Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30567 del 26/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 26/11/2018, (ud. 05/06/2018, dep. 26/11/2018), n.30567

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 8440-2017 proposto da:

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, BORGO ANGELICO

n.6, presso lo studio dell’avvocato VINCENZA CASALE, che lo

rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato

DAVIDE PICCIANO;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DELLA SPEZIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 874/2016 del TRIBUNALE della SPEZIA,

depositata il 08 novembre 2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05 giugno 2018 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

RITENUTO

che G.G. ricorre per la cassazione della sentenza del Tribunale di La Spezia, depositata in data 8 novembre 2016, che ha rigettato l’appello proposto avverso la sentenza del Giudice di pace di La Spezia n. 428 del 2015, e nei confronti della Prefettura di La Spezia;

che il Tribunale ha ritenuto che la verifica di funzionalità dell’apparecchio rilevatore della velocità (di tipo (OMISSIS)), effettuata dalla società costruttrice nei due mesi antecedenti l’infrazione contestata al G., consentisse di considerare assolto l’onere probatorio a carico della PA, tenuto conto della sopravvenuta (al momento del rilevamento dell’infrazione) sentenza della Corte Cost. n. 113 del 2015;

che il G. ricorre sulla base di due motivi con i quali denuncia (primo motivo) violazione e falsa applicazione degli artt. 2697,2699,2700 c.c., del C.d.S., art. 45, comma 2 e art. 142, commi 6 e 7, del D.P.R. n. 495 del 1992, artt. 192 e 345, del D.Dirig. Ministero infrastrutture e trasporti n. 35388 del 2009, art. 3, D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, commi 8 e 11, e (secondo motivo) violazione degli artt. 2,3,24 e 111 Cost.;

ha la parte intimata non ha svolto difese;

che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di manifesta infondatezza.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorrente contesta la sufficienza della sola dichiarazione di avvenuta verifica e taratura proveniente dalla società costruttrice, ai fini dell’attestazione di regolare funzionamento dell’apparecchio;

che, per un verso, il ricorrente assume la necessità dell’allegazione da parte della PA di specifica documentazione comprovante le modalità dell’avvenuta verifica, onde consentire adeguata difesa, e, per altro verso, contesta la validità della taratura effettuata dalla società costruttrice, richiamando la previsione contenuta nel D.M. infrastrutture e trasporti 13 giugno 2017, n. 282, art. 3;

che le questioni così poste non presentano evidenza decisoria, con la conseguenza che la causa deve essere rimessa alla sezione semplice, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 3.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 5 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2018

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