Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30571 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. II, 30/12/2011, (ud. 23/11/2011, dep. 30/12/2011), n.30571

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Z.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

C/O ST SANTILLI VIA PANAMA 52, presso lo studio dell’avvocato PARODI

PAOLO, rappresentato e difeso dall’avvocato LOMBARDO PIJOLA FABRIZIO;

– ricorrente –

contro

D.L.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA COSTANTINO MORIN 6 INT 8, presso lo studio dell’avvocato DI

ROSA LUCIO, rappresentata e difesa dall’avvocato PIACENTE VITO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 93/2005 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 11/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/11/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con atto di citazione notificato in data 11 ottobre 1989, Z. L. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Trani D.L. A., esponendo che con atto notarile del 9 novembre 1988 aveva acquistato dalla stessa un immobile sito in (OMISSIS), composto da due locali a piano terra, con accessi da due strade, per il prezzo di L. 66 milioni, interamente versato all’atto della stipula del contratto, ma che nell’aprile 1989, in seguito ad un accertamento tecnico preventivo, aveva accertato che detto immobile presentava gravi vizi e difetti, avendo, in particolare, il solaio di copertura subito un notevole cedimento che rendeva il bene inidoneo all’uso.

Chiese, pertanto, che fosse accertato il suo diritto ad ottenere, ai sensi dell’art. 1492 cod. civ., la riduzione del prezzo contrattuale in una percentuale che rappresentasse la diminuzione del bene e comunque in misura pari a L. trenta milioni, oltre al risarcimento del danno per il mancato godimento dell’immobile.

Il Tribunale di Trani accolse parzialmente la domanda attorea, riducendo il prezzo a L. 44 milioni, condannando la convenuta a rimborsare all’attore la somma di L. 22 milioni maggiorata degli interessi legali, a far tempo dal 21 aprile 1989 fino all’effettivo pagamento, e rigettando la domanda di risarcimento dei danni e di condanna della convenuta all’esecuzione delle opere necessarie al ripristino dello stato dell’immobile. Rigettò poi le domande proposte dalla convenuta, che, sostenendo che sarebbe stato l’attore a modificare l’unità immobiliare demolendo le murature portanti, aveva convenuto con separata citazione, notificata il 22 novembre 1989, lo stesso affinchè fosse condannato al risarcimento dei danni.

Avverso tale sentenza propose appello la D.L.. Lo Z. propose a sua volta appello incidentale.

2. – La Corte d’appello di Bari, con sentenza depositata l’11 febbraio 2005, accolse il gravame della D.L., condannando l’appellante Z. ad eseguire sull’immobile in questione e nell’appartamento soprastante, di proprietà della stessa D.L., gli interventi indicati nella c.t.u. per riportare l’unità dell’attrice al pregresso stato unitamente alle parti comuni in modo da garantire le condizioni statiche dell’edificio, nonchè al risarcimento dei danni nella misura di Euro 18000,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo, e alle spese processuali.

Rigettò invece le domande proposte dallo Z..

Osservò la Corte di merito che il primo giudice non aveva valutato adeguatamente la funzione portante che i muri interni al locale dell’appellato svolgevano di fatto per il sovrastante solaio e, conseguentemente, la incidenza sulla stabilità del solaio dell’abbattimento di tali muri effettuato senza la direzione di un tecnico abilitato all’esecuzione di tali opere, che aveva comportato l’imbarcamento del solaio. Tale situazione – rilevò la Corte di merito – risultava dalla consulenza tecnica svolta nel giudizio di appello, dalla quale emergeva altresì che l’appellato aveva proceduto alla demolizione di tre murature di mattoni forati, e che aveva chiesto l’autorizzazione ad effettuare tali opere solo dopo aver già rimosso le murature sottostanti al solaio, e dopo aver già ricevuto l’atto di citazione del marzo 1989. Tali murature, secondo quanto accertato dal c.t.u., avevano una funzione statica e costituivano vincoli intermedi per il sovrastante solaio, per cui la demolizione delle stesse aveva determinato le gravi lesioni a tutte le murature di divisione dei vari ambienti dell’appartamento al primo piano.

La Corte di merito si fece carico delle contestazioni mosse alla c.t.u. dal consulente di parte, che aveva escluso che i tramezzi abbattuti avessero funzione portante, ma osservò che detta funzione era desumibile dal fatto che essi erano stati realizzati da oltre cinquant’anni e che solo a seguito della rimozione degli stessi il solaio si era imbarcato, sicchè essi non avrebbero potuto essere rimossi se non previa verifica statica e sostituzione tecnica idonea a garantire la situazione sussistente.

