Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30576 del 22/11/2019

Cassazione civile sez. lav., 22/11/2019, (ud. 26/09/2019, dep. 22/11/2019), n.30576

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20966/2014 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati

CHERUBINA CIRIELLO, ELISABETTA LANZETTA, SEBASTIANO CARUSO;

– ricorrente –

contro

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLLI ALBANI

170, presso lo studio dell’avvocato MARIANNA CONTALDO, rappresentato

e difeso dall’avvocato IURI CHIRONI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 178/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 28/02/2014 R.G.N. 3900/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/09/2019 dal Consigliere Dott. ROBERTO BELLE’;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato SEBASTIANO CARUSO;

udito l’Avvocato MARIA LAVIENZI per delega Avvocato MARIANNA

CONTALDO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’Appello di Lecce, confermando la pronuncia di primo grado del Tribunale della stessa città, ha riconosciuto il diritto di B.M. alle differenze retributive per lo svolgimento, dal 2002, di mansioni da riportare all’Area C posizione 1, in luogo del formale inquadramento in Area B posizione B3 e ciò sul presupposto che le mansioni svolte, come accertate, costituissero cura in autonomia dell’intero processo come richiesto dall’Area superiore.

2. Per la cassazione della sentenza di appello l’INPS ha proposto ricorso per cassazione prospettando due motivi di ricorso, resistiti con controricorso dal lavoratore.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo l’I.N.P.S. denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè dell’art. 115 c.p.c., comma 1 e art. 416 c.p.c., comma 3. L’ente critica la sentenza impugnata nella parte in cui essa ha ritenuto che non vi fosse stata contestazione sull’attività svolta, così indebitamente sollevando la ricorrente dai propri oneri probatori.

1.1 La sentenza di appello ha fatto riferimento alla narrativa del ricorrente in quanto riguardante fatti storici non contestati attinenti all’attività lavorativa da lui svolta: iscrizioni e variazioni della gestione aziende; riscossione contributi; recupero crediti; gestione verbali ispettivi, gestione domande di dilazione su cartelle, con acquisizione della pertinente documentazione, rispondendo del proprio operato nei confronti del dirigente responsabile dell’attività.

Lo stesso motivo di ricorso per cassazione, nel sostenere che vi era stata contestazione, non fa riferimento alla negazione di fatti storici (al punto di affermare che “i fatti dedotti in ricorso.. possono essere ritenuti veritieri nella misura in cui vengano riportati e letti in maniera oggettiva”), censurando piuttosto la valutazione giuridica di essi quale impostata nel ricorso introduttivo (sostenendosi che vi era stata “erronea riconduzione delle mansioni effettivamente svolte dall’appellato a quelle tipiche dell’Area C”).

Non si tratta dunque di profili di rilievo fattuale, ma giuridico, sicchè il motivo, incentrato sulla censura all’assunto secondo cui l’INPS non aveva contestato le mansioni quali indicate nel ricorso introduttivo, è infondato;

2. Con il secondo motivo di ricorso è prospettata la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, artt. 13, 16 e 24 del CCNL 1998/2001, D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56, come sostituito dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 25 e succ. mod. dal D.Lgs. n. 387 del 19998, art. 15, ora del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52; dell’art. 1362 c.c., con riferimento alla interpretazione delle declaratorie contrattuali delle aree, allegato A al CCNL 1998-2001.

Il motivo si articola in due profili di censura.

2.1. In primo luogo l’INPS critica la statuizione della Corte d’Appello secondo cui per il riconoscimento delle mansioni superiori non è necessario l’effettivo svolgimento di tutte le fasi del processo produttivo e che il dipendente assuma la responsabilità dell’attività svolta, essendo sufficiente che le stesse vengano in concreto svolte singolarmente, purchè con modalità da configurare i requisiti per il livello C1.

