Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30572 del 22/11/2019

Cassazione civile sez. lav., 22/11/2019, (ud. 24/09/2019, dep. 22/11/2019), n.30572

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22353/2015 proposto da:

LUISI S.R.L., (già S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DI PRISCILLA 4,

presso lo studio dell’avvocato STEFANO COEN, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati PAOLO VOLLI e ENZIO VOLLI;

– ricorrente –

contro

FONDAZIONE ENASARCO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DI VILLA PAMPHILI

59, presso lo studio dell’avvocato MARIA SALAFIA, che la rappresenta

e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 665/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 26/03/2015, R.G.N. 920/2011.

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Roma, in accoglimento dell’opposizione proposta dalla Luisi s.p.a., revocava il decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto dalla Fondazione Enasarco per il pagamento di Euro 78.408,71 ber omessi contributi per agenti, nonchè relativi accessori, in relazione al periodo dall’ultimo trimestre del 1999 al 2004;

2. la Corte d’appello capitolina, con sentenza del 26.3.2015, in riforma della sentenza di cui sopra, rigettava l’opposizione proposta dalla società e confermava il provvedimento monitorio opposto, ritenendo non rilevante la qualificazione del rapporto in termini di procacciamento d’affari data dalle parti e che la sussistenza di un obbligo per gli agenti, indicativa di stabilità, era nella specie comprovata dall’avere T.F., la B.E. s.n.c., la Fratelli M. s.a.s, la A. e Figli s.a.s., Eutex s.a.s. e O.M. reso per la Luisi prestazioni continuative per anni, senza interruzioni e per importi significativi, nell’essere stata la provvigione corrisposta per gli affari andati a buon fine, nell’essere stato il rapporto connotato da stabilità; la riconducibilità ad un rapporto di agenzia della attività svolta era evidenziata anche dalla sostanziale coincidenza delle lettere d’incarico ricevute dai lavoratori con quelle con cui erano stati incaricati altri soggetti, pacificamente agenti della società, nonchè dall’assenza di qualsiasi limitazione di tempo per l’incarico conferito, con compenso conforme alle caratteristiche di un rapporto di agenzia; soprattutto, era stato previsto anche il preavviso in caso di recesso, incompatibile con un rapporto di diversa natura che non si caratterizzasse per il carattere obbligatorio del vincolo;

3. di tale decisione domanda la cassazione la s.r.l. Luisi (corrente in (OMISSIS), P.I. (OMISSIS)), affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, la fondazione Enasarco.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. è preliminare la questione di inammissibilità del ricorso per l’invalidità della procura, sollevata dalla Fondazione in controricorso, in considerazione dell’impossibilità di identificare, in base ai dati rilevabili dal ricorso (partita iva e codice non corrispondente alla sede), quale della due società Luisi s.r.l., aventi lo stesso amministratore ma distinte in base ai dati rilevabili dalle visure camerali, fosse il soggetto ricorrente (società incorporata che, in base al nuovo art. 2504 bis c.c., conserva la propria identità anche dopo fusione per incorporazione, o società incorporante);

1.2. la questione è tuttavia superabile, in quanto si tratta nella specie di società interessate da una vicenda di fusione, avvenuta nel 2009, quindi nel regime successivo alla modificazione dell’art. 2504-bis c.c. (recata dal D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310, art. 23, comma 1,) – disciplina di carattere innovativo (Cass. 25.2.2011 n. 4740) – secondo cui la società che risulta dalla fusione o quella incorporante “assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti”;

2. con il primo motivo, la società denunzia violazione degli artt. 1742 c.c. e segg. e artt. 1362 c.c. e segg. e degli artt. 112 e 346, dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, sostenendo che la Corte territoriale abbia solo rilevato che la clausola di preavviso, normale in un contratto di agenzia, sarebbe stata incompatibile con un rapporto di procacciamento d’affari, pur non esistendo prova di una clausola di indennità di preavviso anche ove era stato stipulato, per alcuni dei lavoratori, un contratto scritto ed era stato pattuito solo un preavviso, senza previsione di indennità alcuna;

