Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30578 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. II, 30/12/2011, (ud. 28/11/2011, dep. 30/12/2011), n.30578

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE GOVERNO FORLI’, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.L.;

– intimato –

sul ricorso 25728-2006 proposto da:

M.L., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato SINTUCCI

FULVIO;

– controricorrente ricorrente condizionato –

e contro

PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE GOVERNO FORLI’;

– intimata –

avverso la sentenza n. 60/2005 del TRIBUNALE di FORLI’ sezione

distaccata di CESENA, depositata il 09/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/11/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per la riunione dei procedimenti:

rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale

condizionato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Forlì ha accolto l’opposizione proposta da M.L. avverso l’ordinanza ingiunzione con cui il Prefetto di Forlì gli aveva irrogato una sanzione pecuniaria, per avere illecitamente detenuto per la vendita 287 CD musicali, 503 MC e 217 VC privi del marchio SIAE. La decisione si basa sull’affermazione dell’ammissibilità e della fondatezza della deduzione di tardività della notificazione del verbale di accertamento della violazione: deduzione formulata dall’attore nella prima udienza di trattazione della causa.

Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Prefettura – Ufficio territoriale del governo di Forlì, in base a due motivi.

M.L. si è costituito con controricorso, formulando a sua volta tre motivi di impugnazione in via incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La motivazione della presente sentenza viene redatta in forma semplificata, come il collegio ha disposto.

In quanto proposte contro la stessa sentenza, le due impugnazioni vengono riunite in un solo processo, in applicazione dell’art. 335 c.p.c..

M.L. ha contestato pregiudizialmente l’ammissibilità del ricorso principale, rilevando che è stato proposto in violazione dell’art. 366-bis c.p.c., in quanto l’illustrazione dei motivi non si conclude con la formulazione di quesiti di diritto.

L’eccezione va disattesa, poichè la norma richiamata dal resistente non è applicabile ratione temporis in questo giudizio, dato che la sentenza impugnata è stata depositata in cancelleria il 3 maggio 2005.

Con il primo motivo del ricorso principale la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Forlì lamenta che il Tribunale erroneamente ha ritenuto ammissibile, pur se non era stata formulata nell’atto di opposizione, la deduzione dell’attore relativa alla tardività della contestazione della violazione.

La censura è fondata, poichè non è consentito, nel corso dei giudizi in materia di sanzioni amministrative, prospettare motivi di opposizione ulteriori rispetto a quelli fatti valere con l’atto introduttivo, il cui contenuto delinea definitivamente l’ambito della causa petendi e quindi della materia del contendere, salvo il caso di accettazione del contraddittorio da parte del convenuto (v., per tutte, Cass. 16 luglio 2010 n. 16764): accettazione che deve consistere nello svolgimento di difese sul merito del nuovo tema introdotto dall’opponente, sicchè ai fini della sua ravvisabilità non è sufficiente, contrariamente a quanto si sostiene nel controricorso, che la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Forlì non avesse eccepito nell’udienza stessa l’inammissibilità dei rilievi mossi da M.L. in ordine alla tardività della contestazione della violazione (cfr., tra le altre, Cass. 5 ottobre 2009 n. 21228).

Resta assorbito il secondo motivo del ricorso principale, con cui si sostiene che comunque il verbale di accertamento era stato notificato tempestivamente, entro il termine di legge di novanta giorni, la cui decorrenza doveva essere individuata nel giorno di esaurimento delle complesse indagini che il caso aveva richiesto.

Con i primi due motivi del ricorso incidentale M.L. si duole del rigetto, da parte del Tribunale, della ragione di opposizione con la quale aveva dedotto che competente all’irrogazione della sanzione sarebbe stato non il Prefetto ma il giudice penale, poichè il fatto contestatogli è punito anche come reato, per il disposto della L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 174-bis sicchè semmai la causa di opposizione avrebbe dovuto essere sospesa, in attesa della definizione del processo penale, il cui esito avrebbe potuto influire su quello dell’altro giudizio.

L’assunto non è condivisibile, poichè la connessione oggettiva di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 24 richiesta per radicare la competenza del giudice penale nell’accertamento della responsabilità per l’illecito amministrativo, non consiste nella mera identità, totale o parziale, della condotta integrante le fattispecie amministrativa e penale, occorrendo, invece, che l'”esistenza” del reato dipenda dall’accertamento della violazione amministrativa (Cass. 28 febbraio 2008 n. 5242).

Pertanto, nel caso che un medesimo fatto, come nella specie, sia sanzionato cumulativamente, quale reato e quale violazione amministrativa, non è configurabile un rapporto di “dipendenza” tra gli accertamenti della due responsabilità, in ordine alle quali restano autonomamente competenti a irrogare le relative sanzioni, rispettivamente, il giudice penale e l’autorità amministrativa a ciò deputata.

Con il terzo motivo di ricorso M.L. sostiene che l’ordinanza ingiunzione in questione è stata emessa nei suoi confronti nonostante l’assenza di ogni prova circa la sussistenza dell’illecito contestatogli.

La deduzione è inammissibile, poichè attiene a una questione che nella sentenza impugnata, stante la ratio decidendi posta a suo fondamento, non è stata delibata.

Accolto pertanto il primo motivo del ricorso principale, dichiarato assorbito il secondo, rigettato il ricorso incidentale, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro giudice di pari grado, che si designa nel Tribunale di Ravenna, cui viene anche rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il primo motivo del ricorso principale; dichiara assorbito il secondo; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa al Tribunale di Ravenna, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 28 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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