Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30577 del 20/12/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 20/12/2017, (ud. 26/10/2017, dep.20/12/2017),  n. 30577

Fatto

FATTI DI CAUSA

A seguito di verifica fiscale conclusa dalla Guardia di Finanza con processo verbale di constatazione del 28.7.1999, l’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di Nova Cucina spa un avviso di accertamento con cui rettificava in Lire 3.288.708.000 il reddito di impresa dichiarato in Lire 303.154.000, accertando le maggiori imposte Irpeg, Irap ed Iva, oltre interessi e sanzioni. Successivamente veniva notificata alla società la cartella di pagamento relativa alla iscrizione a ruolo provvisorio della metà delle imposte accertate.

La società proponeva distinti ricorsi avverso l’avviso di accertamento e la cartella. La Commissione tributaria provinciale di Pordenone, riuniti i ricorsi, con sentenza n. 42 del 2005 li accoglieva annullando l’avviso e la cartella.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale che lo accoglieva parzialmente con sentenza del 29.1.2009, confermando l’avviso di accertamento “in relazione ai rilievi relativi alla cessione di beni per Lire 245.086.347 e Lire 37.745.149 in assenza di contabilizzazione e di fatturazione”. Preliminarmente il giudice di appello rigettava la richiesta dell’Ufficio di dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo perchè proposto oltre il termine di impugnazione di sessanta giorni, osservando che il contribuente aveva validamente formulato istanza di accertamento con adesione ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, comma 2 non essendo stato precedentemente destinatario di un invito a comparire emesso a norma dell’art. 5 citato D.Lgs.; pertanto doveva ritenersi applicabile la sospensione del termine di impugnazione per un periodo di novanta giorni.

Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione sulla base di due motivi.

La società Nova Cucina resiste con controricorso e propone quattro motivi di ricorso incidentale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso principale è infondato.

1. Primo motivo: “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 218 del 1997, artt. 5 e 6 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”.

2. Secondo motivo: “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 218 del 1997, artt. 5 e 6 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

I motivi, da esaminare congiuntamente, attengono alla medesima questione prospettata come vizio del procedimento e come violazione di legge, relativa alla dedotta tardività del ricorso introduttivo a causa della inammissibilità della istanza di accertamento con adesione presentata dalla contribuente, con conseguente inapplicabilità della proroga di novanta giorni del termine per impugnare l’atto impositivo.

Il D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 6, comma 2 consente al contribuente, che abbia ricevuto un avviso di accertamento, di presentare l’istanza di accertamento con adesione, da cui deriva l’effetto di sospensione del termine di impugnazione per il periodo di 90 giorni, alla condizione negativa che l’avviso di accertamento non sia già stato preceduto dall’invito a comparire di cui all’art. 5 stessa Legge, invito contenente la dettagliata proposta di accertamento con adesione formulata di propria iniziativa dall’Ufficio impositore. La ratio della preclusione si individua nella inutilità della riattivazione della procedura di accertamento con adesione ad opera del contribuente, dopo che il medesimo tentativo di accertamento con adesione attivato dalla Amministrazione finanziaria non ha avuto esito positivo. Nel caso in esame, risulta dalla sentenza impugnata, e non è controverso tra le parti, che, a seguito della verifica effettuata dalla Guardia di Finanza e conclusa con la comunicazione del processo verbale di constatazione, la società verificata, in data 3.3.2000 proponeva all’Ufficio istanza di accertamento ai fini dell’eventuale definizione ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, comma 1 alla quale faceva seguito un invito a comparire emesso dall’Ufficio. Dall’esame di detto documento (allegato al fascicolo della controricorrente) risulta che esso ha il contenuto dell’ordinario invito a comparire presso l’Ufficio finanziario previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, e non invece il peculiare contenuto dello specifico invito a comparire previsto dal D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 5, comma 1 mediante il quale l’Ufficio articola la proposta di accertamento con adesione, indicando, tra l’altro, “le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti”, ossia la complessiva pretesa impositiva sulla quale viene esperito il tentativo di accertamento concordato. Ne deriva la correttezza della statuizione della Commissione tributaria regionale che ha ritenuto la ammissibilità della proposta di accertamento con adesione, ritualmente presentata dalla contribuente durante il termine per impugnare l’avviso di accertamento notificato il 23.12.2003, in quanto l’invito a comparire ricevuto dal contribuente anni addietro (in data 18.4.2000) non era equiparabile allo specifico invito a comparire disciplinato dal D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 5, comma 1 e pertanto non integrava la causa ostativa alla presentazione della proposta di accertamento con adesione di cui al D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, comma 2.

B) Il ricorso incidentale è infondato.

1. Primo motivo: “art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e/o falsa applicazione della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 15, comma 1 e successive proroghe e modificazioni”, nella parte in cui la Commissione tributaria regionale ha ritenuto preclusa la definizione agevolata del processo verbale di constatazione avendo la contribuente ricevuto un invito al contraddittorio.

Il motivo è infondato. La Commissione tributaria regionale ha correttamente interpretato la L. n. 289 del 2002, art. 15, comma 1 osservando che la definizione del processo verbale di constatazione era preclusa dalla avvenuta comunicazione, prima dell’entrata in vigore della legge sul condono, dell’invito al contraddittorio pacificamente ricevuto dalla contribuente in data 18.4.2000.

2. Secondo motivo: “art. 360 c.p.c., n. 5 – Omessa motivazione del giudice di appello sulla prospettata violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1 e art. 56”, per omessa specificazione dei motivi di impugnazione in relazione alla L. n. 289 del 2002, art. 15, comma 1.

Il motivo è infondato. La sentenza impugnata riporta (a pag. 6) il motivo di appello, avente i requisiti di specificità, con il quale l’Agenzia delle Entrate ha dedotto l’inapplicabilità della L. n. 289 del 2002, art. 15.

3. Terzo motivo: “art. 360 c.p.c., n. 5 – Omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15 ed artt. 91 e 92”, nella parte in cui il giudice di appello ha disposto la compensazione delle spese.

Il motivo è infondato. La Commissione tributaria regionale ha compensato le spese in ragione della soccombenza reciproca, costituente causa tipica di compensazione delle spese a norma dell’art. 92 c.p.c., comma 2.

4. Quarto motivo: “violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 combinato con il D.L. 30 settembre 2003, art. 34, comma 1, lett. c) convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3,” nella parte in cui il giudice di primo grado non ha ritenuto applicabile il differimento del termine per proporre ricorso avverso l’avviso di accertamento previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 15, comma 8.

Il motivo è inammissibile per carenza di interesse, atteso che il ricorso contro l’avviso di accertamento è stato comunque ritenuto tempestivo dal giudice di appello per applicabilità della sospensione del termine di impugnazione prevista dal D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, comma 3.

Si compensano le spese in ragione della soccombenza reciproca.

PQM

Rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2017

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