Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30574 del 20/12/2017


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 30574 Anno 2017
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: IANNELLO EMILIO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20134/2010 R.G. proposto da
Kiss-Kiss s.a.s. di Marchesi Marco & C., Scolari Dolores e Marchesi
Marco, rappresentati e difesi dall’Avv. Vincenzo Mavilla;
– ricorrenti contro
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi,
n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– controricorrente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Lombardia, n. 93/4/09 depositata il 12 giugno 2009.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 ottobre 2017

Data pubblicazione: 20/12/2017

dal Consigliere Emilio Iannello.
Rilevato che la Kiss-Kiss s.a.s. di Marchesi Marco & C. e i soci
Scolari Dolores e Marchesi Marco ricorrono, con cinque mezzi, nei
confronti dell’Agenzia delle entrate (che resiste con controricorso),
avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Commissione tributaria
regionale della Lombardia ha rigettato l’appello da essi proposto,

recuperato a tassazione, a fini Irpef e per l’anno d’imposta 2003,
maggiori ricavi induttivamente determinati sulla base degli esiti di
verifica fiscale;
considerato che, con il primo motivo di ricorso, i contribuenti
deducono la nullità degli avvisi di accertamento, ai sensi dell’art. 360,
comma primo, num. 3, cod. proc. civ., in quanto emessi a seguito di
accesso effettuato in mancanza della previa autorizzazione del capo
dell’ufficio, in violazione dell’art. 52 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
(doglianza sintetizzata nel seguente quesito di diritto: «dica l’adita
Ecc.ma Corte di cassazione se può procedersi ad accessi, ispezioni e
verifiche e quindi ad accertamento in assenza di valida autorizzazione
ex art. 52 d.P.R. n. 633 del 1972 e se una autorizzazione con data
falsa e comunque successiva rispetto alla data dell’accesso sia atta a
sanare la mancata applicazione e quindi la violazione dello stesso art.
S2»);
che con il secondo motivo deducono, con riferimento alla medesima
questione, insufficienza e contraddittorietà della motivazione, ai sensi
dell’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ., per avere la
C.T.R. affermato che «la data di inizio della verifica presso la società
è quella del 28/9/2005, data del contestuale rilascio di autorizzazione
da parte dell’Ufficio, e non quella del 27/9/2009 indicata per semplice
errore materiale nella prima pagina del verbale d’ispezione», in
contrasto con quanto sul punto affermato dal giudice di primo grado e
senza indicare gli elementi sui quali tale convincimento è fondato;
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ritenendo legittimi gli avvisi di accertamento con i quali l’Ufficio aveva

che con il terzo motivo i ricorrenti deducono poi nullità degli avvisi
di accertamento, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 3, cod.
proc. civ., in quanto emessi in mancanza della previa autorizzazione
del Procuratore della Repubblica, necessaria ai sensi dell’art. 52
d.P.R. n. 633 del 1972, essendo la sede dell’impresa adibita anche ad
abitazione dei soci (doglianza sintetizzata nel seguente quesito di

accessi, ispezioni e verifiche e quindi ad accertamento in assenza
della tassativa autorizzazione del Procuratore della Repubblica, “per
accedere in locali che siano adibiti anche ad abitazione” e se un
accesso avvenuto senza la necessaria autorizzazione comporti o no la
mancata applicazione e quindi la violazione dell’art. 52 d.P.R. n. 633
del 1972, con conseguente nullità degli atti successivi»);
che con il quarto motivo i ricorrenti deducono altresì la nullità degli
avvisi di accertamento, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 3,
cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma
primo, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600: sostengono che gli
elementi posti a base dell’accertamento induttivo non sono dotati dei
richiesti carattere di gravità, precisione e concordanza; che tale
accertamento non poteva considerarsi giustificato non avendo rilevato
l’Ufficio omissioni, false o inesatte indicazioni o irregolarità formali
nelle scritture contabili; che illegittimamente l’accertamento fa anche
riferimento a uno studio di settore peraltro superato; è formulato in
conclusione il seguente quesito di diritto: «dica codesta Ecc.ma Corte
di cassazione se sia legittimo, ai sensi dell’art. 39 d.P.R. n. 600 del
1973, un accertamento induttivo ove in caso di contabilità
formalmente regolare l’attendibilità della stessa possa risultare
inficiata da contrari elementi presuntivi contabili o equipollenti (che
nella specie sono basati non già sul prezzi reali, verificati, ma su una
simulazione di ricavi), assolutamente contestabili e di fatto contestati;
dica l’adita Ecc.ma Corte se tali elementi di presunzione contabile,

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diritto: «dica l’adita Ecc.ma Corte di cassazione se può procedersi ad

fondati su prezzi non accertati ma presunti, siano suffragati dalle
caratteristiche di precisione e concordanza, ancorché di gravità,
espressamente volute e richieste dal legislatore»;
che con il quinto motivo il ricorrente denuncia infine insufficienza
assoluta della motivazione, in relazione all’art. 360, comma primo,
num. 5, cod. proc. civ., con riguardo alla contestazione del merito

ritenuto che tutti i motivi sono inammissibili per violazione dell’art.
366-bis cod. proc. civ., applicabile alla fattispecie ratíone temporis
per essere stata la sentenza impugnata depositata il 12/6/2009, e
quindi prima del 4/7/2009, data dalla quale opera la successiva
abrogazione della norma indicata, disposta dall’art. 47, comma 1,
lett. d), legge 18 giugno 2009, n. 69 (cfr. Cass. Sez. U. n. 20360 del
2007; v. anche ex multis Cass. n. 24597 del 2014);
che, invero, con riferimento ai motivi secondo e quinto, con i quali
si denunciano vizi di motivazione, risulta totalmente omesso il c.d.
momento di sintesi richiesto per i motivi di cui all’art. 360, comma
primo, num. 5, cod. proc. civ., per il quale è richiesta una
illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare
in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso — in
relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria
— ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende
inidonea la motivazione a giustificare la decisione;
che, inoltre, i quesiti di diritto formulati a conclusione dei motivi
primo, terzo e quarto si appalesano inidonei ad assolvere la precipua
funzione di integrare il punto di congiunzione tra la risoluzione del
caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale (v. Sez.
5, Ord., n. 23448 del 19/11/2010); manca in particolare un
riferimento compiuto alle peculiarità del caso specifico necessario al
fine di comprendere la pertinenza e la decisività dei principi che si
chiede siano enunciati: essi stessi del resto a ben vedere mancanti o
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dell’accertamento contenuta nell’ultima pagina dell’atto d’appello;

comunque formulati in maniera del tutto generica attraverso la mera
proposizione di astratti quesiti giuridici, in relazione ai quali piuttosto che individuarsi la diversa o incompatibile regula iuris che
sarebbe stata applicata in sentenza e l’errore in cui pertanto essa
sarebbe incorsa – si richiede sostanzialmente un nuovo esame nel
merito della controversia, ovviamente non consentito in questa sede;

esplicitamente dirette non già a censurare la sentenza impugnata
quanto, direttamente, gli avvisi di accertamento e prescindono del
tutto dagli accertamenti in fatto contenuti nella sentenza impugnata,
muovendo anzi piuttosto da premesse in fatto diverse o addirittura
introducendo (terzo motivo) questioni di merito che non risultano
dedotte davanti al giudice d’appello;
che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la
conseguente condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle
spese processuali, liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al
pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio
di legittimità, che liquida in Euro 3.900 per compensi, oltre alle spese
prenotate a debito.
Così deciso il 13/10/2017
Il Presidente
(Biagio Virgilio)

Dire

che peraltro le argomentazioni critiche con essi svolte sono

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