Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30579 del 22/11/2019
Cassazione civile sez. lav., 22/11/2019, (ud. 16/10/2019, dep. 22/11/2019), n.30579
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –
Dott. RAIMONDI Guido – Consigliere –
Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19456/2016 proposto da:
CSTP – AZIENDA DELLA MOBILITA’ SPA, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GERMANICO 146, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA VERALDI,
rappresentata e difesa dall’avvocato LORENZO IOELE;
– ricorrente –
contro
C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NIZZA 59,
presso lo studio dell’avvocato AMOS ANDREONI, rappresentato e difeso
dall’avvocato MICHELE DE FELICE;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso il decreto del TRIBUNALE di SALERNO, depositata il
19/07/2016, N. R.G. 8136/15;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
16/10/2019 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.
Fatto
RILEVATO
che:
1. con Decreto 19 luglio 2016, il Tribunale di Salerno ammetteva C.M. allo stato passivo di C.S.T.P. – Azienda della Mobilità s.p.a. in amministrazione straordinaria in prededuzione e in via privilegiata, ai sensi dell’art. 111 bis c.c. e art. 2751 bis c.c., n. 1, per il credito retributivo di Euro 10.705,19 maturato, quale dipendente dell’Azienda, durante il periodo di sospensione cautelare dalla retribuzione e dal servizio in pendenza di procedimento disciplinare conclusosi con il mantenimento del rapporto, e pertanto con il diritto del lavoratore alla restitutio in integrum per il periodo di sospensione ingiustamente sofferta: così accogliendone l’opposizione allo stato passivo dal quale era stato escluso, sul rilievo della collocazione della sospensione cautelare in periodo successivo all’apertura della procedura concorsuale;
2. avverso tale decreto la procedura ricorreva per cassazione con due motivi, cui il lavoratore resisteva con controricorso, contenente ricorso incidentale con unico motivo, cui la procedura replicava con controricorso;
3. le parti conciliavano la controversia in sede sindacale, rinunziando ai rispettivi ricorsi principale e incidentale, prestandosi reciproca accettazione e regolando le spese del giudizio;
4. pertanto deve essere dichiarata l’estinzione del processo, senza alcun provvedimento sulle spese, compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 16 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2019