Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30566 del 20/12/2017


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 30566 Anno 2017
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 26220-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

ISTITUTO VIGILANZA PRIVATA ANCR SRL domiciliato in
ROMA PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE
DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato
RENATO TORRISI (avviso postale ex art. 135);

avverso

la

sentenza

n.

controricorrente

181/2009

della

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di CALTANISSETTA, depositata

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Data pubblicazione: 20/12/2017

il 21/09/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 28/09/2017 dal Consigliere Dott.

GIUSEPPE LOCATELLI.

N.R.G.26220/2010
FATTI DI CAUSA
A norma dell’art.36 bis d.P.R. 29 settembre 1973 n.600, l’Agenzia
delle Entrate procedeva al controllo automatizzato della dichiarazione
presentata per l’anno 2001 dalla società Istituto di Vigilanza privata
A.N.C.R. srl., rilevando l’omesso o tardivo versamento di ritenute
d’acconto Irpef su retribuzioni di lavoro dipendente, nonché omessi

per la somma complessiva di euro 324.356, comprensiva di interessi e
sanzioni.
Contro la cartella di pagamento la società proponeva ricorso, accolto
dalla Commissione tributaria provinciale di Enna con sentenza n.4 del
2007. Il giudice di primo grado osservava che i tardivi e gli omessi
versamenti rientravano nella sospensione decretata dal Ministro
dell’Economia a seguito degli eventi sismici che avevano interessato la
provincia di Catania .
L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria
regionale che lo rigettava con sentenza del 21.9.2009.
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione sulla base di
quattro motivi.
L’Istituto di Vigilanza Privata resiste con controricorso
RAGIONI DELLA DECISIONE
1,Primo

motivo: “violazione

e

falsa

applicazione

dell’art.112

cod.proc.civ. , in relazione all’art.360 primo comma n.3 e 4 cod.proc.civ.
e all’art.62 primo comma decreto legislativo 31 dicembre 1992 n.546”,
per vizio di extrapetizione.
Il motivo è infondato. Con il ricorso introduttivo ( riportato nel ricorso
per cassazione) l’Istituto di Vigilanza srl aveva sostenuto l’infondatezza
dei rilievi, relativi ad omessi o ritardati versamenti Iva ed Irap,
sull’assunto che la società rientrava tra i soggetti beneficiari della
sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari,
stabiliti nei diversi decreti emanati dal Ministro dell’Economia in favore
dei soggetti residenti nella provincia di Catania interessati dagli eventi
vulcanici dell’anno 2002. Senza esorbitare dall’alveo del

petitum,

la

Commissione tributaria regionale ha affermato la fondatezza della tesi

i

versamenti Iva ed Irap. Seguiva l’emissione della cartella di pagamento

del contribuente indicando la ragione giuridica per cui riteneva applicabile
la sospensione prevista dai decreti ministeriali (pagamenti dell’imposte
scadenti in data che consentiva l’applicazione dei provvedimenti di
sospensione).
2.Secondo motivo: “violazione e falsa applicazione dell’art.115
cod.proc.civ. , in relazione all’art.360 primo comma n.3 e 4 cod.proc.civ.
ed all’art.62 primo comma decreto legislativo 31 dicembre 1992 n.546 “,

meramente ipotetici ( avvenuta richiesta di rateazione dei versamenti)
che il contribuente non ha mai provato perché mai li aveva dedotti.
3.Terzo motivo:”violazione e falsa applicazione dell’art.20 d.lgs. 19
luglio 1997 n.241, in relazione all’art.360 comma primo n.3 cod.proc.civ.
ed all’art.62 primo comma decreto legislativo 31 dicembre 1992 n.546″,
per erronea applicazione della normativa che consente di rateizzare il
pagamento delle imposte dovute a saldo.
4.Quarto motivo:”motivazione insufficiente e contraddittoria su punti
controversi e decisivi della causa , in relazione all’art.360 primo comma
n.5 cod.proc.civ. ed all’art.62 primo comma decreto legislativo 31
dicembre 1992 n.546”, nella parte in cui la Commissione tributaria
regionale, dopo aver affermato che era consentito il differimento, sotto
forma di rate mensili, dei pagamenti di imposta dovuti a saldo alla
scadenza ordinaria del 31.5.2002, con motivazione carente e
contraddittoria, colloca la scadenza dell’intera somma soggetta a
rateizzazione mensile ( decorrente dal mese successivo a quello della
normale scadenza del 31.5.2002), oltre la data del 29.10.2002.
Il secondo, terzo e quarto motivo, da esaminare congiuntamente,
sono fondati nei seguenti termini. La Commissione tributaria regionale
afferma erroneamente che “la rateizzazione era implicita nella normativa
afferente la dichiarazione dei redditi”, atteso che l’art.20 del d.lgs n.241
del 1997 subordina il pagamento rateizzato alla “previmta opzione
esercitata dal contribuente in sede di dichiarazione periodica”, né il
giudice di appello indica in base a quali elementi ha ritenuto che il
contribuente abbia esercitato l’opzione per il pagamento rateizzato. Pur
avendo affermato che la dilazione de f pagamento era consentita in rate
mensili, la Commissione tributaria regionale non rileva che, a norma del

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poiché la Commissione tributaria regionale ha deciso in base a fatti

citato art.20, il pagamento delle rate mensili di uguale importo deve
decorrere “dal mese di scadenza” (31.5.2002), con la conseguenza che,
soltanto la rata dovuta in data successiva al 29.10.2000 ( secondo
l’Ufficio la quinta ed ultima rata scadente il 18.11.2002) poteva ricadere
nel periodo in cui operava la sospensione dei termini di pagamento dei
tributi stabilita (in favore dei contribuenti residenti nelle zone interessate
dagli eventi sismici ed eruttivi che avevano colpito la provincia di Catania)

riguardante, secondo lo stesso giudice di appello, i versamenti che
venivano a scadenza nell’arco temporale decorrente dal 29.10.2002 al
15.12.2005.
La sentenza deve pertanto essere cassata in accoglimento del
secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, con rinvio alla Commissione
tributaria regionale della Sicilia in diversa composizione, alla quale è
demandata la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

Accoglie il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso; rigetta il primo;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche
per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Sicilia in diversa
composizione.
Così deciso il 28.9.2017

dai d.P.C.M. e dai d.m. citati in sentenza, periodo di sospensione

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