Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30569 del 20/12/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 20/12/2017, (ud. 11/10/2017, dep.20/12/2017),  n. 30569

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Concessionaria per la riscossione Equitalia E.TR. Spa notificava a V.S. la comunicazione di iscrizione ipotecaria, per la somma di Euro 953.962, in relazione al carico tributario contenuto in due cartelle di pagamento, precedentemente notificate alla contribuente a seguito della definitività dell’avviso di accertamento non impugnato.

La contribuente proponeva ricorso, rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Bari con sentenza del 30.1.2008.

La contribuente proponeva appello alla Commissione tributaria regionale che lo accoglieva con sentenza del 12.1.2010, ordinando la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria. Il giudice di appello riteneva che, non essendo ancora concluso il giudizio instaurato dal contribuente con l’impugnazione della cartella di pagamento (a seguito dell’appello proposto dal contribuente contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale ad esso sfavorevole), il credito tributario mancava “dei requisiti della assoluta certezza, liquidità ed esigibilità” necessari per procedere ad iscrizione di ipoteca a norma degli artt. 2808 c.c. e segg..

Contro la sentenza di appello Equitalia ETR spa propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

V.S. resiste con controricorso, chiedendo di dichiarare inammissibile o infondato il ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si rileva l’infondatezza delle eccezioni di inammissibilità del ricorso per cassazione formulate dal controricorrente.

Prima eccezione: “inammissibilità del ricorso per cassazione per difetto di procura, violazione dell’art. 365 c.p.c.”. L’eccezione è infondata. Premesso che l’originale del ricorso depositato reca a margine la procura speciale debitamente sottoscritta dalla ricorrente con firma autenticata dal difensore, non è oggetto di contestazione che la copia del ricorso, al pari dell’originale, rechi l’attestazione dell’ufficiale giudiziario di avere effettuato la notificazione del ricorso “su istanza dell’avvocato Ivana Carso quale rappresentante e difensore, giusta procura speciale a margine del presente atto, di Equitalia ETR spa”. Ne consegue che la copia del ricorso notificata è comunque idonea ad evidenziare la provenienza dell’atto dal difensore della ricorrente munito di procura speciale, con conseguente esclusione dell’ipotesi di inammissibilità del ricorso. (in tal senso Sez. 5, Sentenza n. 5932 del 11/03/2010, Rv. 612035-01). Secondo eccezione: “palese inammissibilità del ricorso per cassazione per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 e per violazione del principio di autosufficienza”, in quanto il ricorso è gravemente carente nella esposizione dei fatti di causa. L’eccezione è infondata. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato; tale prescrizione può pertanto ritenersi osservata quando nel ricorso sia stata integralmente riportata l’esposizione dei fatti di causa contenuta nella sentenza impugnata, se mediante tale trascrizione si forniscano gli elementi indispensabili per una precisa cognizione della vicenda processuale. (Sez. U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622-01). Nel caso in esame l’esposizione dei fatti di causa è avvenuta mediante trascrizione dei fatti e delle vicende processuali narrati nella sentenza impugnata.

Il ricorso è fondato.

1. Primo motivo: “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, comma 1, in combinato disposto con il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 1 e violazione e falsa applicazione dell’art. 282 c.p.c., in relazione al disposto di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3″.

Il motivo è fondato. L’iscrizione di ipoteca finalizzata ad assicurare la riscossione dei crediti tributari, prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, comma 1, ha natura giuridica autonoma e disciplina propria (Sez. 1, Sentenza n. 4464 del 07/03/2016). A norma dell’art. 77, comma 1 e del richiamato del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 50, il presupposto che legittima l’agente della riscossione alla iscrizione di ipoteca sugli immobili è costituito dalla avvenuta iscrizione a ruolo del carico tributario, debitamente comunicato al debitore con la notifica della cartella di pagamento, e dal decorso del termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella, circostanze pacificamente verificatesi nel caso in esame. La norma non contiene alcuna previsione che legittimi l’assunto del giudice di appello secondo cui, in caso di impugnazione della cartella di pagamento, all’esattore sarebbe inibita la facoltà di iscrivere ipoteca per tutta la durata del procedimento pendente a seguito del ricorso contro la cartella.

2. Secondo motivo:” violazione e falsa applicazione del principio di diritto della prevalenza della legge speciale (lex specialis derogat legi generali) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3″.

3. Terzo motivo: “violazione e falsa applicazione dell’art. 2818 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, norma da cui è desumibile il principio che, ai fini della iscrizione di ipoteca, non è necessario che la sentenza di condanna alla pagamento di una somma sia passata in giudicato.

Il secondo ed il terzo motivo sono assorbiti dall’accoglimento del primo.

In accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Puglia in diversa composizione, la quale, attenendosi al principio di diritto indicato, procederà all’esame dei restanti motivi di appello di cui si dà atto nella parte-motiva della sentenza impugnata. Alla medesima Commissione tributaria regionale è demandata la liquidazione del spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti il secondo ed il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche sulle spese, alla Commissione tributaria regionale della Puglia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2017

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