3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre lo Z. sulla base di quattro motivi, illustrati anche da successiva memoria. Resiste con controricorso la D.L..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1223 e 1490 cod. civ. in relazione all’art. 116 cod. proc. civ., nonchè la incongruità e contraddittorietà della motivazione per travisamento dei fatti di causa ed erronea delibazione delle risultanze peritali. Avrebbe errato la Corte di merito nel fondare la sua decisione sulle argomentazioni della c.t.u.

disposta in secondo grado, cui avrebbe aderito in modo acritico ed incondizionato, senza offrire alcuna motivazione di tale scelta in presenza delle contrarie risultanze cui era pervenuto non solo il consulente di parte, ma altresì il c.t.u. nominato nel giudizio di primo grado. Le risultanze della consulenza disposta dalla Corte di merito, tra l’altro, sarebbero contraddittorie ed incomplete, in quanto fondate, con inversione dell’ordine logico delle questioni sulle quali si incentrava il giudizio, su di un dato puramente empirico, privo di alcun valore scientifico.

2. – Con il secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ., nonchè la omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia. La Corte di merito avrebbe travisato una prova decisiva acquisita al processo, costituita dalle risultanze in particolare del quesito n. 5 posto al c.t.u., in base alle quali, oltre al profilo inerente alla diversità di spessore osservata per talune murature di divisione, superiore a quelle del piano terra, si rilevava una differenza tra le tramezzature degli altri vani di piano terra estranei alla proprietà dell’attuale ricorrente e quelle preesistenti nel locale dello Z.. Tale precisazione inficerebbe i rilievi che fondavano la valutazione sulla quale si incentrava l’intero elaborato peritale, seguito in modo acritico dal giudice di secondo grado, e cioè quella relativa alla natura portante delle murature al piano terra rimosse dall’attuale ricorrente. Si osserva ancora che il c.t.u. aveva rilevato che l’imbarcamento del solaio non si sarebbe manifestato così fortemente se le tramezzature fossero rimaste inalterate: ciò che escluderebbe che il consulente avesse inteso sostenere che il fenomeno non si sarebbe affatto verificato ove l’intervento di rimozione non fosse stato eseguito. Resterebbe, inoltre, privo del necessario approfondimento il rilievo dell’assenza di alcun tipo di fondazione alla base delle tramezzature, in contrasto con l’asserita funzione statica delle stesse: rilievo pur fatto presente negli scritti difensivi e negli elaborati peritali di parte.

3.1. – Le censure, che possono essere esaminate congiuntamente per la stretta connessione che le avvince, tese, come sono sostanzialmente entrambe, a conseguire una nuova valutazione delle risultanze della c.t.u., non possono trovare ingresso nel presente giudizio.

3.2. – E’ pur vero che, secondo il più recente orientamento di questa Corte, qualora, nel corso del giudizio di merito, vengano espletate più consulenze tecniche, in tempi diversi e con difformi soluzioni prospettate, il giudice, ove voglia uniformarsi alla seconda consulenza, è tenuto a valutare le eventuali censure di parte e giustificare la propria preferenza, senza limitarsi ad un’acritica adesione ad essa, potendo egli discostarsi da entrambe le soluzioni solo dando adeguata giustificazione del suo convincimento, mediante l’enunciazione dei criteri probatori e degli elementi di valutazione specificamente seguiti, nonchè, trattandosi di una questione meramente tecnica, fornendo adeguata dimostrazione di avere potuto risolvere, sulla base di corretti criteri e di cognizioni proprie, tutti i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione (v. Cass., sentt. n. 5148 del 2001, n. 23063 del 2009).

Resta, così, superato il precedente indirizzo giurisprudenziale, del quale sono espressione, tra le altre, le sentenze di questa Corte n. 10209 e n. 6440 del 2002, n. 15629 e n. 15318 del 2001, secondo il quale, in caso di contrasto fra consulenze tecniche di ufficio disposte in gradi diversi del giudizio di merito, l’accoglimento da parte del giudice dell’appello delle conclusioni formulate dal secondo consulente presuppone solo il controllo della correttezza metodologica della consulenza redatta dal secondo ausiliare e non richiede alcun processo motivazionale in ordine alla scelta di tali conclusioni, essendo il diverso risultato della seconda consulenza un naturale effetto del giudizio di appello, che – in quanto revisio prioris instantiae – è proprio diretto a raggiungere un risultato diverso da quello di primo grado in relazione ai medesimi fatti.