L’INPS ricorda il processo di riorganizzazione della propria attività e della gestione del personale, in modo da prevedere la completa gestione di un servizio da parte di unità di processo, incaricate di processi primari ed esternazione dei provvedimenti e non più la rigida divisione di compiti tra diversi settori.

Pertanto la connotazione essenziale per rivendicare lo svolgimento di mansioni afferenti al profilo C) è proprio l’assunzione di responsabilità all’esterno della volontà provvedimentale dell’Ente, che nella specie era mancata, così come lo svolgimento di tutte le fasi del procedimento.

2.2. In secondo luogo il ricorrente, dissentendo dalle sentenze Cass. n. 12193 del 2011 e n. 7342 del 2010, deduce la non retribuibilità dello svolgimento delle mansioni ulteriori rispetto a quelle immediatamente superiori, svolte in fatto, ancor più quando dette mansioni ulteriori rientrino in un’altra AREA nella vigenza dell’art. 24 del CCNL 1998-2001, con cui deve essere letto congiuntamente il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52.

Nella specie, infatti, alle lavoratrici appartenenti al profilo B3 venivano riconosciute le differenze retributive in relazione allo svolgimento delle mansioni ulteriori C1.

3. La prima censura non è fondata.

3.1. Va premesso che in materia di pubblico impiego privatizzato, le qualifiche funzionali previste dal D.P.R. n. 285 del 1988, per il personale degli enti pubblici non economici sono divenute inapplicabili a seguito della stipulazione – in attuazione del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 72 (successivamente trasfuso nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69) – del CCNL 16 febbraio 1999 di comparto, le cui disposizioni, unitamente a quelle del contratto collettivo integrativo degli enti, hanno individuato i nuovi equivalenti profili professionali e ridefinito e ricollocato quelli preesistenti nell’ambito delle nuove aree di inquadramento, costituendo la fonte esclusiva per valutare se un dipendente abbia, o meno, svolto mansioni diverse dalla qualifica (Cass., n. 20079 del 2008, n. 29827 del 2008, Cass., S.U., n. 16038 del 2010).

Affermando la specialità del sistema di inquadramento nel settore dell’impiego pubblico contrattualizzato, affidato dalla legge in via esclusiva alla contrattazione collettiva, si è ritenuta, quindi, la validità della collocazione del personale già inquadrato nella soppressa VI qualifica funzionale, nelle diverse posizioni economiche dell’area B, conformemente alle previsioni della tabella di corrispondenza del CCNI del comparto enti pubblici non economici per il triennio 1998/2001 (Cass., citata sentenza Sezioni Unite n. 16038 del 2010).

3.2. L’interpretazione delle declaratorie contrattuali Area B e area C, del CCNL enti pubblici economici del 1999, di cui si duole il ricorrente, ha costituito già oggetto di esame da parte di questa Corte, in relazione a fattispecie che analogamente a quella in esame, attenevano, sia pure con riguardo ad un diverso Ente (INAIL), all’attribuzione di differenze retributive per mansioni superiori.

3.3. Nella sentenza n. 8683 del 2018 (cui adde, Cass. sentenza n. 14204 del 2018) si è affermato che il CCNL 16 febbraio 1999 per i dipendenti del comparto enti pubblici non economici inserisce nell’area B il personale “strutturalmente inserito nel processo produttivo” che svolge “fasi o fasce di attività nell’ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate attraverso la gestione delle strumentazioni tecnologiche”, valuta i casi concreti, interpreta le istruzioni operative e “risponde dei risultati secondo la posizione rivestita”.

3.4. All’area C appartiene, invece, il personale “competente a svolgere tutte le fasi del processo” che opera “a livelli di responsabilità di diversa ampiezza secondo lo sviluppo del curriculum”, e, quindi, differenziata in ragione della pluralità di ruoli organizzativi, di tipo sia gestionale (operatore di processo, facilitatore di processo, responsabile di processo, responsabile di struttura) che professionale (esperti di progettazione, specialisti di organizzazione). Nella declaratoria generale dell’area si precisa che il personale nella stessa inserito “costituisce garanzia di qualità dei risultati, della qualità, di circolarità delle comunicazioni interne, di integrazione delle procedure, di consulenza specialistica”.

