Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30570 del 22/11/2019

Cassazione civile sez. lav., 22/11/2019, (ud. 18/09/2019, dep. 22/11/2019), n.30570

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12001/2014 proposto da:

” M. DI M.L. S.N.C.”, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

G. ZANARDELLI 36, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE GIULIO

ROMEO, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO FIRRIOLO;

– ricorrente –

contro

FONDAZIONE ENASARCO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO SAVERIO

NITTI 11, presso lo studio dell’avvocato STEFANO GAGLIARDI, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9805/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/01/2014 r.g.n. 10508/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/09/2019 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato GAIA LUCILLA GALLO per delega verbale Avvocato

STEFANO GAGLIARDI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.La Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale che aveva ritenuto provato dall’Enasarco un rapporto di agenzia tra la soc M. di M.L. snc e Mo.Ma. e non già di procacciatore, come preteso dall’opponente società.

La Corte ha rilevato che l’esame della scrittura intercorsa tra le parti prevedeva che il procacciatore poteva prestare la propria attività anche per altre ditte ma, se del medesimo settore, avrebbe dovuto operare solo fuori dalle zone di attività della preponente e che nel caso di cessazione del rapporto si sarebbe applicato il patto di non concorrenza secondo l’art. 2596 c.c.. Ha riferito, inoltre, che la scrittura prevedeva lo stabile incarico conferito al Mo. di occuparsi della segnalazione di ordini di acquisto da parte dei consumatori; l’erogazione di provvigioni nella misura del 4% con la precisazione che dette provvigioni comprendevano tutte le indennità spettanti; la concessione in comodato gratuito dell’automezzo e la revocabilità dell’incarico in ogni momento. Ha affermato che assumeva decisivo rilievo la costante e stabile erogazione di provvigioni di non trascurabile entità risultando smentita la dichiarazione rilasciata in data 25/10/2007.

Quanto alla mancata iscrizione nell’apposito albo ha richiamato la giurisprudenza comunitaria ostativa ad una normativa nazionale che subordinasse la validità di un contratto di agenzia all’iscrizione all’albo. 2.Avverso la sentenza ricorre la soc. M.. Resiste l’Enasarco.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3.Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 1742 c.c., della L. n. 204 del 1985, art. 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Osserva che la continuità delle prestazioni emergeva solo in base alle modalità di estrinsecazione del rapporto e non dall’individuazione di un obbligo giuridico contrattuale,non rinvenibile in atti, e che la continuità si era realizzata per libera iniziativa del procacciatore.

Con il secondo motivo deduce che la Corte non aveva spiegato per quale ragione le due previsioni contrattuali richiamate in sentenza deponessero pe a sussistenza del rapporto di agenzia. Dalla lettera di incarico emergeva invece che oggetto dell’incarico era non già la promozione di contratti, ma la segnalazione di acquisto; che inoltre il contratto prevedeva la possibilità di svolgere attività anche per altre ditte ma, se dello stesso settore, al di fuori della zona, solo al fine di evitare conflittualità operativa; che non vi era rischio della mancata percezione di compensilcome dimostrato dalla stabilità dei compensi erogati.

Con il terzo motivo censura la sentenza perchè basata su mere illazioni e con il quarto motivo per aver dato decisivo rilievo alla costante e stabile erogazione di provvigioni di non trascurabile entità, non costituendo tale circostanza elemento caratterizzante l’attività di procacciatore.

Con il quinto motivo, circa la scrittura del 25/10/2007, rileva che si trattava di un accordo integrativo verbale riportato in una scrittura per offrire una prova documentale sempre da confermarsi con la prova testimoniale, richiesta ma non ammessa.

4. I motivi, congiuntamente esaminati stante la loro connessione, sono infondati.

5. Deve rilevarsi, in primo luogo, l’inammissibilità dei motivi poichè sostanzialmente si concretano nella richiesta di una rivalutazione dei fatti, diversa e favorevole alla parte ricorrente, rispetto a quella contenuta nella sentenza impugnata. Quest’ultima è stata depositata dopo l’11 settembre del 2012 e pertanto al ricorso per cassazione è applicabile, quanto all’anomalia motivazionale, l’art. 360 c.p.c., n. 5, nella formulazione introdotta con il D.L. n. 83 del 2012, conv. con L. n. 134 del 2012.

Il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Tanto comporta (Cass. Sez. Un., 22 settembre 2014, n. 19881) che l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; mentre in ogni caso, la parte ricorrente dovrà indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il “come” e il “quando” (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la “decisività” del fatto stesso.

Ne consegue che la ricostruzione del fatto operata dai giudici del merito è ormai sindacabile in sede di legittimità soltanto ove la motivazione al riguardo sia affetta da vizi giuridici, oppure se manchi del tutto, oppure se sia articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi, oppure obiettivamente incomprensibili; mentre non si configura un omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, ove quest’ultimo sia stato comunque valutato dal giudice, sebbene la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie e quindi anche di quel particolare fatto storico, se la motivazione resta scevra dai gravissimi vizi appena detti.

Nella fattispecie in esame, una ricostruzione del fatto pienamente sussiste e la decisione non è affetta dai vizi appena indicati come soli ormai rilevanti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nell’attuale formulazione.

6.1 motivi sono, peraltro, infondati atteso che la Corte d’appello, nel concludere per la sussistenza del rapporto di agenzia, ha valorizzato gli elementi della continuità e della stabilità che ha desunto sia dal contratto intercorso tra le parti, sia dalle modalità concrete di svolgimento del rapporto. E’noto (cfr tra le tante Cass. n. 12776/2012, n. 19828/2013) che il rapporto di agenzia si distingue dal quello di procacciatore d’affari proprio per la continuità e la stabilità dell’attività dell’agente che, non limitandosi a raccogliere episodicamente le ordinazioni dei clienti, promuove stabilmente la conclusione di contratti per conto del preponente nell’ambito di una determinata sfera territoriale.

7.Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato con condanna della ricorrente soccombente a pagare le spese del presente giudizio.

Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese processuali liquidate in Euro 3.200,00 per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, nonchè Euro 200,00 per esborsi.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 18 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA