Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3057 del 11/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3057 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: CURZIO PIETRO

ORDINANZA
sul ricorso 15294-2012 proposto da:
POSTE ITALIANE SP 97103880585) societa con socio unico, in
persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G.
FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato MARESCA
ARTURO, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del
ricorso;

– ricorrente contro
MANPOWER SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. GRAMSCI 20, presso lo
studio dell’avvocato CASAIMASSIMA ARNALDO, che la rappresenta
e difende giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 11/02/2014

nonchè contro
MARZI ALESSANDRA, SELECT SPA;

– intimate avverso la sentenza n. 5031/2011 della CORTE D’APPELLO di
ROMA dell’8/06/2011, depositata il 21/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/12/2013 dal Presidente Relatore Dott. PIETRO CURZIO;
è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI.

Ric. 2012 n. 15294 sez. ML – ud. 12-12-2013
-2-

f

Ragioni della decisione

Nelle more del giudizio di cassazione Alessandra Marzi e Poste italiane spa hanno
conciliato la controversia, come attestato dal verbale di conciliazione depositato in
La conciliazione della lite determina il venir meno dell’interesse alla decisione,
essendo venuto meno il contrasto tra le parti e cessata la materia del contendere. Di
conseguenza il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto l’interesse ad
agire, ed ad impugnare, deve persistere al momento della decisione.
Il tenore dell’accordo transattivo giustifica la compensazione integrale delle spese
processuali.
Sussistono inoltre congrui motivi per la compensazione delle spese anche della
controricorrente Manpower spa, impresa somministratrice, considerato il ruolo e
l’attività in concreto svolta nella vicenda. Nulla in ordine alle spese per Select spa che
non ha svolto attività processuale.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio di tutte le
parti costituite. Nulla spese per Select spa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della sesta sezione civile del 12
dicembre 2013.

cancelleria.

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