Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30573 del 26/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 26/11/2018, (ud. 24/10/2018, dep. 26/11/2018), n.30573

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20586-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

ZURICH INSURANCE COMPANY LTD, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE CASTRO

PRETORIO, 122, presso lo studio dell’avvocato TONIO DI IACOVO, che

la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 361/45/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO, depositata il 03 febbraio 2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24 ottobre 2018 dal Consigliere Relatore Dott.

PIERPAOLO GORI.

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza n. 361/45/17 depositata in data 3 febbraio 2017, la Commissione tributaria regionale della Lombardia (in seguito, la CTR) accoglieva l’appello proposto dalla Zurich Insurance Company ltd Rappresentanza Generale per l’Italia (in seguito, la contribuente) avverso la sentenza n. 9192/25/14 della Commissione tributaria provinciale di Milano (in seguito, la CTP) che ne aveva rigettato il ricorso contro l’avviso di accertamento IVA 2007;

– La CTR osservava in particolare che, contrariamente a quanto affermato dai primi giudici, le attività di attuazione della delega nei contratti di co-assicurazione, quali quelle della società contribuente nel caso di specie ed oggetto della ripresa fiscale, quindi della lite, dovevano considerarsi esenti dall’IVA ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, n. 2, ovvero n. 9;

– Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo due motivi;

– Resiste la contribuente con controricorso, che illustra con memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con memoria istanza depositata successivamente alla adunanza camerale e prima della pubblicazione dell’ordinanza, la contribuente ha formulato istanza per la sospensione del processo del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ex art. 6, comma 10, pubblicato in G.U. in pari data ed entrato in vigore in data 24 ottobre 2018;

– Osservato che la presente controversia, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, appare definibile ai fini della previsione normativa da ultimo citata.

P.Q.M.

la Corte, riconvocatasi nella medesima composizione in data 22 novembre 2018, letto del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 10, rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA