Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30566 del 22/11/2019

Cassazione civile sez. lav., 22/11/2019, (ud. 12/09/2019, dep. 22/11/2019), n.30566

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16294/2014 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati

EMANUELA CAPANNOLO, MAURO RICCI, CLEMENTINA PULLI;

– ricorrente –

contro

J.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANDREA BAFILE

3, presso lo studio dell’avvocato SERGIO MASSIMO MANCUSI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4217/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 11/06/2013 r.g.n. 10344/2010.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto il diritto dell’assistito alla maggiorazione dell’assegno sociale, ai sensi della L. n. 448 del 2001, art. 38, comma 2;

2. per la Corte di merito, la titolarità dell’assegno sociale, per trasformazione della pensione di inabilità al superamento del sessantacinquesimo anno di età, senza previsione di uno specifico requisito reddituale (L. n. 118 del 1971, art. 19) a differenza delle altre ipotesi contemplate nella L. n. 448 del 2001, art. 38, dimostrava il possesso dei requisiti per tale prestazione e il diritto incondizionato dell’assistito, senza ulteriore dimostrazione del requisito reddituale, alla maggiorazione sociale prevista per i soggetti disagiati di età pari o superiore a settanta anni, titolari, come nella specie, di trattamenti trasferiti all’INPS (L. n. 448 cit., art. 28, comma 2);

3. per la cassazione della sentenza ricorre l’Inps con un articolato motivo;

4. resiste, con controricorso, J.A..

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. con il motivo di ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione della L. n. 448 del 2001, art. 38 e dell’art. 2697 c.c., l’Inps contesta la decisione della Corte d’appello e assume che nel limite reddituale per il conseguimento del diritto alla maggiorazione sociale richiesta dall’assistito, titolare anche di pensione di vecchiaia, debba essere considerato anche l’ammontare annuo dell’assegno sociale;

6. il ricorso è da accogliere;

7. della L. n. 448 del 2001, art. 38, comma 1, ha introdotto, a favore dei soggetti disagiati di età pari o superiore a settanta anni, titolari di pensione, al fine di garantire un reddito proprio pari a 516,46 Euro al mese per tredici mensilità (a decorrere dal 10 gennaio 2002), un incremento nella misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui alla L. n. 544 del 1988, art. 1 e successive modificazioni, alla L. n. 388 del 2000, art. 70, comma 1, con riferimento ai titolari dell’assegno sociale di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6 e alla L. n. 544 del 1988, art. 2, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui alla L. n. 153 del 1969, art. 26;

8. il successivo comma 2 ha esteso i benefici, in presenza dei medesimi requisiti anagrafici, ai titolari dei trattamenti trasferiti all’INPS ai sensi della L. n. 381 del 1970, art. 10 e della L. n. 118 del 1971, art. 19, nonchè ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l’accesso e per il calcolo dei predetti benefici;

9. il comma 3 ha introdotto una correzione al requisito anagrafico, prevedendo una congrua riduzione in corrispondenza del quinquennio contributivo fatto valere dall’assistito (per l’esattezza, di un anno, fino ad un massimo di cinque anni, per ciascun quinquennio di contribuzione);

10. il comma 5 detta ulteriori condizioni, in aggiunta al requisito anagrafico, che configurano limiti reddituali all’incremento delle maggiorazioni sociali, così delineati: a) il beneficiario non possieda redditi propri, su base annua, pari o superiori a 6.713,98 Euro; b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 Euro, nè redditi, cumulati con quello del coniuge, per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 Euro incrementati dell’importo annuo dell’assegno sociale;

11. la lettera c) del comma 5 costituisce disposizione di chiusura sui prescritti limiti reddituali, nel senso che, a fronte di redditi posseduti inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b), l’incremento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi;

12. infine, la lettera d), per gli anni successivi al 2002, disciplina la modulazione del prescritto limite reddituale annuo in misura pari all’incremento dell’importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all’anno precedente;

13. tali disposizioni, che pongono un tetto reddituale alla protezione sociale dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni, mostrano l’erroneo assunto della sentenza impugnata che ha ritenuto elemento costitutivo della protezione delle situazioni di disagio il solo requisito anagrafico e il possesso di un beneficio, nella specie l’assegno sociale, la cui condizione di accesso, avulsa da un limite reddituale, si riverberava anche sull’incremento della maggiorazione sociale del trattamento;

14. ulteriore conferma della natura dell’incremento in questione come beneficio riconosciuto non incondizionatamente ma solo entro il limite reddituale fissato dal legislatore si ricava dal chiaro disposto del citato art. 38, comma 6, che, in riferimento alla complessiva pletora degli aventi diritti, ha precisato che “ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui al presente articolo non si tiene conto del reddito della casa di abitazione”, con disposizione che ribadisce la sussistenza di limiti reddituali, su base annua del beneficiario, dai quali si è escluso espressamente il reddito derivante dalla casa di abitazione;

15. ed ancora, l’incipit dell’art. 38, manifesta esplicitamente la ratio legis, nel “garantire un reddito proprio pari a 516,46 Euro al mese per tredici mensilità”, ed indica il reddito costituente il parametro al quale commisurare la fondatezza o meno del diritto alla maggiorazione e, dunque, il limite reddituale per l’intervento a protezione di condizioni di disagio al raggiungimento e superamento di una data età anagrafica;

16. infine, la lettera a) dell’art. 38, citato comma 5, è all’evidenza disposizione generale, prevista per tutti i soggetti non rientranti nella successiva lettera b) destinata, espressamente, ai soggetti coniugati e non effettivamente e legalmente separati, dovendo così ritenersi, nella specie, versarsi nella prima delle due ipotesi contemplate, per essere l’assistito separato;

17. il tenore della prima lettera del richiamato comma 5 comporta che, per ottenere l’incremento della prestazione, è necessario che i redditi posseduti dall’invalido ultrasettantenne siano inferiori al limite di Euro 6.713,98 per l’anno 2002 (progressivamente aumentato fino al limite di Euro 7.850,31 per l’anno 2011) e, pur non disponendo, come per la successiva lettera b) destinata ai beneficiari coniugati, la ricomprensione, agli effetti del limite massimo reddituale, degli incrementi dell’importo annuo dell’assegno sociale, va affermato che in ogni caso, per quanto sin qui detto, la protezione dei disagiati incontra il limite invalicabile del reddito mensile pari ad Euro 516,46 per tredici mensilità (progressivamente aumentato fino al 2011);

18. il reddito personale dell’assistito, titolare di pensione di vecchiaia degli artigiani e di assegno sociale, supera, pertanto, il limite reddituale fissato per il diritto alla maggiorazione pretesa;

19. il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa è decisa direttamente da questa Corte nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto della domanda;

20. le spese dell’intero processo vanno compensate in considerazione della problematicità della questione dibattuta.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di J.A.; spese compensate dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA