Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3057 del 08/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3057 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: SOLAINI LUCA

ORDINANZA
sul ricorso 21078-2016 proposto da:
COMUNE DI PISTOIA, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO

vvrrORIO

EMANUELE II 18, presso lo studio dell’avvocato VITTORIO
CHIERRONI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

IMMOBILIARE LASER SRL;
– intimata –

avverso la sentenza n. 283/5/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di FIRENZE, depositata il
16/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/12/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

Data pubblicazione: 08/02/2018

R.G. 21078/16
Fatto e diritto
Con ricorso in Cassazione affidato a due motivi, nei cui confronti il
contribuente non ha spiegato difese scritte, il comune di Pistoia impugnava
la sentenza della CTR della Toscana n. 283/16, che aveva riformato la
sentenza della CTP di Pistoia n. 334/14, relativa ad un avviso
d’accertamento Ici per il 2008 n. 303112/2008.
VielaàOne di legge, in PartiG,Qtrei

dell’art. 74 della legge n_ 347/00, degli artt. 17, 20 e 23 del R.D.L. n.
652/39 convertito con legge n. 1249/39, dell’ad. 5 del ddys. n. 504/92 e

del DM n. 701/94, in relazione all’ad. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in
quanto, erroneamente, i giudici d’appello avrebbero predicato la necessità
della notifica della rendita catastale benché fosse il frutto di una richiesta di
variazione catastale da parte del contribuente, mediante procedura Docfa.
Con un secondo motivo, il comune ricorrente denuncia il vizio di violazione
di legge, in particolare, degli artt. 17, 20 e 23 del R.D.L. n. 652/39
convertito con legge n. 1249/39, degli artt. 5 e 11 del d.lgs. n. 504/92 e del
DM n. 701/94, in relazione all’ad. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in quanto,
erroneamente, il giudice d’appello, ha ritenuto non utilizzabile la rendita
proposta dal contribuente, in quanto non definitiva, perché non erano
ancora decorsi 12 mesi dalla sua proposizione da parte del medesimo
contribuente.
Il Collegio ha deliberato di adottare la presente ordinanza in forma
semplificata.
Il primo e il secondo motivo, che possono essere oggetto di un esame
congiunto perché connessi,sono fondati.
Secondo l’orientamento di questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 21505 del
20/10/2010), in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), qualora il
contribuente si sia avvalso per l’accatastamento di un immobile della
procedura DOCFA, prevista dal d.m. 19 aprile 1994, n. 701, il Comune
nell’emettere l’aVViSQ di liquidazione del tributo non solo non ha la necessità
di notificare la rendita proposta ma può motivare il proprio provvedimento

gulla gcorn dei ddti contenuti nella med@SiMa proposta DOCFA, in quanta
noti al contribuente.

Alla natura meramente ordinatoria del termine di 12 mesi di cui dall’art. 1,
comma 3, del d.m. 19 aprile 1994, n. 701 (Sez. 6 -5, Ordinanza n. 6411 del
19/03/2014) nonché alla circostanza che “Ove anche l’Amministrazione non

Ric. 2016 n. 21078 sez. MT – ud. 20-12-2017
-2-

L’ente ricorrente denuncio il Vi7i8

provveda a definire la rendita del bene oggetto di classamento, saranno le
dichiarazioni presentate dai contribuenti, ai sensi del D.P.R. 1 dicembre
1949, n. 1142, art. 56, a valere come “rendita proposta”, fino a quando
l’ufficio non provvederà alla determinazione della rendita definitiva” (Sent.
16824/2006) consegue l’obbligo del contribuente a corrispondere le somme
dovute a titolo di ICI sulla base della “rendita proposta”, indipendentemente
dal decorso del termine di cui all’art. 1 cit..

tributaria regionale della Toscana, affinché, alla luce dei principi sopra
esposti, riesamini il merito della controversia.
P.Q. M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente
giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Toscana,
in diversa composizione.
Così deciso in Roma, alla camera di consiglio del giorno 20.
Il Li
Dott. M

dente
ello Iacobellis

La sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata alla Commissione

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