Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3057 del 10/02/2020

Cassazione civile sez. II, 10/02/2020, (ud. 15/10/2019, dep. 10/02/2020), n.3057

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13325/015 proposto da:

F.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMTNIA 213,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE COVINO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato SIMONE PERAZZOLO;

– ricorrente e controricorrente all’incidentale –

contro

M. E ASSOCIATI SAS DI L.M. & C., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA 4, presso lo studio dell’avvocato

FERDINANDO MARIA DE MATTEIS, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato SERGIO CESARE CEREDA;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1106/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 06/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/10/2019 dal Consigliere Dott. ELISA PICARON.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza pubblicata il 6 maggio 2014, ha rigettato l’appello proposto da F.M. avverso la sentenza del Tribunale di Padova n. 162 del 2006, e nei confronti di M. & Associati s.a.s. di M.L. & Co..

1.1. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione proposta dal F. avverso il decreto ingiuntivo che gli intimava il pagamento della somma di 200 milioni Lire alla società M. a titolo di provvigione per l’attività di mediazione relativa all’acquisto, da parte del F., di un compendio immobiliare situato in Sardegna.

2. La Corte d’appello ha confermato il diritto della società M. al pagamento della provvigione, rilevando che la pur ammissibile eccezione di prescrizione formulata da F. era superata dalla scrittura privata 24 gennaio 2002, con la quale lo stesso F. aveva riconosciuto il diritto della controparte, e per l’effetto rinunciato alla prescrizione eventualmente maturata.

3. F.M. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi. M. & Associati sas di M.L. & Co. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato sulla base di due motivi. La controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso principale è infondato.

1.1 Con il primo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., artt. 2937 e 2938 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e si contesta il rilievo officioso della rinuncia alla prescrizione.

2. Con il secondo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., artt. 112 e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.c., n. 3 e si lamenta che la Corte territoriale sarebbe incorsa in errore anche nella prospettiva, peraltro contestata con il primo motivo, della rilevabilità officiosa della rinuncia alla prescrizione in quanto la società M. aveva dichiarato, nell’atto di costituzione in giudizio dinanzi al Tribunale, di non volersi avvalere della scrittura privata 24 gennaio 2002, e la rinuncia era stata accettata. Pertanto, il fatto posto a fondamento dell’eccezione – il riconoscimento del diritto alla provvigione, contenuto della scrittura privata indicata – non poteva dirsi ritualmente acquisito al processo.

3. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per l’evidente connessione, sono privi di fondamento.

3.1. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, l’eccezione di rinuncia alla prescrizione non integra un’eccezione in senso proprio e pertanto può essere presa in esame dal giudice d’ufficio, senza un’apposita iniziativa della parte interessata, purchè i fatti sui quali l’eccezione si fonda, anche se non allegati dalle parti, siano stati ritualmente acquisiti al processo (ex plurimis, Cass. 25/11/2015, n. 24113; 01/03/2007, n. 4804; 20/03/2006, n. 6092; 14/05/2003, n. 7411; 07/02/1996, n. 963).

4. Risulta infondata anche la questione, prospettata in via subordinata, della non utilizzabilità della scrittura privata 24 gennaio 2002 ai fini del rilievo officioso dell’eccezione di rinuncia alla prescrizione.

4.1. Dopo aver precisato che il documento contenente la scrittura privata era stato ritualmente acquisito agli atti e non era stato stralciato, la Corte d’appello ha affermato che l’espressione “prescindendo dalla scrittura privata datata 21/1/02”, contenuta nella comparsa di risposta depositata dalla società M. nel giudizio di primo grado, non esprimeva la reale volontà della parte, che difatti si era poi avvalsa del documento.

A fronte della rituale acquisizione del documento e della plausibilità dell’interpretazione del fatto processuale, non è configurabile alcun impedimento alla valutazione del documento e la decisione risulta immune dai vizi denunciati sub specie di violazione del principio dispositivo e di erroneo riparto dell’onere della prova, risultando perfino inammissibile la doglianza riferita alla valutazione degli elementi di prova (ex plurimis, Cass. 10/06/2016, n. 11892).

5. Al rigetto del ricorso principale, nel quale rimane assorbito l’incidentale condizionato, segue la condanna del ricorrente alle spese, nella misura indicata in dispositivo. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 5.800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2020

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