2.1. aggiunge che la sentenza non abbia tenuto conto del principio che l’autonomia delle parti consente, senza interferire sulla natura giuridica del rapporto, di inserire pattuizioni che non mutano la natura del rapporto, considerandosi che caratteristica del contratto di agenzia è quella dell’assunzione stabile dell’incarico di promuovere la conclusione di contratto, ossia l’obbligo di facere, non potendo desumersi tuttavia dalla disposizione dei contratti collettivi di agenzia che prevedono la indennità per la chiusura del rapporto la obbligatorietà dell’adoperarsi per la promozione di contratti, riguardando la clausola piuttosto la retribuzione;

2.2. rileva come proprio la mancanza di previsione della indennità chiarisca la natura del rapporto, che, in consonanza con la previsione delle parti, era realmente di procacciamento d’affari, ossia di una collaborazione, che come tale non imponeva la promozione di ordini, ma l’esistenza di ordini raccolti; peraltro, secondo la ricorrente, non poteva condividersi l’affermazione che una clausola di preavviso comportasse ex se la obbligatorietà dell’attività di promozione, trattandosi unicamente di preavviso e non di pattuizione della corrispondente indennità, come, invece, in violazione delle norme sulla interpretazione contrattuale, ha ritenuto la sentenza impugnata, per alcuni dei lavoratori non esistendo neanche un contratto scritto e dovendo concludersi per il carattere occasionale delle prestazioni rese;

2.3. la società adduce che il carattere della obbligatorietà sia il solo ritenuto sussistente dalla Corte d’appello, laddove, per potere configurare un rapporto di agenzia, è necessaria anche la sussistenza di un incarico stabile, che dalla giurisprudenza viene individuato con riguardo al numero, alle date ed all’ammontare delle provvigioni: queste ultime, a dire della ricorrente, erano quelle relative a fatture sporadiche e per somme irrilevanti, il che comprovava l’insussistenza del rapporto di agenzia, con patente violazione dell’art. 1742 c.c., della normativa sulla interpretazione dei contratti e con violazione del principio della domanda per avere la sentenza pronunciato ultrapetita e sulla base di prove inesistenti;

3. con il secondo motivo, la ricorrente lamenta omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, violazione dell’art. 112 c.p.c. e, comunque, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti art. 132 c.p.c., error in procedendo in relazione alla dedotta nullità della sentenza, sostenendo che per il T. l’incarico di consigliere di amministrazione della società era idonea a smentire la dedotta qualificazione del rapporto, con rilevanza decisiva ai fini considerati e che anche per la B. il rapporto con la società era plurimo, per gestire la stessa un magazzino di merci per la Luisi;

3.1. assume che dal calcolo di contributi dovevano essere eliminati alcuni importi in ragione della riconosciuta regolarità dei versamenti in favore del Ma. e che sui rilievi della società il giudice del merito non si era pronunziato;

4. il primo motivo si risolve in generiche considerazioni sulla valutazione degli elementi probatori effettuata dal giudice del gravame, dalle quali non è dato comprendere, in particolare, come si sarebbe verificata la dedotta ultrapetizione;

4.1. il potere-dovere del giudice di inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del “petitum” e della “causa petendi”, sostanziandosi nel divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicchè il vizio di “ultra” o “extra” petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell’azione (“petitum” o “causa petendi”), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (“petitum” immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (“petitum” mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori. (cfr. tra le altre, Cass. 21.3.2019 n. 8048; Cass. 07.05.2019 n. 12014; Cass. 11.4.2018 n. 9002);

4.2. non risulta che si sia verificata l’ipotesi dedotta e, per il resto, la qualificazione di un rapporto come mandato o come agenzia va operata avendo riguardo principalmente al criterio della stabilità ed alla natura dell’incarico, che, nel contratto di agenzia, ha ad oggetto tipicamente la promozione di affari, sicchè un’attività promozionale può rientrare nello schema del mandato, e non dell’agenzia, solo se è episodica ed occasionale e, quindi, con le caratteristiche del procacciamento di affari (cfr. Cass. del 12.2.2016 n. 2828, che ha cassato la decisione di merito che, senza approfondire l’aspetto della stabilità, aveva escluso che fossero riconducibili all’agenzia rapporti di lavoro di promotori finanziari che presentavano gli elementi tipici del mandato);

4.3. in effetti, non si approfondisce l’aspetto della stabilità, ma si conferisce rilievo dirimente alla previsione di un preavviso, incompatibile con un rapporto non caratterizzato da stabilità, onde, anche sotto questo versante, la sentenza non si discosta dai principi che devono essere osservati ai fini della qualificazione del rapporto;

