Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30579 del 20/12/2017


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 30579 Anno 2017
Presidente: GRECO ANTONIO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 5720-2011 proposto da:
BIODIAGNOSTICA SRL, elettivamente domiciliata in ROMA
VIA G. ZANARDELLI 23, presso lo studio dell’avvocato
ANGELO TANZI, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato FILIPPO TURRIO BALDASSARRI;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente nonchè contro

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;

Data pubblicazione: 20/12/2017

- intimato avverso la decisione n. 3990/2010 della COMM.
TRIBUTARIA CENTRALE di ROMA, depositata il 02/07/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 26/10/2017 dal Consigliere Dott.

GIUSEPPE LOCATELLI.

N.R.G.5720/2011
FATTI DI CAUSA
L’Ufficio distrettuale delle Imposte Dirette di Roma notificava alla
società Biodiagnostica srl due avvisi di accertamento, relativi agli anni di
imposta 1982 e 1983, con i quali recuperava a tassazione costi
indeducibili, ricavi non contabilizzati e utili preassegnati ai soci sotto
forma di compensi.

rigettava i ricorsi riuniti.

La società proponeva appello alla Commissione tributaria di secondo
grado che lo accoglieva parzialmente con decisione del 15.3.1996.
L’Ufficio distrettuale delle imposte dirette ricorreva alla Commissione
tributaria centrale che accoglieva parzialmente il ricorso con decisione del
2.7.2010. In particolare la Commissione centrale confermava il rilievo
dell’Ufficio secondo cui le somme corrisposte ai soci-medici non potevano
considerarsi compensi professionali non risultando emesse le relative
fatture al momento del pagamento della prestazione professionale, ma si
dovevano considerare distribuzione di utili tra soci senza deliberazione
da parte della società.
Contro la sentenza della Commissione tributaria centrale
Biodiagnostica srl propone tre motivi di ricorso per cassazione. Deposita
memoria.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
1.Primo motivo: ” violazione e falsa applicazione dell’art.39 d.P.R.
n.600/1973 ( art.360 n.3 cod.proc.civ. -Violazione di legge ex art.111
Cost.), in riferimento al rilievo relativo alla qualificazione delle somme
attribuite ai soci quali distribuzione di utili (non deliberati) anziché quali
compensi professionali.
2. Secondo motivo: “omessa, insufficiente o contraddittoria
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art.360
n.5 cod.proc.civ. )”, in quanto la società ha fornito la prova che le
somme erogate ai soci erano compensi professionali.

La società ricorreva alla Commissione tributaria di primo grado che

I motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati. Il giudice di
appello ha indicato gli elementi di fatto ai quali ha attribuito, con
motivazione sufficiente, natura di prova presuntiva della circostanza che
le somme corrisposte ai soci non fossero compensi professionali ma utili
preassegnati in assenza di deliberazione dell’assemblea. Il motivo di
ricorso non individua alcuna violazione di legge né vizi della motivazione
deducibili in sede di legittimità, ma si sostanzia in censure di merito non

3.Terzo motivo: ” violazione e falsa applicazione dell’art.67 d.P:R.
n.600/1973 (art.360 n.3 cod.proc.civ. -Violazione di legge ex art.111
Cost.”, in quanto gli accertamenti dell’Ufficio hanno recuperato in capo
alla società l’intero importo corrisposto ai soci, ancorché tassato in capo
ai soci stessi.
Il motivo è inammissibile poiché non risulta proposto davanti al
giudice di merito, ma formulato per la prima volta in questa sede.
Spese regolate come da dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese .
in favore della Agenzia delle Entrate, liquidate in euro novemila oltre
eventuali spese prenotate a debito.
Così deciso 26.10.2017.

ammesse in questa sede.

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