Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30576 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. II, 30/12/2011, (ud. 24/11/2011, dep. 30/12/2011), n.30576

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GOLDONI Umberto – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CONDOMINIO (OMISSIS) – (OMISSIS), in persona

dell’Amministratore pro tempore R.G., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI 6, presso lo studio

dell’avvocato LUPIS STEFANO, rappresentato e difeso dall’avvocato

CONTI DOMENICO;

– ricorrente –

contro

P.G. (OMISSIS), S.G.

(OMISSIS), P.A. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CIRCONVALLAZIONE CLODIA 5,

presso lo studio dell’avvocato SCIARRA NICOLINO, che li rappresenta e

difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 595/2005 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 27/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/11/2011 dal Consigliere Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

udito l’Avvocato LUPIS Stefano, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato CONTI Domenico, difensore del ricorrente che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – La parte ricorrente, CONDOMINIO (OMISSIS), impugna la sentenza n. 395 del 2005 della Corte d’appello di L’Aquila, che ha confermato la decisione del Tribunale di Vasto che, in accoglimento della domanda proposta dagli odierni intimati, condannava il Condominio al risarcimento dei danni subiti dagli intimati per infiltrazioni di acqua.

La Corte territoriale in particolare riteneva infondato l’unico motivo di impugnazione avanzato dal Condominio col quale veniva fatta valere la nullità della sentenza di primo grado per violazione degli artt. 292 e 354 cod. proc. civ., non essendo stata disposta nei confronti del Condominio contumace la notifica del provvedimento di convocazione delle parti per il tentativo di conciliazione disposto dal GOA ai sensi della L. n. 276 del 1997, art. 13, comma 2. Osserva la Corte territoriale che non sussisteva la dedotta nullità per mancato avviso (e non notifica) dell’udienza fissata per non essere tale nullità espressamente prevista dall’art. 156 cod. proc. civ., nonchè per non essere tale comunicazione prevista dall’art. 292 cod. proc. civ..

2. – Il ricorrente formula un unico motivo di impugnazione col quale denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 292 cod. proc. civ. alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 130 del 2002.

3. – Resistono con controricorso gli intimati.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e va accolto.

La richiamata sentenza della Corte Costituzionale ha affrontato espressamente la questione oggi in esame sulla base dell’ordinanza di rimessione che prospettava una preclusione interpretativa in ordine alla necessità di dare comunicazione al contumace della disposta convocazione delle parti per l’esperimento del tentativo di conciliazione in conseguenza della mancata inclusione di tale atto nell’elencazione tassativa di quelli che, a norma dell’art. 292 c.p.c., devono essere comunicati al contumace. La Corte al riguardo ha osservato che il supposto impedimento alla suddetta interpretazione è, invece, inesistente in quanto l’art. 292 c.p.c., attesa la sua anteriorità alla norma censurata, non avrebbe potuto evidentemente riferirsi a quest’ultima; che risulta, invece, del tutto conforme ai principi che regolano la successione delle leggi nel tempo ritenere l’art. 292 cod. proc. civ. tacitamente modificato dalla norma impugnata, con la previsione di un ulteriore atto da comunicare al contumace, rappresentato dal provvedimento di convocazione delle parti per l’esperimento del tentativo di conciliazione.

Alla luce di tale sentenza, la mancata comunicazione in questione, equiparata agli atti che devono essere comunicati al contumace, determina la nullità del giudizio di primo grado.

Il ricorso va, quindi, accolto, il provvedimento impugnato cassato, e la causa va rimessa per nuovo esame ad altro giudice del merito pari ordinato, che si indica nella Corte di appello di Ancona, cui è anche demandato, ex art. 385 c.p.c., di pronunziare sulle spese del giudizio di legittimità.

P.T.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Ancona, che deciderà anche sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 24 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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