Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30570 del 20/12/2017


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 30570 Anno 2017
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 22806-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

VIAPIANO STELLA;
– intimata –

2017
2429

Nonché da:
VIAPIANO STELLA, elettivamente domiciliata in ROMA
VIALE UMBERTO TUPINI 133, presso lo STUDIO LEGALE DE
ZORDO & BRAGAGLIA, rappresentata e difesa
dall’avvocato VITO ANTONIO MARTIELLI;

Data pubblicazione: 20/12/2017

- con troricorrente incidentale contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimata –

avverso la sentenza n. 92/2010 della COMM.TRIB.REG. dea..

pv4.4e
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 11/10/2017 dal Consigliere Dott.
GIUSEPPE LOCATELLI.

29,A.2%.1, depositata il 24/06/2010;

N.R.G.22806
FATTI DI CAUSA
A seguito di accertamento divenuto definitivo per mancata
impugnazione, l’agente per la riscossione in data 18.12.2004 notificava a
Viapiano Stella la cartella di pagamento per la somma di euro 410.610,
dovuta a titolo di Irpef ed altri tributi, oltre interessi e sanzioni,
relativamente all’anno di imposta 1996.

2008 rigettava il ricorso.
La contribuente proponeva appello alla Commissione tributaria
regionale che lo accoglieva dichiarando l’illegittimità della cartella di
pagamento poiché mancante della indicazione del responsabile del
procedimento.
Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate propone due
motivi di ricorso per cassazione. Deposita memoria.
Viapiano Stella resiste con controricorso. Propone ricorso incidentale
condizionato con unico motivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
A) Ricorso principale.
1.Primo motivo:”violazione e falsa applicazione degli artt.18 e 24
comma 2 decreto legislativo 31 dicembre 1992 n.546 , con riferimento
all’art.360 n.3 cod.proc.civ. “, nella parte in cui ha ritenuto la nullità della
cartella di pagamento per mancata indicazione del responsabile del
procedimento nonostante l’eccezione non fosse contenuta nel ricorso
introduttivo ma fosse stata formulata con successiva memoria
illustrativa.
Il motivo è fondato. La sentenza impugnata contiene l’affermazione
che l’eccezione di illegittimità della cartella per mancata indicazione del
responsabile del procedimento non era contenuta nell’originario ricorso
introduttivo ma è stata formulata con la memoria illustrativa depositata
il 29.9.2008. Dalla semplice lettura del testo del ricorso introduttivo,
riprodotto sia nel ricorso per cassazione che nel controricorso, risulta
l’infondatezza della tesi della controricorrente secondo cui la censura di
mancanza di motivazione della cartella, dedotta con il motivo di ricorso,
potesse ritenersi implicitamente comprensiva della specifica eccezione di

La Commissione tributaria provinciale di Bari con sentenza n.178 del

nullità della cartella per mancata indicazione del responsabile del
procedimento. A norma dell’art.24 comma 2 decreto legislativo 31
dicembre 1992 n.546, la formulazione dei motivi aggiunti è ammessa
soltanto se sia resa necessaria dalla produzione di nuovi documenti, non
conosciuti, ad opera della controparte o per ordine della Commissione
tributaria, e l’integrazione dei motivi deve seguire la procedura prevista
per la proposizione del ricorso ( art.24 comma 4 decreto legislativo 31

relativo alla eccezione di nullità della cartella per mancata indicazione del
responsabile dle procedimento, introdotto surrettiziamente con la
presentazione di una memoria meramente illustrativa.
2.Secondo motivo:” violazione e falsa applicazione dell’art.36 comma
4 ter

d.I.31.12.2007 n.248, convertito nella legge n.31 del 2008;

dell’art.7 comma 2 decreto legislativo

31 dicembre 1992 n.546 ;

dell’art.5 comma 2 legge 241/1990, con riferimento all’art.360 n.3
cod.proc.civ. “, nella parte in cui la Commissione tributaria regionale, pur
dando atto che la cartella era stato notificata il 18 dicembre 2004, ha
ugualmente considerato invalida la cartella nonostante l’obbligo di
indicazione del responsabile del procedimento sia stato previsto soltanto
in relazione ai ruoli consegnati all’agente della riscossione a decorrere dal
1 giugno 2008.
La fondatezza del primo motivo, relativo alla inammissibilità della
eccezione tardivamente proposta, assorbe il secondo motivo relativo alla
infondatezza della medesima eccezione.
B) Ricorso incidentale condizionato: ” violazione e falsa applicazione
dell’art.15 commi 2,3 3 bis e 4 legge 289 del 2002, denuncia ai sensi
dell’art.360 n.5 cod.proc.civ.” , nella parte in cui la Commissione
tributaria regionale, a seguito dell’accoglimento della eccezione
preliminare di nullità della cartella, ha ritenuto assorbita ogni altra
questione dedotta.
Il ricorso è inammissibile. Le questioni dichiarate assorbite dal
giudice di appello a seguito dell’accoglimento della preliminare eccezione
di nullità della cartella di pagamento, non avendo costituito oggetto di
pronuncia da parte del giudice di merito non possono essere esaminate
direttamente dal giudice di legittimità ma, in caso di cassazione della

2

dicembre 1992 n.546).Ne consegue l’inammissibilità del motivo aggiunto,

sentenza, sono rimesse al giudice del rinvio. In tal senso questa Corte ha
stabilito che è inammissibile il ricorso incidentale, sia pure condizionato,
con il quale la parte vittoriosa in sede di merito riproponga questioni su
cui i giudici di appello non si sono pronunciati, avendole ritenute assorbite
dalla statuizione adottata, in quanto tali questioni, nel caso di cassazione
della sentenza, rimangono impregiudicate e possono essere dedotte
davanti al giudice di rinvio. (Sez. 5, Sentenza n. 574 del 15/01/2016,

In accoglimento del primo motivo di ricorso principale la sentenza
deve essere cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale
della Puglia, in diversa composizione. La liquidazione delle spese del
giudizio di legittimità è demandata alla medesima Commissione tributaria
regionale.
P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo;
dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa in relazione al motivo
accolto e rinvia, anche sulle spese, alla Commissione tributaria regionale
della Puglia in diversa composizione.
Così deciso il 11.10.2017.

Presidente
Aurelio Jappabianca

Rv. 638333 – 01).

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