Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30574 del 22/11/2019

Cassazione civile sez. lav., 22/11/2019, (ud. 25/09/2019, dep. 22/11/2019), n.30574

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17232-2014 proposto da:

V.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TERENZIO 7,

presso lo studio dell’avvocato ORAZIO ABBAMONTE, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA DI POTENZA in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SCIRE’ 15, presso lo

studio dell’avvocato VITO IORIO, che la rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 119/2014 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 06/02/2014, R. G. N. 626/2011.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 6 febbraio 2014 la Corte d’appello di Potenza accoglie l’appello della ASL di Potenza avverso la sentenza del locale Tribunale n. 1529/2011 e, per l’effetto, respinge la domanda proposta in primo grado da V.M., diretta ad ottenere la dichiarazione del proprio diritto alla conservazione dell’incarico di direttore di struttura complessa;

che la Corte territoriale, per quel che qui interessa, precisa che:

a) è da respingere l’eccezione di inammissibilità dell’appello sollevata dal V., infatti è incontestato che il 27 ottobre 2011 il Direttore Generale della ASL ha adottato la Delib. di riconferma dell’incarico per il grado d’appello al medesimo avvocato che aveva curato la difesa in primo grado, sulla base di un regolare mandato conferito senza alcuna limitazione;

b) pertanto, la Delib. successiva non ha fatto altro che formalizzare una decisione già implicita al momento della costituzione in primo grado;

c) pertanto che il relativo deposito sia avvenuto dopo il deposito dell’atto d’appello è del tutto irrilevante e certamente non comporta il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, visto che un simile effetto è stato comunque precluso dal deposito tempestivo dell’atto di gravame;

d) nel merito, correttamente la ASL riconduce la vicenda nell’ambito interpretativo del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15-ter e non in quello dell’art. 15-septies del suddetto decreto (richiamato, invece, dal primo Giudice);

e) a questo consegue la nullità del disposto rinnovo, in quanto una volta dichiarato illegittimo il contratto originario (con sentenza oggi definitiva n. 389/2009 del Tribunale di Potenza) la prosecuzione del rapporto per effetto dell’atto di conferma dell’incarico finirebbe con il convalidare contra legem un atto di attribuzione di incarico dirigenziale che era nullo avendo un oggetto illecito per contrarietà a norma imperativa (sui requisiti professionali richiesti per il conferimento dell’incarico stesso) e che come tale non poteva produrre alcun effetto;

f) di qui la legittimità della nuova procedura per la copertura del posto di dirigente di struttura complessa in oggetto, infondatamente impugnata dal V.;

che avverso tale sentenza V.M. propone ricorso affidato a tre motivi, al quale oppone difese la ASP di Potenza, con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è articolato in tre motivi;

che con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, violazione degli artt. 325 e 326 c.p.c., dell’art. 2966 c.c. nonchè della L.R. Basilicata 31 ottobre 2001, n. 39, artt. 18 e 44 contestandosi che la Corte d’appello abbia escluso che per effetto della tardività della Delib. in data 27 ottobre 2001 (riguardante l’incarico ufficiale del direttore generale a prendere parte al giudizio di appello) fosse passata in giudicato la sentenza di primo grado, visto che l’assenza della Delib. alla data del deposito dell’atto d’appello avrebbe dovuto essere configurata come ipotesi di mandato conferito a soggetto privo del relativo potere e quindi di radicale difetto di legittimazione processuale;

che con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, violazione del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15-ter nonchè degli artt. 1418 e 1429 c.c., impugnandosi la statuizione con la quale la Corte d’appello ha affermato che il rinnovo del contratto di incarico dirigenziale de quo è da considerare nullo per contrasto con norme imperative, in quanto il Tribunale di Potenza con sentenza ormai definitiva ha accertato l’illegittimità dell’originario atto di incarico dirigenziale;

che si sottolinea che poichè il suddetto rinnovo non era stato annullato, alla suddetta conclusione la Corte d’appello è pervenuta d’ufficio e su tale base ha accolto l’appello della ASL;

che con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, violazione dell’art. 2907 c.c., degli artt. 99 e 100 c.p.c., della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 21-nonies sostenendosi che, nella sostanza, la ASL nel presente giudizio ha agito in dichiarata esecuzione della sentenza del Tribunale di Potenza n. 389/2009 che aveva dichiarato l’illegittimità dell’incarico originario attribuito al V.;

che, però, di tale sentenza l’interessato non aveva chiesto l’esecuzione pertanto la Corte d’appello d’ufficio ha, in sostanza, dato esecuzione alla sentenza citata facendo da essa derivare la nullità del rinnovo dell’incarico, ivi non affermata;

che, di conseguenza, la Corte territoriale ha posto in essere un atto che non era legittimata ad adottare, oltretutto senza una specifica motivazione (come richiesto dall’art. 21-nonies richiamato);

che il ricorso va dichiarato inammissibile, per le ragioni di seguito esposte;

che, in linea generale, va osservato che tutti i motivi sono configurati come denunce di violazioni di norme di diritto in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, ma, in realtà, questo tipo di impostazione è corretta solo per il primo motivo, mentre per gli altri due motivi avrebbe dovuto farsi riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3;

che la suddetta imprecisione, nella specie, non va sanzionata con l’inammissibilità in quanto il contenuto delle censure è chiaro nel senso da prospettare vizi di violazione di norme astrattamente idonei ad inficiare la pronuncia impugnata (arg. ex Cass. 29 agosto 2013, n. 19882);

che, sempre con riferimento alla formulazione delle censure, va rilevato il mancato rispetto – con riguardo agli atti e ai documenti richiamati nel ricorso del principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, in base al quale il ricorrente, qualora proponga delle censure attinenti all’esame o alla valutazione di documenti o atti processuali, è tenuto a trascriverne nel ricorso il contenuto essenziale e nel contempo a fornire alla Corte elementi sicuri per consentirne l’individuazione e il reperimento negli atti processuali (Cass. SU 23 settembre 2019, n. 23552 e n. 23553), principio che si applica anche alle censure con le quali si denunciano ipotizzati errores in procedendo, come accade nella specie, nel primo motivo;

che, in particolare, il suindicato principio non risulta osservato con riguardo a: 1) la Delib. ASL 27 ottobre 2011, atto di appello ASL con il relativo deposito e il precedente mandato per il primo grado di giudizio (richiamati nel primo motivo): visto che la questione del giusto contraddittorio che è di diritto, presuppone l’esame del “fatto processuale”, che va debitamente supportato attraverso l’osservanza dei due suddetti oneri; 2) la sentenza del Tribunale di Potenza n. 389/2009 passata in giudicato; 3) le Delib. ASL n. 742 del 2009 e Delib. 15 febbraio 2008 (rispettivamente di attribuzione e di rinnovo dell’incarico);

che le censure proposte con il primo motivo sono inammissibili anche perchè esse non attingono la ratio decidendi della Corte sul punto, rappresentata dall’esclusione in radice del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado data in considerazione della tempestività dell’appello della ASL e, quindi, dalla sostanziale inutilità della Delib. 27 ottobre 2011 (con conseguente irrilevanza del relativo deposito successivo a quello dell’atto di gravame), la quale non ha fatto altro che confermare per il grado d’appello l’incarico al medesimo avvocato che aveva curato la difesa dell’Azienda in primo grado, sulla base di un regolare mandato conferito senza alcuna limitazione;

che nel presente motivo la suddetta statuizione – che costituisce una ratio decidendi idonea da sola a sorreggere la sentenza sul punto – non viene attinta dalle censure formulate le quali, invece, si indirizzano inammissibilmente su altri argomenti, che risultano privi di specifica attinenza con tale statuizione centrale nella sentenza di appello impugnata;

che tale omessa impugnazione rende inammissibile, per difetto di interesse, la relativa censura, essendo la statuizione non censurata divenuta definitiva e quindi non potendosi più produrre in nessun caso il relativo annullamento (vedi, al riguardo: Cass. 7 novembre 2005, n. 21490; Cass. 26 marzo 2010, n. 7375; Cass. 7 settembre 2017, n. 20910; Cass. 3 maggio 2019, n. 11706);

che le censure proposte con il secondo motivo sono inammissibili perchè sono incentrate sull’interpretazione della Delib. di rinnovo del contratto di incarico dirigenziale de quo e della citata sentenza del Tribunale di Potenza ormai definitiva, atti rispetto ai quali, come si è detto, si riscontra la violazione del principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione;

che un’ulteriore ragione di inammissibilità del terzo motivo è rappresentata dalla assoluta irrilevanza, per il presente giudizio, della questione relativa alla esecuzione della sentenza definitiva del Tribunale di Potenza n. 389/2009 (rispetto alla quale, peraltro, non è stato osservato il principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, come si è detto);

che ugualmente inammissibile è l’invocazione della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 21-nonies in quanto per costante orientamento di questa Corte, assurto al rango di “diritto vivente” nel rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubbliche Amministrazioni – che, dopo la cosiddetta privatizzazione, è caratterizzato da una sostanziale parità tra le parti ed è regolato dalla Contrattazione collettiva di settore nonchè dal D.Lgs. n. 165 del 2001 (che ha sostituito il D.Lgs. n. 29 del 1993 e successive modificazioni) non può trovare applicazione la L. n. 241 del 1990, sui procedimenti amministrativi, che è diretta a regolare in via generale i procedimenti finalizzati alla emanazione di provvedimenti autoritativi da parte delle Pubbliche Amministrazioni (fra le tante: Cass. 28 luglio 2003, n. 11589; Cass. 22 febbraio 2006, n. 3880; Cass. 24 ottobre 2008, n. 25761; Cass. 22 agosto 2013, n. 19425);

che, peraltro, sia pure con l’anzidetta impostazione, nella giurisprudenza di questa Corte è stato più volte affermato il principio secondo cui è attraverso la motivazione che la P.A. esplicita le ragioni organizzative sottese all’adozione degli atti emanati in materia di pubblico impiego contrattualizzato e li rende rispondenti al pubblico interesse che deve costantemente orientare l’azione amministrativa (vedi, per tutte: Cass. 18 ottobre 2017, n. 24583);

che, tuttavia, anche intesa in tal senso la censura resta inammissibile in quanto, in questo caso, la motivazione c’è ed è quella della sentenza sicchè risulta ultronea l’invocazione del principio della motivazione;

che, per tutte le indicate ragioni, il ricorso è inammissibile;

che le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza;

che si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ivi previsto, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4500,00 (quattromilacinquecento/00) per compensi professionali, oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2019

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