Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30571 del 26/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 26/11/2018, (ud. 07/11/2018, dep. 26/11/2018), n.30571

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 4732-2018 proposto da:

A.R., A.G., R.G.,

A.M., A.F.C., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA A.

BAIAMONTI 4, presso lo studio dell’avvocato RENATO AMATO,

rappresentati e difesi dall’avvocato SABINO ANTONINO SARNO;

– ricorrenti –

contro

N.L., STUDIO PORTICI 3 SRL, ALLIANZ SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5015/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 06 dicembre 2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07 novembre 2018 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA.

Fatto

RILEVATO

– che la Corte d’Appello di Napoli con sentenza 6 dicembre 2017, per quanto ancora interessa in questa sede, in accoglimento dell’appello principale proposto da N.L. nei confronti di F.C., M., R. e A.G. nonchè R.G. avverso la sentenza di primo grado (Tribunale di Napoli sez. dist. Portici n. 137/2013), ha condannato gli A.- R. a restituire il doppio della caparra, pari a Euro 50.000, oltre interessi legali, al N., promissario acquirente di alcuni immobili da essi promessi in vendita;

– che, secondo la Corte d’Appello, l’inadempimento dei promittenti venditori derivante dalla mancata cancellazione dell’iscrizione ipotecaria, doveva ritenersi più grave, perchè la permanenza di tale formalità costituiva un peso alla libera circolazione, rendendo priva di rilievo la circostanza dell’avvenuto pagamento del debito e che era pacifica la pattuizione di un termine essenziale;

– che, contro tale sentenza, ricorrono per cassazione i promittenti venditori A.- R. sulla base due motivi, mentre non hanno svolto difese nè il N. nè le altre parti del giudizio di merito;

– che il relatore ha proposto il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza e i ricorrenti hanno depositato una memoria;

– che con il primo motivo si denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 1453 c.c. laddove è stato ritenuto irrilevante l’avvenuto pagamento del debito sottostante all’iscrizione ipotecaria per avere la Corte di merito fondato la propria decisione sulla base di un precedente giurisprudenziale superato dalla successiva giurisprudenza intervenuta in materia secondo cui, una volta estinto il debito, la mancata formale cancellazione delle trascrizioni pregiudizievoli non è un elemento tale da giustificare l’inadempimento del venditore, sicchè il rifiuto alla stipula è privo di giustificazione; che tale principio, secondo i ricorrenti, è ancor più pertinente nel caso in esame ove il promissario acquirente è stato a lungo inerte prima di manifestare il proprio interesse ad ottenere il doppio della caparra;

– che con il secondo motivo si denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 1453 c.c., laddove è stato ritenuto essenziale il termine indicato nel preliminare, rilevandosi in particolare che la Corte di merito, pur a fronte della contestazione circa l’essenzialità del termine avanzata dai convenuti sia in primo che in secondo grado, non ha spiegato da quali elementi abbia tratto il convincimento contrario;

– ritenuto che sulle questioni di diritto poste dai due motivi non emerge una evidenza decisoria tale da giustificare la decisione in camera di consiglio.

P.Q.M.

rimette gli atti alla pubblica udienza davanti alla seconda sezione civile.

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2018

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