Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30570 del 28/10/2021

Cassazione civile sez. lav., 28/10/2021, (ud. 16/06/2021, dep. 28/10/2021), n.30570

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. BOGHETIC Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4045-2020 proposto da:

M.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato CALOGERO GIARDINA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, – Commissione Territoriale per il

Riconoscimento della Protezione Internazionale di Agrigento, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. cronologico 8921/2019 del TRIBUNALE di PALERMO,

depositato il 13/12/2019 R.G.N. 18344/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/06/2021 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Il Tribunale di Palermo con decreto n. 8921 del 13.12.2019 ha rigettato le domande di protezione internazionale o umanitaria proposte da Abdou M., cittadino della (OMISSIS), il quale aveva dichiarato di essere fuggito dal proprio Paese a seguito di litigi con i propri fratellastri aventi ad oggetto la coltivazione del terreno di famiglia e la vendita dei prodotti dell’orto e di essersi spostato in Mali, poi in Burkina, Niger, Libia (per due mesi) e poi in Italia;

2. Il Tribunale ha precisato che:

a) il richiedente non ha allegato di essere affiliato politicamente o di aver preso parte ad attività di associazioni per i diritti civili, né di appartenere ad una minoranza etnica e/o religiosa oggetto di persecuzione come richiesto per la protezione internazionale né lo stesso risulta compreso nelle categorie di persone esposte a violenze, torture o altre forme di trattamento inumano;

b) neppure sussistono i presupposti per la protezione sussidiaria, vista la provenienza da una zona che non presenta una situazione di violenza generalizzata, e l’assoluta genericità del racconto, dal quale “non emerge alcun concreto, attuale e reale pericolo per il richiedente”, trattandosi di “fatti legati a situazioni personali, connesse al suo villaggio senza alcun concreto episodio realmente accaduto”;

c) neanche può essere concessa la protezione umanitaria perché non sono state allegate difficoltà tipiche di un nuovo radicamento territoriale nel paese di origine e non è provata alcuna situazione di integrazione nel territorio italiano;

2. il ricorrente ha impugnato detta decisione con ricorso per cassazione affidato a due motivi;

3. il Ministero dell’Interno intimato non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo si denunzia violazione dell’art. 132 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., comma 1, n 3, e nullità del provvedimento impugnato, per omessa audizione personale del richiedente asilo e per difetto di adeguata istruttoria (con riguardo ad un documento, dichiarazione del comandante S.S. relativa all’incendio, da parte del richiedente, di alcuni frutteti nel proprio paese d’origine, mai prodotta in giudizio, in quanto reperita successivamente al deposito del decreto impugnato);

2. con il secondo motivo si denunzia omessa, contraddittoria, illogica motivazione con riguardo alla protezione umanitaria, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 avendo, il richiedente, dimostrato di aver intrapreso un significativo percorso di integrazione sociale mediante un corso di alfabetizzazione e degli incontri di teatro sociale;

3. prima di esaminare i motivi di ricorso occorre evidenziare che la procura speciale allegata allo stesso, autenticata nella firma dal difensore, non soddisfa i requisiti di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13 come recentemente precisati dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 15177 del 2021).

3.1. L’autorevole consesso – facendosi carico di vagliare i diversi orientamenti di legittimità espressi dalle Sezioni semplici alla luce dell’evoluzione normativa interna concernente i poteri certificativi dei difensori, della disciplina comunitaria, dei principi fondamentali di matrice convenzionale (recte, previsti dalla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo), dei principi costituzionali – ha affermato i seguenti principi di diritto:

“Il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, nella parte in cui prevede che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima” ha richiesto, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso”, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore.

La procura speciale per il ricorso per cassazione per le materie regolate dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, e dalle disposizioni di legge successive che ad esse rimandano deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente”.

3.2. Facendo applicazione dei principi di diritto qui richiamati, il ricorso per cassazione proposto dal ricorrente è inammissibile.

Invero, nel caso di specie, la procura speciale rilasciata al difensore in calce al ricorso per cassazione su foglio congiunto, pur dettagliata nel contenuto con indicazione del decreto di rigetto adottato dalla sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale di Palermo – e della sua data (in data 13.12.2019) – contro il quale si intendeva proporre ricorso per cassazione e pur recando, nell’intestazione del mandato e prima del testo della procura nonché della firma del conferente, la data di rilascio della procura successiva a quella del decreto impugnato – 23 dicembre 2019 -, non contiene alcuna espressione dalla quale risulti che il difensore abbia inteso certificare che la data di conferimento della procura sia stata successiva alla comunicazione provvedimento impugnato – nemmeno risultante dalla procura speciale – recando unicamente l’autenticazione della firma con la seguente formula “Vera ed autentica”.

4. Le Sezioni Unite citate hanno altresì statuito che il contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, in caso di declaratoria d’inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla mancata indicazione, all’interno della procura speciale, della data o della certificazione del difensore della sua posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, va posto a carico della parte ricorrente e non del difensore, risultando la procura nulla e non inesistente.

4.1. La statuizione concernente il contributo unificato va, pertanto, adottata nei confronti del ricorrente.

5. In conclusione, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso; alla reiezione del ricorso, non consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali di questa fase, non avendo l’intimato svolto attività difensive.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 16 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021

 

 

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