Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30579 del 26/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 26/11/2018, (ud. 12/09/2018, dep. 26/11/2018), n.30579

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17453-2017 proposto da:

I.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PARAGUAY 5,

presso lo studio dell’avvocato ROSARIO SICILIANO, rappresentato e

difeso dall’avvocato MAURIZIO RUMOLO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,

rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, GIUSEPPE

MATANO, ESTER ADA VITA SCIPLINO, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO,

EMANUELE DE ROSE;

– resistente –

avverso la sentenza n. 4932/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 04 luglio 2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12 settembre 2018 dal Consigliere Relatore Dott.

GIULIO FERNANDES.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza del 4 luglio 2016, la Corte di Appello di Napoli confermava la decisione del Tribunale in sede di rigetto della domanda proposta da I.G. nei confronti dell’INPS ed intesa alla declaratoria di piena legittimità della posizione contributiva di esso istante relativamente al periodo 1 marzo 1958 – 31 gennaio 1960 a seguito dell’annullamento del detto periodo contributivo da parte dell’istituto sulla base di accertamenti ispettivi che avevano consentito di rilevare un illecito incremento della posizione assicurativa attraverso l’inserimento di dati fittizi nel sistema (con conseguente revoca, in data 2 marzo 2000, della pensione già concessa);

che, ad avviso della Corte territoriale e per quello ancora di rilievo in questa sede: il Tribunale aveva esercitato correttamente i poteri istruttori ufficiosi ammettendo a deporre la teste Z. – funzionario dell’istituto che aveva redatto il verbale ispettivo contestato – il quale aveva minuziosamente ricostruito la modalità illecita di accesso al sistema informatico (archivio ARPA) mettendo in luce l’acquisizione successiva al 1990 della contribuzione contestata laddove la posizione assicurativa dell’ I. risultava già verificata e controllata in data 24 luglio 1990; non poteva essere esaminata la censura concernente la omessa valutazione da parte del Tribunale di presunti periodi di esposizione all’amianto trattandosi di allegazione generica ed ampiamente tardiva in quanto non riportata nel ricorso introduttivo del giudizio ma solo nelle note difensive;

che per la cassazione di tale decisione propone ricorso l’ I. affidato a due motivi; l’INPS ha depositato procura;

che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che: con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 421 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto corretto l’abnorme esercizio dei poteri di cui all’art. 421 c.p.c. da parte del primo giudice il quale aveva superato le decadenze in cui l’INPS era incorso, in particolare: quando, nonostante la tardiva costituzione dell’INPS dopo l’escussione dei testi di parte ricorrente ed il rinvio della causa per la discussione, era stata ammessa la deposizione del teste indicato dall’istituto – Z.M.C., funzionario che aveva redatto il verbale ispettivo – ed era stata ordinata la esibizione dell’originale della domanda di pensione, del libretto contenente le marche dei contributi degli anni in contestazione, della documentazione relativa al giudizio penale a carico dell’ I. conclusosi per declaratoria di non doversi procedere per prescrizione; quando il Tribunale aveva escusso il predetto teste Z., ex art. 421 c.p.c., alla udienza del 22 settembre 2008 nonostante non fosse stato citato ritualmente per l’udienza del 5 ottobre 2007 fissata per l’escussione e benchè la difesa dell’ I. ne avesse eccepito la decadenza. Si evidenzia come i poteri di cui all’art. 421 c.p.c. non potessero essere esercitati per superare decadenze in cui era incorsa la parte;

– con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 414 e 416 c.p.c. in materia di preclusioni e decadenze a carico delle parti non valevoli per i documenti formatisi successivamente al deposito del ricorso per non avere la Corte di appello tenuto conto dei documenti – formatisi in data successiva alla proposizione del ricorso – dai quali emergeva la esposizione all’amianto dell’ I. nei periodi dal 25 agosto 1970 al 7 luglio 1983 e dal 1^ agosto 1983 al 31 dicembre 1990 (quando aveva lavorato alle dipendenze della Compagnia Unica Lavoratori Portuali quale addetto al carico e scarico merci – primo periodo – e, poi, della D.L. & C. Impresa Marittima s.r.l. quale assistente tecnico) con conseguente diritto alla rivalutazione contributiva che gli avrebbe consentito di ottenere la pensione anche senza la contribuzione relativa al periodo dal 1 marzo 1958 al 31 gennaio 1960;

che il primo motivo è infondato in quanto la Corte territoriale ha correttamente applicato il principio secondo cui nel rito del lavoro, il potere istruttorio d’ufficio ex artt. 421 e 437 c.p.c., non è meramente discrezionale, ma costituisce un potere-dovere da esercitare contemperando il principio dispositivo con quello della ricerca della verità, sicchè il giudice (anche di appello), qualora reputi insufficienti le prove già acquisite e le risultanze di causa offrano significativi dati d’indagine, non può arrestarsi al rilievo formale del difetto di prova ma deve provvedere d’ufficio agli atti istruttori sollecitati dal materiale probatorio idonei a superare l’incertezza sui fatti in contestazione, senza che, in tal caso, si verifichi alcun aggiramento di eventuali preclusioni e decadenze processuali già prodottesi a carico delle parti, in quanto la prova disposta d’ufficio è solo un approfondimento, ritenuto indispensabile ai fini del decidere, di elementi probatori già obiettivamente presenti nella realtà del processo (di recente, Cass. n. 19305 del 29/09/2016; Cass. n. 22305 del 24/10/2007; Sez. U, Sentenza n. 11353 del 17/06/2004 (Rv. 574225 – 01) per tutte le numerose altre); ed infatti, nel caso in esame l’ammissione della deposizione della teste Z. era indispensabile perchè trovasse conferma il contenuto del verbale ispettivo redatto dalla predetta; peraltro, non risulta neppure specificamente censurata l’affermazione contenuta nell’impugnata sentenza secondo cui risultava pacificamente che posizione assicurativa dell’ I. – memorizzata nelle banche dati già in data 24 luglio 1990 – era stata indebitamente arricchita in data 19 aprile 1994 con una presunta contribuzione ENPALS ed un danno patrimoniale di 86 milioni di lire ed avendo I’ENPALS, per parte sua, escluso l’iscrizione del lavoratore presso di sè per il predetto periodo;

che il secondo motivo è inammissibile in quanto non conferente con la motivazione dell’impugnata sentenza che ha evidenziato come l’allegazione relativa alla rivalutazione contributiva dei periodi lavorativi in cui l’ I. era stato esposto al rischio amianto fosse stata introdotta in giudizio tardivamente solo nelle note difensive depositate il 15 giugno 2009 senza riferimento alcuno ad una inammissibilità della produzione documentale perchè tardiva;

che, pertanto, in adesione alla proposta del relatore, il ricorso va rigettato;

che non si provvede in ordine alle spese del presente giudizio non avendo l’INPS svolto alcuna apprezzabile attività difensiva;

che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014e numerose successive conformi).

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso, nulla per le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2018

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