Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3057 del 08/02/2011

Cassazione civile sez. III, 08/02/2011, (ud. 12/01/2011, dep. 08/02/2011), n.3057

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.N. (OMISSIS), B.S.

(OMISSIS), elettivamente domiciliate in ROMA, VIA AURELIA

424, presso lo studio dell’avvocato CIAFFI VINCENZO, che le

rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

I.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA SAN COSIMATO 30, presso lo studio dell’avvocato

MONTANINI GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende giusta delega in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5020/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA

SEZIONE 4^ CIVILE, emessa il 22/12/2009, depositata il 27/01/2010,

R.G.N. 7007/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/01/2011 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato VINCENZO CIAFFI;

udito l’Avvocato GIUSEPPE MONTANINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per il rigetto del secondo

motivo, accoglimento del primo e terzo motivo del ricorso.

La Corte:

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che:

lo I. citò in giudizio la B. e la C. (acquirenti di un immobile nel quale l’attore esercitava, quale conduttore, attività commerciale) sostenendo che nella vendita dell’immobile era stato leso il suo diritto di prelazione. Il primo giudice accolse la domanda di riscatto e dichiarò la sostituzione dello I. nella posizione di acquirente dell’immobile. La Corte d’appello di Roma riformò la prima sentenza, respingendo la domanda di riscatto;

la sentenza fu cassata da questa S.C. perchè la sentenza d’appello:

a) non aveva individuato gli atti dai quali derivava la conoscenza, da parte del conduttore, della volontà di vendere l’immobile, da parte del locatore; b) perchè aveva ritenuto che la prelazione fosse stata esercitata dal conduttore (con la lettera del 23 luglio 1999) oltre il termine di gg. 60 dalla ricezione della comunicazione, ma senza indicare da quale data decorresse detto termine;

in sede di rinvio la Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello proposto dalla B. e dalla C. ed ha confermato la sentenza di primo grado;

la B. e la C. propongono ricorso per cassazione a mezzo di tre motivi. Resiste con controricorso lo I.. Ambedue le parti hanno depositato memorie per l’udienza;

osserva che:

i motivi primo e terzo, che possono essere congiuntamente esaminati, trattano (il primo sotto il profilo della violazione di legge ed il terzo sotto il profilo del vizio della motivazione) dell’accertamento svolto dal giudice in ordine ai presupposti dell’esistenza di un’attività qualificata dal contatto con una clientela indifferenziata di utenti e di consumatori, nonchè dell’attuale titolarità ed effettivo esercizio dell’azienda da parte del conduttore I.F.;

i motivi sono in parte inammissibili ed in parte infondati:

inammissibili dove chiedono alla Corte di legittimità una nuova valutazione delle prove emerse nel giudizio (la stessa intestazione del primo motivo concerne la “…omessa e/o errata valutazione dei fatti costitutivi …”); infondati, in quanto non è dato riscontrare alcuna violazione di legge, nè inversione dell’onere della prova, nè vizi della motivazione;

per le stesse ragioni è da respingere il secondo motivo, che tratta del “TRAVISAMENTO” della prova in relazione all’atto equipollente idoneo a costituire valida denuntiatio;

in conclusione, il ricorso deve essere respinto, con condanna delle ricorrenti in solido a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 5200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2011

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