3.3. – Nella specie, la Corte di merito ha fornito adeguata giustificazione della propria adesione alla c.t.u. disposta in secondo grado, soffermandosi analiticamente sui dati da essa offerti, e facendosi inoltre carico delle censure esposte dall’appellante come delle discordanti risultanze della precedente c.t.u., che ha ritenuto superate alla stregua di un’approfondita disamina degli elementi forniti nel secondo accertamento peritale.

3.4. – Avendo, dunque, il giudice di secondo grado assolto compiutamente e in modo non illogico il proprio onere motivazionale, nessun sindacato può nella presente sede essere mosso alla sua decisione in parte qua.

4. – Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1223 e 2056 cod. civ. in relazione all’art. 41 cod. pen., nonchè motivazione insufficiente e contraddittoria. La decisione impugnata avrebbe violato la disciplina relativa al rapporto di causalità tra condotta ed evento, e, quindi, il principio della equivalenza delle cause, applicabile anche nel campo civilistico, secondo il quale, quando l’evento è riferibile ad una pluralità di azioni od omissioni, deve ritenersi sussistente il rapporto di causalità tra ciascuna di esse e l’evento. La Corte territoriale non avrebbe tenuto nella debita considerazione la circostanza che la preesistente condizione del solaio, a copertura del piano terra, di proprietà dello Z., formante calpestio dell’appartamento della De Lucia, non possedeva i requisiti statici idonei ad assolvere la funzione propria di copertura. Infatti l’unità immobiliare della D. L., costruita in epoca successiva al piano terra, era stata realizzata in totale violazione della normale e buona tecnica del costruire, come chiarito nella stessa c.t.u. disposta in grado di appello, con ciò aggravando, a seguito dell’incremento dei carichi permanenti ed accidentali sul solaio, le già precarie condizioni statiche dello stesso. Ne deriverebbe che, indipendentemente dalla funzione portante o non portante dei tramezzi interni al locale dell’attuale ricorrente, l’abbattimento degli stessi non avrebbe potuto da solo causare l’imbarcamento del solaio.

5.1. – La censura è infondata.

5.2. – In realtà, dal tessuto argomentativo della sentenza impugnata è evincibile il convincimento della Corte di merito che l’imbarcamento del solaio fosse da ricondurre esclusivamente alla demolizione dei muri eseguita, senza autorizzazione e senza – come esattamente rilevato dalla controricorrente – alcuna indagine preventiva, dall’attuale ricorrente. Nessuna concausa è stata, invero, individuata dalla c.t.u. e dal giudice di secondo grado, come dimostra lo stesso rilievo dato in sentenza alla circostanza che prima della demolizione delle tramezzature, nessun problema si era verificato in cinquant’anni : un rilievo, codesto, fattuale, e non dotato, certo, di dignità scientifica, ma che non ha assunto il carattere di elemento fondante la decisione, ma ha solo fornito sostegno proprio al convincimento della Corte in ordine alla mancanza di altre cause del dissesto.

6. – Con il quarto motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1494 e 2697 cod. civ. in relazione all’art. 116 cod. proc. civ., nonchè la motivazione insufficiente e contraddittoria. Avrebbe errato la Corte territoriale nel confermare il rigetto della domanda di risarcimento dei danni derivanti dal mancato utilizzo a scopo artigianale dei locali acquistati, domanda proposta in primo grado dallo Z. e fatta oggetto di appello incidentale. Si rileva che l’art. 1494 cod. civ., comma 1 subordina la concessione del risarcimento in relazione ai vizi della cosa acquistata alla mancata prova da parte del venditore della ignoranza incolpevole degli stessi: prova che, nella specie, non sarebbe stata fornita, risultando, anzi, il contrario dalle risultanze peritali espletate relativamente ai locali in questione. Ove, poi, le voci di danno allegate nel gravame incidentale siano considerate ricomprese nell’art. 1494 cod. civ., comma 2 sarebbe violato detto precetto normativo, che fa comunque salvo il diritto del compratore al risarcimento dei danni derivanti dai vizi della cosa.

7.1. – Anche tale doglianza è destituita di fondamento.

7.2. – Come chiarito sub 3.3. e 5.2., infatti, la Corte di merito ha escluso che fosse configurabile, nella specie, la ipotesi disciplinata dall’art. 1494 cod. civ., concernente i vizi della cosa venduta che la rendano inidonea all’uso cui essa è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Ne consegue la inapplicabilità del disposto della invocata norma codicistica.

8. – Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio, che vengono liquidate come da dispositivo, devono, in applicazione del principio della soccombenza, essere poste a carico del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi Euro 2700,00, di cui Euro 2500,00 per onorari.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, il 23 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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