4.5. in relazione ad ogni altro dedotto profilo di violazione di legge, occorre ribadire i confini del sindacato di legittimità sulla qualificazione del rapporto di lavoro operata dai giudici di merito, come tracciati da consolidata giurisprudenza: è costante l’affermazione secondo cui, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro, è censurabile in sede di legittimità soltanto la determinazione dei criteri generali e astratti da applicare al caso concreto, cioè l’individuazione del parametro normativo, mentre costituisce accertamento di fatto, come tale censurabile in sede di legittimità solo negli stretti confini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel nuovo testo applicabile ratione temporis, la valutazione delle risultanze processuali al fine della verifica di integrazione del parametro normativo, (cfr. Cass., n. 17009 del 2017; Cass., n. 9808 del 2011; Cass., n. 13448 del 2003; Cass., n. 8254 del 2002; Cass., n. 14664 del 2001; Cass., n. 5960 del 1999);

4.6. la Corte d’appello ha correttamente individuato gli elementi indiziari dotati di efficacia probatoria sussidiaria ai fini della qualificazione giuridica del rapporto di lavoro, tenuto conto dei parametri normativi del rapporto di agenzia e del discrimine tra questo e il rapporto di procacciamento di affari, richiamando ampia e condivisa giurisprudenza di legittimità sul punto; in tal modo la sentenza impugnata si è conformata ai principi di diritto enunciati da questa Corte e non merita le critiche che le vengono mosse col motivo di ricorso in esame che, nella parte in cui muove censure dirette, nella sostanza, a sollecitare una rivalutazione, in senso favorevole alla società, del materiale probatorio raccolto risulta inammissibile, a maggior ragione alla luce del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte (S.U. n. 8053 del 2014);

4.7. è mal prospettata la violazione dell’art. 115 c.p.c., che ricorre allorchè il ricorrente alleghi che il giudice di merito abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d’ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge; – abbia fatto ricorso alla propria scienza privata ovvero ritenuto necessitanti di prova fatti dati per pacifici, ciò che non si riscontra nel caso esaminato;

4.8. mal dedotta è anche la violazione dell’art. 1362 c.c.: l’interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell’ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui agli artt. 1362 c.c. e segg., o di motivazione inadeguata, ovverosia non idonea a consentire la ricostruzione dell'”iter” logico seguito per giungere alla decisione. Pertanto, onde far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d’interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti, ma occorre, altresì, precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato, con l’ulteriore conseguenza dell’inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull’asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa Cass. 10554 del 30/04/2010;

5. anche il secondo motivo è mal formulato, perchè si invocano la vecchia e la nuova formulazione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, pur essendo applicabile la nuova versione. La decisività del fatto storico delineato deve escludersi sia per la non configurabilità di un elemento fattuale rilevabile, non essendo dedotto il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” come prescritto dal novellato testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. L’inconfigurabilità della denunciata omissione di esame di alcun fatto storico, tanto meno decisivo, emerge dalla pluralità di fatti censurati (di palese negazione ex se del requisito di decisività: Cass. 5 luglio 2016, n. 13676; Cass. 28 maggio 2018, n. 13625), al di fuori del paradigma devolutivo e deduttivo del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2498; Cass. 26 giugno 2015, n. 13189; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439), avendo la doglianza piuttosto il carattere di una (inammissibile) contestazione della valutazione probatoria della Corte di merito (cfr. Cass. 13568/2018);

5.1. neanche l’art. 112 c.p.c., è idoneamente richiamato, posto che “la differenza fra l’omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c. e l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia di cui dell’art. 360 c.p.c., n. 5, consiste nel fatto che, nel primo caso, l’omesso esame concerne direttamente una domanda od un’eccezione introdotta in causa, autonomamente apprezzabile, ritualmente ed inequivocabilmente formulata, mentre nel secondo, l’omessa trattazione riguarda una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione” (cfr. Cass. 4.12.2014 n. 25714, Cass. 22.1.2018 n. 1539);

6. in conclusione, il ricorso va complessivamente respinto;

7. le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo;

8. sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 5000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, nonchè al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 bis, del citato D.P.R..

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2019

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