Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30575 del 20/12/2017


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 30575 Anno 2017
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: IANNELLO EMILIO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20176/2010 R.G. proposto da
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi,
n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– ricorrente contro
Mastrogiacomo Francesco;
– intimato avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Puglia, n. 69/7/09 depositata il 10 giugno 2009;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 ottobre 2017
dal Consigliere Emilio Iannello;

Data pubblicazione: 20/12/2017

r.

rilevato che l’Agenzia delle entrate ricorre con due mezzi, nei
confronti di Francesco Mastrogiacomo (che non svolge difese nella
presente sede), avverso la sentenza in epigrafe con la quale la
Commissione tributaria regionale della Puglia ha rigettato l’appello
dell’Ufficio, ritenendo illegittimo — perché motivato per relationem
senza l’allegazione degli atti richiamati — l’avviso di accertamento

realizzata dalla cessione di un terreno edificabile;
considerato che con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle
entrate deduce, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 4, cod.
proc. civ., violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa
pronuncia in relazione agli argomenti difensivi, riguardanti il merito
della pretesa impositiva, già dedotti in primo grado e richiamati in
appello;
che con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione
dell’art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e dell’art. 7 legge 27
luglio 2000, n. 212, in relazione all’art. 360, comma primo, num. 3,
cod. proc. civ., per avere la C.T.R. ritenuto immotivato
l’accertamento, in mancanza di allegazione degli atti richiamati,
benché si trattasse di atti in possesso della parte e alla stessa
appartenenti, da essa forniti all’Ufficio ai fini di precedenti
adempimenti fiscali, dei quali peraltro l’avviso riproduceva il
contenuto essenziale rilevante ai fini dell’accertamento;
ritenuto che è fondato il secondo motivo di ricorso, di rilievo
preliminare e assorbente;
che, invero, secondo principio consolidato nella giurisprudenza di
questa Corte, l’obbligo d’allegazione all’avviso d’accertamento, ai
sensi dell’art. 7 legge 27 luglio 2000, n. 212, degli atti cui si faccia
riferimento nella motivazione riguarda necessariamente, come
precisato dall’art. 1 d.lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, gli atti non
conosciuti e non altrimenti conoscibili dal contribuente (v. Cass.

con il quale era stata recuperata a tassazione la plusvalenza

13/06/2012,n. 9601; Cass. 16/03/2005,n. 5755);
che, inoltre, come pure questa Corte ha avuto modo di precisare,
l’onere di allegazione imposto dalla norma citata, avuto riguardo alla
finalità perseguita dal legislatore, consistente nel porre il contribuente
in condizione di conoscere la pretesa impositiva per consentirgli il
pieno esercizio delle sue facoltà difensive, può altresì ritenersi

contenuto essenziale dell’atto richiamato (Cass. 09/04/2010, n.
8504);
che, nel caso di specie, la sentenza impugnata appare
manifestamente ispirata ad una lettura rigidamente formalistica delle
norme non conforme ai principi’ sopra enunciati, prescindendo essa da
ogni considerazione circa la natura degli atti richiamati a fondamento
dell’avviso e dall’essere gli stessi in possesso del contribuente nonché
da ogni valutazione circa la riproduzione in seno alla motivazione
dell’avviso di accertamento degli unici dati da essi ricavati rilevanti ai
fini dell’atto impositivo;
che la sentenza impugnata va pertanto cassata, restando
assorbito l’esame del primo motivo di ricorso, e la causa rinviata al
giudice a quo, al quale va anche demandato il regolamento delle
spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
accoglie il secondo motivo di ricorso; dichiara assorbito il primo;
cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla
Commissione tributaria regionale della Puglia in diversa
composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del
giudizio di legittimità.
Così deciso il 13/10/2017

soddisfatto attraverso la riproduzione, nella motivazione, del

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