Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30578 del 20/12/2017


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 30578 Anno 2017
Presidente: GRECO ANTONIO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 29237-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

ARDIOLI ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA
LARGO SOMALIA 67, presso lo studio dell’avvocato RITA
GRADARA, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato AMEDEO GRASSOTTI;

avverso

la

n.

sentenza

à,dr tAtiAft

controricorrente

127/2009

della

RoMAkA

COMM.TRIB.REGTSEZ.DIST.

di

PARMA,

depositata

il

Data pubblicazione: 20/12/2017

15/10/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 26/10/2017 dal Consigliere Dott.

GIUSEPPE LOCATELLI.

N.R.G.29237/2010
FATTI DI CAUSA
La ditta individuale Ardioli Roberto, esercente l’attività di riparazione
impianti elettrici di autoveicoli, veniva sottoposta a verifica conclusa con
processo verbale di constatazione del 22.10.2004. All’esito l’Agenzia
delle Entrate notificava l’avviso di accertamento, relativo all’anno di
imposta 2004, con il quale contestava la contabilizzazione di fatture

cartiera interposta tra il reale fornitore comunitario ( con sede in
Germania) e l’acquirente finale ditta Ardioli, interposizione finalizzata alla
mera emissione della fattura di vendita da parte della apparente cedente
New Car, che non versava all’erario l’Iva indicata in fattura. Pertanto
l’Ufficio considerava indeducibile il costo di euro 40.667, relativo alle due
fatture di vendita di autovetture emesse dalla New Car e contabilizzate
dalla ditta Ardioli, nonché indetraibile la relativa Iva di euro 8.133,
trattandosi di costi documentati con fatture soggettivamente inesistenti
(dal lato fornitore); quindi determinava le maggiori imposte Irpef, Irap
ed Iva dovute, oltre sanzioni.
Il contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria
provinciale di Reggio Emilia che lo accoglieva con sentenza n.113 del
2007.
L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria
regionale dell’Emilia-Romagna che lo rigettava con sentenza del
15.10.2009.
Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate propone ricorso
con unico motivo per “insufficiente e contraddittoria motivazione circa
fatti controversi e decisivi per il giudizio , in relazione all’art.360 comma
primo n.5 cod.proc.civ.”.
Ardioli Roberto resiste con controricorso. Deposita memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il giudice di appello afferma conclusivamente che ” il ruolo del
contribuente pare confinato entro quello di un semplice privato
acquirente cui, all’evidenza non può essere imputato il carico tributario
preteso dall’Ufficio che più esattamente dovrebbe in ipotesi essere

relative all’acquisto di autovetture presso la New Car srl, ritenuta società

riservato alla sola New Car srl”. Sussiste il dedotto vizio di insufficienza e
contraddittorietà della motivazione poiché la Commissione tributaria
regionale non dà conto delle ragioni sulle quali base la qualificazione del
titolare della ditta individuale Ardioli come “semplice privato acquirente…
che ha acquistato sei sole autovetture in due anni e non vi è traccia di
successive alienazioni”, atteso che, come osservato dall’Ufficio: dal
processo verbale di constatazione richiamato integralmente nell’avviso di

per cassazione) risulta che, a decorrere dall’anno 2003 e sino al
1.4.2004, la ditta Ardioli ha svolto anche l’attività di commercio di
autovetture nuove ed usate; nel verbale di contraddittorio, allegato al
verbale di constatazione, il contribuente ha affermato di avere acquistato
le autovetture “dopo avere ricevuto l’ordinativo dal cliente, ovvero anche
senza preventivo ordine quando si trattava di modelli di auto molto
richiesti sul mercato”; inoltre la destinazione alla commercializzazione
della auto acquistate non è oggetto di contestazione, posto che, nella
stessa sentenza si riferisce, contraddicendo l’assunto che il contribuente
sia un mero privato acquirente, che nel ricorso introduttivo il titolare
della ditta Ardioli ha affermato di “avere legittimamente acquistato alcune
autovetture nell’ambito della propria attività commerciale”.
La motivazione della sentenza è perplessa, e non sufficientemente
esplicativa della ratio decidendi adottata, nella parte in cui afferma che
“si fatica a comprendere come in capo a questi (Ardioli n.d.r.) quale
presunto attivo compartecipe delle predette operazioni possa essere
maturato un debito per imposte indirette e sanzioni quale quello qui
preteso dall’Ufficio”. Infatti, la ragione della pretesa tributaria riferita alla
imposta indiretta (IVA) è espressamente correlata dall’ente impositore
alla ritenuta indetraibilità dell’Iva a credito risultante da fatture relative
ad operazioni di acquisto soggettivamente inesistenti, poiché la società
venditrice New Car srl , secondo l’assunto dell’Ufficio appellante, era una
semplice “cartiera” interposta tra il reale fornitore comunitario e
l’acquirente ditta individuale Ardioli, “cartiera” che si limitava ad emettere
la fattura di vendita (senza essere il reale cedente, da identificare nel
fornitore intracomunitario), con applicazione di Iva che non veniva
versata all’erario.

ksb,
2

accertamento ( e trascritto per la parte di interesse nel presente ricorso

Con specifico riferimento all’Iva, questa Corte ha affermato che, ai
sensi del combinato disposto degli artt. 19, 21, comma 7, e 26, comma
terzo, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, è precluso al cessionario dei
beni il diritto alla detrazione dell’imposta nel caso di emissione di fatture
per operazioni inesistenti anche solo sotto il profilo soggettivo, poiché,
pur essendo i beni o il servizio effettivamente entrati nella disponibilità
dell’impresa utilizzatrice, la falsa indicazione di uno dei soggetti del

effettivamente realizzata tra altri soggetti. (Sez. 5, Sentenza n. 7672 del
16/05/2012).
In accoglimento del ricorso la sentenza deve essere cassata con
rinvio alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna in
diversa composizione, alla quale è demandata la liquidazione delle spese
del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche sulle
spese, alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna in
diversa composizione.
Così deciso il 26.10.2017

rapporto determina l’evasione del tributo relativo alla diversa operazione,

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