Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3057 del 08/02/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 3057 Anno 2013
Presidente: COLETTI DE CESARE GABRIELLA
Relatore: FILABOZZI ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 17602-2010 proposto da:
– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE, 80078750587 in persona del suo Presidente e
legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale
mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di
Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente
2012
4147

domiciliati in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso
l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e
difesi dagli CALIULO LUIGI, SGROI ANTONINO, MARITATO
LELIO, giusta delega in atti;
– ricorrente –

Data pubblicazione: 08/02/2013

contro

PATTI PASQUALE;

intimato

avverso la sentenza n. 1174/2009 della CORTE D’APPELLO
di PALERMO, depositata il 24/06/2009 R.G.N. 2093/2004;

udienza del 05/12/2012 dal Consigliere Dott. ANTONIO
FILABOZZI;
udito l’Avvocato D’ALOISIO CARLA per delega MARITATO
LELIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
l’inammissibilità, in subordine accoglimento.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

r.g. n. 17602/10
udienza del 5.12.2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Pasquale Patti ha proposto opposizione avverso la cartella esattoriale con la quale gli era stato
intimato il pagamento della somma di C 32.962,82 a titolo di contributi previdenziali relativi al

Il Tribunale di Trapani ha accolto parzialmente l’opposizione dichiarando la prescrizione dei
contributi relativi al periodo dal 26.8.1995 al 28.4.1996 e condannando il Patti a corrispondere la
somma residua, con sentenza che è stata parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Palermo,
che ha ritenuto invece che fossero prescritti solo i contributi relativi agli anni 1993 e 1994 e ha
rideterminato conseguentemente la somma dovuta dal ricorrente a titolo di contributi e somme
aggiuntive.
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l’Inps affidandosi ad un unico motivo di ricorso.
L’intimato non ha svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con l’unico motivo si denuncia la violazione degli arti. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335/95,
in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché vizio di motivazione, contestando la statuizione con
cui la Corte d’appello ha ritenuto che nella lettera interruttiva della prescrizione non fossero indicati
i contributi relativi all’anno 1993 e chiedendo a questa Corte di stabilire se “la specifica indicazione
del credito contributivo relativo all’anno 1993 nella lettera raccomandata in data 26 agosto 1995
inviata al debitore ai fini dell’interruzione della prescrizione determini la permanenza per il credito
in questione del termine prescrizionale decennale ovvero non impedisca l’applicazione del termine
quinquennale sancito dalla legge n. 335/95, con la conseguenza che la relativa partita debba
considerarsi inesigibile con la successiva cartella esattoriale notificata in data 28 aprile 2001”.
2.- Il motivo è infondato per quanto riguarda la denuncia della violazione di norme di diritto,

mentre è fondato sotto il profilo della denuncia del vizio di motivazione.
3.- La Corte d’appello ha ritenuto che con la lettera del 26 agosto 1995 l’Istituto previdenziale
avesse “interrotte la prescrizione decennale limitatamente ai crediti contributivi analiticamente
indicati nell’allegato prospetto; prospetto che non contiene l’indicazione dei contributi relativi

periodo dal 1992 al 1999 e relative somme aggiuntive.

all’anno 1994 (voce n. 15 dell’opposta cartella esattoriale) e di quelli relativi all’anno 1993 (voce n.
13 dell’opposta cartella esattoriale)”.
Così decidendo, la Corte di merito non ha certo violato la norma di cui all’art. 3, commi 9 e 10,
della legge n. 335/95, poiché non ha affermato che il precedente termine decennale non sia stato
conservato per effetto di un atto internativo compiuto dal creditore (secondo i principi affermati da
Cass. sez. unite n. 6173/2008), ma ha ritenuto, in fatto, che i contributi relativi all’anno 1993 non
fossero compresi nella citata lettera del 26 agosto 1995, sicché solo per questo motivo la stessa

4.- Tale accertamento non trova, tuttavia, una effettiva base di riscontro nella lettera del 26 agosto
1995, giacché, come emerge chiaramente dall’esame della citata lettera (che, in ossequio al
principio di autosufficienza, è stata interamente riprodotta dall’Inps nel ricorso per cassazione), la
diffida si riferiva, fra l’altro, anche ai contributi dell’anno 1993 (per l’importo indicato nel prospetto
contabile), così che, una volta ritenuta l’efficacia inten -uttiva di tale atto, la stessa efficacia avrebbe
dovuto ritenersi estesa anche al credito contributivo relativo all’anno 1993.
5.- Poiché sotto questo profilo la valutazione delle risultanze istruttorie non risulta congruamente
motivata, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio per nuovo
esame alla stessa Corte d’appello in diversa composizione.
6.- Il giudice del rinvio, come sopra designato, liquiderà anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte
d’appello di Palermo in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2012

Il Consigliere estensore

lettera non poteva avere effetto interruttivo relativamente al credito in questione.

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