Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30572 del 26/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 26/11/2018, (ud. 11/10/2018, dep. 26/11/2018), n.30572

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 10839-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (CF. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

avverso la sentenza n. 1148/11/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di VENEZIA, depositata il 26 ottobre 2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11 ottobre 2018 dal Consigliere Relatore Dott.

ROBIRTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La CTR Veneto, con la sentenza indicata in epigrafe, nel rigettare l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ha confermato l’annullamento degli avvisi di accertamento notificati a S.E. per la ripresa a tassazione di Irpef ed altri tributi relativi agli anni d’imposta dal 2004 al 2007, in relazione al maggior reddito accertato sulla base delle giacenze rinvenute in un conto corrente detenuto presso la Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino.

1.1. Secondo la CTR era intervenuta decadenza del potere accertativo, non applicandosi retroattivamente il D.L. n. 78 del 2009, art. 12, commi 2 bis e 2 ter, conv. con modificazioni nella L. n. 102 del 2009, anche nella parte in cui aveva introdotto una presunzione legale secondo cui gli investimenti intrattenuti presso Stati a regime privilegiato dovevano ritenersi frutto di redditi sottratti a tassazione.

2. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.

3. La parte intimata ha resistito con controricorso.

4. Con il ricorso proposto l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 78 del 2009, art. 12, comma 2 e art. 2 bis, nonchè della L. n. 212 del 2000, art. 3 e dell’art. 11 disp. att. c.c., avendo tale disposizione natura processuale.

Non ricorrono, pertanto, i presupposti per la decisione in camera di consiglio, in assenza di orientamento consolidato della sezione Quinta.

P.Q.M.

rinvia il procedimento alla sezione quinta civile.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA