Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30568 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. II, 30/12/2011, (ud. 22/11/2011, dep. 30/12/2011), n.30568

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.L. (C.F.: (OMISSIS)), F.C. e

R.G. (C.F.: (OMISSIS)), elettivamente

domiciliati in Roma, via Silvio Pellico n. 24, presso lo studio

dell’Avvocato Valvo Giuseppe, rappresentati e difesi, per procura

speciale a margine del ricorso, dall’Avvocato Pasquariello Francesco;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (C.F.: (OMISSIS)), in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso gli uffici della quale

in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli depositata il 18 giugno

2009;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 22

novembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito, per i ricorrenti, l’Avvocato Francesco Pasquariello;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’accoglimento del

terzo motivo, assorbito il primo, e per il rigetto del secondo e del

quarto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Napoli, con ordinanza depositata in data 18 giugno 2009, ha rigettato l’opposizione proposta da A.L., F.C. e R.G. avverso il decreto di liquidazione dei compensi loro spettanti per l’attività di consulenza tecnica svolta per incarico della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, avente ad oggetto l’accertamento se erano o no state osservate da alcune cooperative tutte le procedure e le norme relative ai contributi per l’edilizia residenziale pubblica e se fosse o no legittima sotto il profilo amministrativo una ipotesi di transazione.

Il Tribunale ha ritenuto che l’incarico fosse unitario ed avesse ad oggetto un unico accertamento, posto che entrambi i quesiti formulati si basavano sull’esame della medesima documentazione e il secondo, in particolare, non avrebbe potuto avere risposta senza le valutazioni richieste dal primo. Il tenore dei quesiti, poi, ad avviso del Tribunale, non consentiva di ricondurre le prestazioni nella materia amministrativa, fiscale o contabile di cui al D.P.R. n. 352 del 1988, art. 2 e del resto gli stessi consulenti nella loro richiesta di liquidazione per il secondo quesito avevano formulato una domanda sulla base delle vacazioni. E tale criterio, a giudizio del Tribunale, doveva essere applicato per la liquidazione del compenso spettante ai consulenti tecnici, sicchè correttamente era stato riconosciuto un compenso per 312 vacazioni per 90 giorni (periodo richiesto dai consulenti tecnici per lo svolgimento dell’incarico), e altrettanto correttamente era stato riconosciuto un incremento del 40% in considerazione della natura collegiale dell’incarico.

Il Tribunale ha infine confermato la statuizione anche nella parte in cui non venivano liquidati i rimborsi richiesti per spese sostenute, ritenendo non documentate o non necessarie le spese per le quali non era stato attribuito il rimborso.

Per la cassazione di questo provvedimento A.L., F.C. e R.G. – con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale di Napoli e non notificato ad alcuno – hanno proposto ricorso affidato a quattro motivi di impugnazione.

All’esito dell’udienza del 3 febbraio 2011, questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 4404 del 2011, preso atto del mutato orientamento, per effetto della pronuncia delle Sezioni Unite Corte n. 19161 del 2009, della giurisprudenza in tema di individuazione del giudice – se civile o penale – e conseguentemente del rito in base al quale devono essere trattati i procedimenti relativi alla liquidazione delle spese di giustizia, ha assegnato alla parte ricorrente: a) il termine perentorio di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per proporre e notificare ricorso per cassazione secondo le forme del codice di procedura civile; b) il termine perentorio di giorni venti dalla notificazione per il deposito del ricorso nella cancelleria della Corte.

I ricorrenti hanno quindi notificato il ricorso al Ministero dell’Economia e delle Finanze, che si è costituito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata.

L’amministrazione controricorrente ha eccepito preliminarmente la inammissibilità del ricorso, perchè notificato ad un’amministrazione non legittimata.

L’eccezione è fondata.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 nel testo applicabile ratione temporis, avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell’ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l’incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione, entro venti giorni dall’avvenuta comunicazione, al presidente dell’ufficio giudiziario competente; le dette parti sono poi legittimate a proporre il ricorso per cassazione, trovando applicazione, secondo quanto disposto dal comma 2 del medesimo articolo, le disposizioni di cui al procedimento disciplinato dalla L. n. 794 del 1942.

Le parti del giudizio di opposizione avente ad oggetto il decreto di liquidazione dei compensi spettanti al consulente tecnico nominato dal pubblico ministero nel corso del procedimento penale, vanno individuate nel P.M. che ha conferito l’incarico e nell’imputato e nelle altre parti del procedimento penale.

Sussiste quindi il dedotto difetto di legittimazione passiva dell’intimato Ministero, che certamente non è stato parte del giudizio di opposizione e che quindi, a maggior ragione, non può essere legittimato rispetto al proposto ricorso per cassazione.

Me consegue la inammissibilità del ricorso e la condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 1.800,00, oltre alle spese prenotate e prenotande a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 22 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA