Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30568 del 22/11/2019

Cassazione civile sez. lav., 22/11/2019, (ud. 12/09/2019, dep. 22/11/2019), n.30568

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21102/2014 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati

CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO, MAURO RICCI;

– ricorrente –

contro

C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO DEI COLLI

ALBANI 14, presso lo studio dell’avvocato NATALE PERRI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO PARISE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 441/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 07/05/2014 r.g.n. 1884/2012;

Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda proposta da C.S., cieco ventesimista, per il riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento;

2. per la Corte di merito, in adesione alle conclusioni dell’ausiliare officiato in giudizio, l’assistito aveva perso l’autonomia nel compimento degli atti quotidiani per le concorrenti patologie dalle quali era affetto e non solo per la cecità parziale;

3. avverso tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso, affidato ad un motivo, al quale ha opposto difese C.S. con controricorso;

4. il PG ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. l’ente ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 18 del 1980, art. 1,L. n. 118 del 1971, art. 2,L. n. 429 del 1991, art. 1 comma 4, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 346 del 1989; sostiene che la patologia visiva non debba essere determinante nel concretizzare i presupposti sanitari dell’indennità di accompagnamento nel caso in cui detta patologia abbia già dato titolo al riconoscimento dello status di cieco parziale ed alla erogazione delle relative provvidenze economiche;

6. il ricorso è da rigettare;

7. secondo principi affermati da questa Corte, la cecità parziale, a seguito della sentenza della Corte costituzionale 22 giugno 1989 n. 346, che ha dichiarato, in parte qua, l’illegittimità della L. n. 18 del 1980, art. 1, può costituire un fattore concorrente per integrare, assieme ad altre minorazioni, lo stato di totale inabilità che, in presenza degli altri requisiti richiesti da quest’ultima legge (impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore, ovvero incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con conseguente necessità di un’assistenza continua), attribuisce il diritto all’indennità di accompagnamento dalla stessa prevista (v., fra le più recenti, Cass. n. 26559 del 2018 e i precedenti ivi richiamati);

8. con la richiamata sentenza n. 346 del 1989, il Giudice delle leggi ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto della L. 11 febbraio 1980, n. 18, art. 1, comma 1 (indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili) e della L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 2, comma 4 (conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore di mutilati ed invalidi civili) “nella parte in cui esclude che ad integrare lo stato di totale inabilità con diritto all’indennità di accompagnamento possa concorrere, con altre minorazioni, la cecità parziale” (così Corte Cost. n. 346 del 1989 cit.);

9. alla stregua della predetta declaratoria, non si conforma ai canoni costituzionali la protezione dello stato di totale inabilità con diritto all’indennità di accompagnamento derivante dal concorso della cecità parziale con altre minorazioni o patologie delle quali il cieco ventesimista sia affetto;

10. come ricordato dal Giudice delle leggi, la normativa vigente non vieta, in caso di pluriminorazione, il cumulo delle provvidenze previste per l’invalidità civile e, rispettivamente, per la cecità (o il sordomutismo) ove ricorrano i presupposti di ciascuna; prescrive, però, che il riconoscimento di tali invalidità avvenga in base a malattie o minorazioni diverse, e ciò al fine di evitare l’attribuzione al soggetto di più prestazioni assistenziali per la stessa causa;

11. tale regola, connessa all’apprestamento di specifiche discipline per le sopraddette cause di invalidità, è stata ritenuta, dalla Corte costituzionale, già di per sè suscettibile di valutazioni critiche ove la separata considerazione delle singole minorazioni conduca ad un’insufficiente individuazione delle complessive esigenze di assistenza del soggetto che ne è affetto e, ancor più, priva di razionalità se applicata in riferimento all’indennità di accompagnamento;

12. per la condizione specifica, dei soggetti non deambulanti o non in grado di provvedere a sè stessi per le esigenze della vita quotidiana, ulteriore e aggiuntiva rispetto allo stato di totale inabilita al lavoro, è apprestata la specifica provvidenza per porli in grado di far fronte alle esigenze di accompagnamento e di assistenza che quella condizione necessariamente comporta;

13. Il carattere aggiuntivo dell’indennità in questione è dimostrato, da un lato, dal fatto che essa non spetta ove il soggetto non abbia da provvedere a tali esigenze perchè ricoverato gratuitamente in istituto e, dall’altro, dal fatto che essa si cumula con la pensione d’invalidità totale, ove di questa ricorrano i requisiti reddituali, e spetta anche agli invalidi totali minori di anni diciotto, che non fruiscono di detta pensione;

14. la possibilità di cumulo delle prestazioni assistenziali connesse alle invalidità con l’indennità di accompagnamento trova quindi ragione nella diversa funzione di tali provvidenze che tendono, nell’uno caso, a sopperire alla condizione di bisogno di chi a causa dell’invalidità non è in grado di procacciarsi i necessari mezzi di sostentamento, nell’altro, a consentire ai soggetti non autosufficienti condizioni esistenziali compatibili con la dignità della persona umana;

15. come ricordato, ancora, dal Giudice delle leggi, l’assicurare tali condizioni rientra tra i doveri inderogabili di solidarietà (art. 2 Cost.), ha preminente rilievo tra i compiti di assistenza assolti dallo Stato (art. 38 Cost., comma 1) e, dunque, contrasta col principio d’uguaglianza il concedere o meno la relativa prestazione assistenziale a soggetti che ne siano parimenti bisognevoli, a seconda che essi fruiscano o no di provvidenze preordinate ad altri fini;

16. ne risulta, alla stregua della richiamata declaratoria di illegittimità costituzionale, che nella valutazione complessiva dello stato di inabilità totale, che dà diritto all’indennità di accompagnamento, deve essere considerato l’eventuale concorso della cecità parziale con le altre minorazioni nel determinare la perdita di autonomia e autosufficienza;

17. in coerenza con gli esposti principi, la Corte territoriale, con l’ausilio del consulente tecnico officiato in giudizio, ha riconosciuto la provvidenza richiesta dopo aver ravvisato, nell’aspirante al beneficio, un complesso patologico comprensivo di concorrenti patologie determinanti la perdita di autonomia, con apprezzamento non sindacabile in questa sede di legittimità;

18. le deduzioni svolte, al riguardo, dall’INPS, incentrate sull’essere stata determinante la patologia visiva nel concretizzare i presupposti per l’indennità di accompagnamento, muovono da una diversa prospettazione, in fatto, e si risolvono nella richiesta di un riesame del merito, inammissibile in questa sede;

19. le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione in favore dell’avvocato Roberto Parise, dichiaratosi antistatario in sede di memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c. (sull’ammissibilità della relativa istanza nella memoria illustrativa v. Cass. n. 12111 del 2014);

20. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13 ,comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre quindici per cento spese, generali e altri accessori di legge spese da distrarsi in favore dell’avv. Roberto Parise antistatario. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2019

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