Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30577 del 22/11/2019

Cassazione civile sez. lav., 22/11/2019, (ud. 08/10/2019, dep. 22/11/2019), n.30577

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. RAIMONDI Guido – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 166/2015 proposto da:

OPERT – LI.FI. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, domiciliata in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE

SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIANLUCA

MONTELEONE;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. (già Milano Assicurazione s.p.a.),

H.H.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 487/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 04/06/2014 R.G.N. 648/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/10/2019 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Sig. H.H. convenne innanzi al Tribunale di Torino la datrice di lavoro Opert.-Li.Fi Srl chiedendo la condanna della società al risarcimento del danno per l’infortunio sul lavoro subito in data (OMISSIS).

Instaurato il contraddittorio, la convenuta chiamò in causa la Milano Assicurazioni Spa per essere manlevata e quest’ultima si costituì chiedendo il rigetto della domanda.

Corrisposta all’infortunato dalla Milano Assicurazioni la somma di Euro 108.000,00, oltre le spese legali, il Tribunale, in data 26 marzo 2013, dichiarò cessata la materia del contendere, compensando le spese tra convenuta e terza chiamata.

2. Interposto gravame dalla Opert-Li.Fi Srl per chiedere la condanna della società chiamata in causa al pagamento in suo favore dei compensi del giudizio di primo grado, la Corte di Appello di Torino, con sentenza del 4 giugno 2014, ha respinto l’appello ed ha condannato la società al pagamento delle spese anche del secondo grado in favore di Unipol Assicurazioni Spa (già Milano Assicurazioni Spa).

In sintesi la Corte territoriale ha ritenuto corretta la compensazione delle spese operata dal Tribunale “in ragione della condotta ingannevole posta in essere dall’appellante nei confronti dell’appellata” in occasione della denuncia del sinistro.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la soccombente con 3 censure; non hanno svolto attività difensiva gli intimati.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I motivi di ricorso possono essere come di seguito sintetizzati.

Con il primo si denuncia “violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere il giudice di merito omesso di valutare la prova documentale offerta”, dalla quale emergerebbe che sin dal febbraio del 2008 la società esponente “aveva pienamente collaborato con la compagnia di assicurazioni fornendo ogni dettaglio utile ai fini della definizione dell’infortunio”.

Con la seconda censura si denuncia “violazione dell’art. 116 c.p.c., comma 1, art. 2727 c.c., art. 2729 c.p.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4” in quanto il giudice del merito avrebbe erroneamente ritenuto che, dagli atti di indagine penale acquisiti nel corso del procedimento di primo grado, fosse emersa la prova della malafede della Opert.Li.Fi. nella denuncia all’assicurazione, del fatto che la stessa fosse a conoscenza della dinamica del sinistro e che avesse taciuto alla Milano Assicurazioni Spa circostanze indispensabili per una corretta qualificazione e inquadramento del sinistro a fini assicurativi.

Con l’ultima critica si lamenta “violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1, art. 2727 c.c., art. 2729 c.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere il giudice di merito omesso di valutare parte degli atti di indagine penale acquisiti nel corso del procedimento i primo grado”.

2. I motivi, congiuntamente esaminabili per connessione, non possono trovare accoglimento in quanto, nonostante la denuncia formale di errores in procedendo in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata, in relazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4, nella sostanza, come è reso palese dal costante riferimento agli atti di causa, propone una valutazione del materiale probatorio diversa da quella operata dai giudici del merito, postulando un sindacato chiaramente inibito in sede di legittimità.

Tanto più precluso in quanto riguardante gli elementi fattuali complessivamente tenuti presenti dal giudice del merito in quella peculiare valutazione circa l’opportunità della compensazione, totale o parziale, delle spese processuali, che costituisce esercizio di un potere discrezionale, sindacabile in sede di legittimità solo ove la motivazione posta a fondamento della statuizione di compensazione risulti palesemente illogica e contraddittoria e tale da inficiare, per la sua inconsistenza o evidente erroneità, il processo decisionale del giudice (Cass. n. 24221 del 2014; Cass. n. 17128 del 2014; Cass. SS. UU. n. 20598 del 2008).

Gli stessi riferimenti agli artt. 115,116 c.p.c. e art. 2727 c.c. risultano inappropriati.

Innanzitutto, la scelta dei mezzi istruttori utilizzabili per il doveroso accertamento dei fatti rilevanti per la decisione è rimessa all’apprezzamento discrezionale, ancorchè motivato, del giudice di merito, ed è censurabile, quindi, in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione e non della violazione di legge (Cass. n. 21603 del 2013); inoltre, in base al principio del libero convincimento del giudice, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità.

In tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicchè la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012 (in termini: Cass. 23940 del 2017; v. più in generale: Cass. n. 25192 del 2016; Cass. n. 14267 del 2006; Cass. n. 2707 del 2004).

Per di più, la denunciata violazione dell’art. 115 c.p.c., non è dedotta in conformità dell’insegnamento nomofilattico (v. Cass. n. 11892 del 2016) che, a proposito dell’art. 115 c.p.c., indica che la violazione “può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre”.

3. Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.

Nulla per le spese in difetto di attività difensiva degli intimati.

Occorre invece dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla pel le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2019

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