio secondo cui in tema di ordinanza-ingiunzione per l’irrogazione di sanzioni amministrative – emessa in esito al ricorso facoltativo al prefetto, ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 204 ovvero a conclusione del procedimento amministrativo L. 24 novembre 1981, n. 689, ex art. 18 – la mancata audizione dell’interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l’atto, gli argomenti a proprio favore che l’interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all’autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale (Cass. s.u. 28 gennaio 2010 n. 1786).

Accolto pertanto il ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro Giudice di pace – che si designa in quello di Cosenza – cui viene anche rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa al Giudice di pace di Cosenza, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 28 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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