Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30569 del 26/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 26/11/2018, (ud. 05/06/2018, dep. 26/11/2018), n.30569

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 23959-2016 proposto da:

L.F., elettivamente domiciliato in ROMA, Via EMILIA n. 81,

presso lo studio dell’avvocato STEFANO MONTI, rappresentato e difeso

dall’avvocato VINCENZO FONTANAROSA;

– ricorrente –

contro

F.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA

MARGHERITA n. 262, presso lo studio dell’avvocato ALEXANDRU BUJIN,

rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE SAPONARO;

– controricorrente –

contro

B.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3298/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19 maggio 2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05 giugno 2018 dal Consigliere Dott. ANTONINO

SCALISI.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

L’Ing. L.F., in data 28 ottobre 1999, conveniva in giudizio dinanzi il Tribunale di Latina – Sezione distaccata di Gaeta, l’Arch. F.M. e l’ing. B.A., per sentirli condannare in suo favore al pagamento della somma di Euro 12.741,30, per assunti maturati compensi professionali derivanti da prestazioni per lo svolgimento della redazione del P.P.E delle (OMISSIS).

Il Tribunale di Latina, con sentenza n. 150/2005, respingeva la domanda e compensava le spese legali.

Avverso questa sentenza interponeva appello L., chiedendo la riforma integrale della sentenza impugnata e l’accoglimento dell’originaria domanda.

Costituitosi il contraddittorio ed espletata l’istruttoria, la Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 3298 del 2014, respingeva l’appello e confermava la gravata sentenza; condannava L.F. al rimborso, in favore di c.p., delle spese del grado che liquidava in Euro 3.600,00 (ivi inclusi Euro 2.800, per onorari di avvocato).

Il L., come lo stesso dichiara, non ha ritenuto di proporre ricorso per cassazione e provvedeva ad inoltrare ad entrambi le parti la somma di Euro 1.800,00 cadauno, quale corrispettivo dovuto per le spese processuali, ritenendo che la Corte di Appello avesse proceduto ad una liquidazione cumulativa di dette spese ai procuratori costituiti.

Successivamente al pagamento di cui si è detto, L. riceveva atto di precetto da parte di F., intimando il pagamento di Euro 3.600,00 per ogni parte. Il L. opponeva il precetto del F. ma, pendente detto procedimento il F. proponeva davanti alla Corte di appello di Roma istanza per correzione di errore materiale. La Corte di Appello di Roma, con ordinanza del 22 ottobre 2015 recante il numero di RG. 7040 del 2006, correggeva il dispositivo della sentenza, dovendo leggere il dispositivo nel seguente modo: “condanna L.F. al rimborso, in favore delle c.p. delle spese del grado che liquida, per ciascuna parte, in Euro 3.600,00 (ivi inclusi Euro 2.800,00 per onorari di avvocato).

La cassazione della sentenza della Corte di Appello di Roma così come risultante a seguito dell’ordinanza di correzione del 22 ottobre 2015, è stata chiesta da L.F., con ricorso affidato a due motivi. F.M. ha resistito con controricorso, illustrato con memoria. B.A. in questa fase non ha svolto alcuna attività giudiziale.

1. = L. lamenta:

a) Con il primo motivo di ricorso la violazione e falsa applicazione degli artt. 287 e 288 c.p.c. b) Con il secondo motivo, ulteriore violazione e falsa applicazione degli artt. 287 e 288 c.p.c..

Su proposta del relatore, il quale riteneva che il ricorso poteva essere accolto giusti i principi espressi da questa Corte con la sentenza n. 198 del 1986 con la conseguente definibilità nelle forme dell’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1), il Presidente ha fissato l’adunanza della Camera di Consiglio.

Il Collegio rileva in via preliminare:

a) che l’impugnazione (principale o incidentale) della sentenza relativamente alla parte corretta in esito al procedimento di correzione di omissioni o errori materiali o di calcolo, che a norma dell’art. 288 c.p.c., comma 3, può essere proposta nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l’ordinanza di correzione, può avere ad oggetto solo la verifica della legittimità ed esattezza della disposta correzione e, non anche il merito della sentenza impugnata. Per contro, l’impugnazione della sentenza oggetto di correzione relativa al merito della sentenza va proposta, a pena di inammissibilità, nel termine ordinario, decorrente dalla data della sentenza stessa, e non della correzione.

Ora, nel caso in esame, avendo il ricorrente specificato di impugnare la sentenza n. 3298 del 2014 della Corte di Appello di Roma, “così come corretta”, appare evidente e ciò viene confermato, anche dal tenore delle censure, che il ricorrente ha chiesto la cassazione dell’ordinanza del 20 ottobre 2015, che ha corretto il dispositivo della sentenza indicata.

2) Tuttavia, la questione relativa alla liquidazione delle spese in dispositivo suscettibile di una diversa interpretazione (nel caso concreto si tratta di stabilire se la liquidazione operata dal Giudice del merito in favore di più parti vittoriose, fosse cumulativa e globale, oppure, per ciascuna parte) possa integrare gli estremi di un errore materiale odi un errore da far valere con i normali mezzi di impugnazione, è stata sottoposta all’esame delle Sezioni Unite di questa Corte con ordinanza n. 21048 del 2017.

Pertanto, il Collegio ritiene di rinviare il presente giudizio in attesa delle indicazioni delle Sezioni Unite.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte di cassazione investite della questione oggetto del presente giudizio con ordinanza n. 21048 del 2017.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile Seconda di questa Corte di Cassazione, il 5 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2018

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