Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30566 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. II, 30/12/2011, (ud. 15/11/2011, dep. 30/12/2011), n.30566

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. PROTO Vincenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.F. e S.P., rappresentati e difesi, in

forza di procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv.ti Alfieri

Arturo e Riccardo Leonardi ed elettivamente domiciliati presso lo

studio del primo, in Roma, alla via degli Scipioni, n. 191;

– ricorrenti –

contro

LA RINASCENTE di Mattiacci Piergiorgio & c. s.a.a., in persona

del

legale rappresentante pro-tempore;

– intimata –

Avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n. 1655/2005, depositata

il 22 novembre 2005;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 15

novembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso per l’accoglimento

del ricorso per quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 10 novembre 2004 R. F. e S.P. (coniugi) convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Ancona la Rinascente di Mattiacci Piergiorgio & c. s.a.s. interponendo appello avverso la sentenza n. 184 del 2004 emessa dal giudice di pace di Ancona, con la quale erano state rigettate le opposizioni ai decreti ingiuntivi n. 1089/2002 e 1092/2002 (relativi al pagamento del prezzo residuo della compravendita di un immobile) con contestuale proposizione di domande riconvenzionali, formulate, inizialmente, in modo separato dai due ingiunti, instando per la radicale riforma della suddetta sentenza.

Nella costituzione della società appellata (che avanzava, a sua volta, appello incidentale), l’indicato Tribunale, con sentenza n. 1655 del 2005 (depositata i 22 novembre 2005), dichiarava, anche “ex officio”, l’inammissibilità, l’improponibilità e l’improcedibilità del gravame in via principale con conferma, nel merito, della sentenza di primo grado e, in accoglimento dell’appello incidentale, condannava gli appellanti, in solido, alla rifusione delle spese processuali, provvedendo alla relativa liquidazione per ciascuno dei due gradi di giudizio. A sostegno dell’adottata statuizione in sede di appello il menzionato Tribunale rilevava che l’appellante S.P. aveva, nella relativa citazione di appello, formulato una diversa domanda giudiziale rispetto al primo grado, nel quale aveva eccepito la nullità della dichiarazione di debito siccome sottoscritta per dolo od errore, mentre, in sede di gravame, aveva posto riferimento alla sola invalidità per vizi formali della suddetta dichiarazione, così incorrendo in una vera e propria “mutatio libelli”, vietata ai sensi dell’art. 345 c.p.c. (“ratione temporis” applicabile). Lo stesso Tribunale riteneva, inoltre, che la violazione di tale divieto si riverberava negativamente anche nei confronti della posizione processuale del R.F., il quale, in appello, non aveva più coltivato l’eccezione di inestensibilità nei suoi riguardi della richiamata dichiarazione di debito rilasciata dalla moglie.

Avverso la suddetta sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione R.F. e S.P., articolato in sei motivi, mentre la società intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per nullità assoluta della sentenza conseguente all’adozione di una motivazione inesistente ed assolutamente inconferente rispetto alle domande avanzate dagli appellanti principali.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti hanno denunciato la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., l’omessa decisione su di un punto decisivo della controversia e l’illogicità della motivazione, nella parte in cui, con la sentenza impugnata, si erano ritenute applicabile le asserite nullità riferite alle domande singolarmente spiegate dagli appellanti ad entrambe le parti per una sorta di interesse comune alla causa.

3. Con il terzo motivo i ricorrenti hanno censurato la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 2700 c.c., nonchè per omessa e/o erronea valutazione di una domanda decisiva della controversia (quella relativa all’accertamento negativo circa l’efficacia della scrittura privata sottoscritta dalla S., siccome contraria al contenuto dell’atto di acquisto immobiliare), oltre alla mancata motivazione sul punto.

3.1. I primi tre motivi, così come riportati, sono fondati e meritano, pertanto, accoglimento. Infatti, con una motivazione del tutto apodittica e per molti versi confusa siccome quasi del tutto priva di correlazione con i fatti processuali e con le questioni giuridiche dedotte con l’atto di appello degli odierni ricorrenti, il Tribunale di Ancona ha pronunziato, senza fornire un’adeguata e logica motivazione, l’inammissibilità, l’improponibilità e l’improcedibilità del gravame proposto in via principale. Per pervenire a tale conclusione (ricondotta, ingiustificatamente, a plurime categorie sanzionatorie processuali), il suddetto giudice si è basato sull’assunto presupposto di una “mutatio libelli” (riferita alla dedotta invalidità della dichiarazione di debito) che sarebbe stata operata dalla S.P., i cui effetti si sarebbero dovuti – anche in virtù della disposta riunione delle opposizioni a decreto ingiuntivo – riverberare anche sulla posizione processuale del coniuge R.F.. In tal modo, oltre all’insufficiente e illogica ricostruzione della vicenda processuale, il giudice di appello ha omesso di valutare il motivo di gravame relativo al difetto di legittimazione sostanziale del R., così come ha mancato di prendere compiutamente in considerazione la doglianza relativa alla domanda di accertamento negativo in ordine all’efficacia della scrittura privata (qualificata come ricognizione di debito e della quale era stata dedotta l’invalidità perchè frutto di dolo od errore) posta a fondamento della richiesta monitoria sottoscritta dalla sola Svanisci, in quanto assunta come contraria al contenuto dell’atto di acquisto dell’immobile nel quale si era attestato il pagamento, quanto meno parziale, del prezzo dovuto alla società venditrice.

Alla stregua delle esposte argomentazioni, il collegio rileva la sussistenza della dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c. e, in ogni caso, della insufficiente motivazione adottata dal tribunale marchigiano, anche in ordine alla ritenuta “mutatio libelli” (siccome non adeguatamente supportata sul piano della ricostruzione in fatto dello svolgimento processuale e sotto l’aspetto logico-giuridico: per una ricostruzione della distinzione fra “mutatio” ed “emendatio” libelli v., ad es., Cass. n. 7579 del 2007 e Cass. n. 17457 del 2009), prospettate con i primi tre motivi e, di conseguenza, dichiarati assorbiti gli altri tre motivi, va disposta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio allo stesso Tribunale di Ancona, in composizione monocratica, ancorchè in persona di altro giudicante, che provvederà anche sulle spese della presente fase.

PQM

La Corte accoglie i primi tre motivi del ricorso e dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Ancona, in composizione monocratica, in persona di altro giudicante.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2A Sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 15 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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