La posizione C1 presuppone “conoscenze ed esperienze idonee ad assicurare la capacità di gestire regolare i processi di produzione; attitudini al problem solving rapportate al particolare livello di responsabilità; capacità di operare orientando il proprio contributo all’ottimizzazione del sistema, contribuendo al monitoraggio della qualità; capacità di gestire le varianza del processo in funzione del cliente”.

3.5. Si è, quindi, affermato nella sentenza 8683 del 2018, che l’area C, quindi, si caratterizza rispetto a quella inferiore, oltre che per il diverso livello di conoscenze richiesto al dipendente, per la capacità di quest’ultimo di svolgere tutte le fasi del processo, garantendo la qualità del risultato e con assunzione di responsabilità che, seppure graduata con riferimento allo sviluppo professionale all’interno dell’area stessa, è elemento richiamato in tutti i profili.

Al contrario il personale dell’area B, il quale esegue fasi di attività nell’ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate, si limita a “rispondere dei risultati secondo la posizione rivestita”, circoscritta alla singola fase, nell’ambito della quale è tenuto solo ad “orientare il contributo professionale ai risultati complessivi del gruppo”.

Il giudice di appello ha individuato il senso della nozione di processo produttivo come inerente alla gestione dell’intero procedimento preordinato alla gestione delle aziende.

Rispetto a tale delineata nozione di processo produttivo, i motivi di ricorso non sono concludenti in senso critico, limitandosi ad addurre apoditticamente la necessità che per processo si intenda una (in realtà impalpabile) maggiore dimensione dell’attività aziendale interessata dalle lavorazioni.

Così come, per quanto riguarda l’assunzione della responsabilità, il giudice di appello ha posto l’accento sulla variegata ampiezza che essa assume all’interno dell’Area C, sicchè non si deve obbligatoriamente trattare di responsabilità verso l’esterno e dunque essendo sufficiente anche solo la necessità di rispondere in via diretta del proprio operato al dirigente e ciò in coerenza con i precedenti specifici di questa Corte (Cass. 21 maggio 2013, n. 12407; Cass. 28 aprile 2014, n. 9344).

3.6 In definitiva la sentenza di appello ha fatto corretta applicazione dei principi di cui sopra, interpretando correttamente le disposizioni contrattuali laddove ha appunto distinto tra fasi del processo e processo nella sua integralità ed ha quindi ritenuto, sulla base di una coerente nozione di processo produttivo, che la lavoratrice avesse appunto svolto l’intera filiera del profilo produttivo ad essa affidato.

4. Anche la seconda censura non è fondata.

4.1. Con giurisprudenza consolidata (Cass., n. 12193 del 2011, n. 18808 del 2013, 24266 del 2016, 2102 del 2019), dalla quale non vi è ragione di discostarsi, non fornendo il ricorrente elementi per mutare orientamento, questa Corte ha affermato che in materia di pubblico impiego contrattualizzato, lo svolgimento di fatto di mansioni proprie di una qualifica – anche non immediatamente – superiore a quella di inquadramento formale comporta in ogni caso, in forza del disposto del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 52, comma 5, il diritto alla retribuzione propria di detta qualifica superiore – e tale diritto non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi, nè all’operativa del nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dalla contrattazione collettiva, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all’intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all’art. 36 Cost..

Pertanto, deve essere disattesa la deduzione del ricorrente che sollecita una interpretazione della disciplina delle mansioni superiori di fatto (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, comma 5) che limiti il riconoscimento delle differenze retributive al solo svolgimento delle mansioni immediatamente superiori, facendo riferimento alla relativa nozione introdotta dall’art. 24 del CCNL enti pubblici non economici del 1999.

5. In definitiva il ricorso deve essere integralmente rigettato.

6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.500,00 per compensi professionali ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2019

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