Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30565 del 20/12/2017


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 30565 Anno 2017
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso 22849-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lq rappresenta e difende;
– ricorrente contro

SANTINI ENZO SRL IN LIQUIDAZIONE;
– intimato –

Nonché da:
SANTINI ENZO SRL IN LIQUIDAZIONE,

elettivamente

domiciliato in ROMA VIA TOSCANA 10, presso lo studio
dell’avvocato ANTONIO RIZZO, che ld rappresenta e
difende unitamente agli avvocati GIOVANNI GATTESCHI,

Data pubblicazione: 20/12/2017

MARCELLO CATACCHINI;
– controricorrente incidentale contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;
intimata

avverso la sentenza n. 55/2009 della COMM.TRIB.REG. cl4
_—
(
WIDUEEZR, depositata il 25/06/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 28/09/2017 dal Consigliere Dott.
GIUSEPPE LOCATELLI.

N.R.G.22849/2010

FATTI DI CAUSA
La società Santini Enzo srl in liquidazione presentava due distinti
ricorsi: il primo, contro il provvedimento di diniego parziale della
definizione agevolata richiesta ai sensi dell’art.9 bis della legge n.289 del
2002, diniego opposto dall’Ufficio perché, pur avendo la contribuente
effettuato il versamento integrale a saldo dell’Irap dovuta, non aveva

versato i relativi interessi; il secondo, contro la conseguente cartella
esattoriale relativa alla iscrizione a ruolo con cui l’Ufficio, in relazione al
mancato versamento degli acconti ( sanato soltanto con il versamento a
saldo), richiedeva il pagamento delle sanzioni previste dall’art.13 d.lgs.
18 dicembre 1997 n.472 in caso di acconti versati in ritardo, oltre al
pagamento degli interessi.
Con sentenza n.102 del 2007 la Commissione tributaria provinciale
di Arezzo accoglieva i ricorsi, ritenendo che le irregolarità riscontrate
dall’Ufficio “erano suscettibili di sanatoria in via equitativa”.
L’Agenzia delle Entrate proponeva distinti appelli alla Commissione
tributaria regionale che , previa riunione, li rigettava con sentenza del
25.6.2009.
Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate propone ricorso
per cassazione sulla base di due motivi.
La società Santini Enzo srl in liquidazione resiste con controricorso e
propone ricorso incidentale auttoolinato, con il quale chiede a questa
Corte di “decidere nel merito accogliendo le richieste formulate in via
subordinata davanti al giudice di merito”.

RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso principale deve essere accolto.
1.Primo motivo: “insufficiente motivazione in ordine ad un fatto
controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell’art.360 comma primo
n.5 cod.proc.civ. “, nella parte in cui la Commissione tributaria regionale
ha affermato che la dichiarazione integrativa presentata dalla
contribuente a norma dell’art. 9 bis legge n.289 del 2002 conteneva
delle irregolarità solo formali.

i

indicato di avere omesso il versamento degli acconti Irap e non aveva

2.Secondo motivo:”violazione e falsa applicazione dell’art.9 bis e
dell’art.16 comma 9 legge n.289 del 2002”, nella parte in cui la
Commissione tributaria regionale ha ritenuto che il versamento delle
imposte dovute a saldo perfezionasse il condono previsto dall’art. 9 bis
legge 289 del 2002, anche “lasciando scoperto” il periodo intercorrente
tra la data di scadenza delle rate in acconto omesse e quella di
effettuazione dei saldi.

controverso tra le parti (vedasi pag.2 controricorso) e risulta dalla
sentenza impugnata, che il “comportamento formalmente irregolare
tenuto dalla Santini srl nella redazione e presentazione del ricorso”, al
quale si riferisce il giudice di appello, è consistito nel fatto che la
contribuente, pur avendo provveduto in sede di condono al pagamento
dell’intero importo dovuto a titolo di Irap e dei relativi interessi dalla
data di scadenza del saldo sino al pagamento del condono, ha omesso di
indicare, nella dichiarazione integrativa dei ritardati o omessi versamenti
ex art.9 bis legge 289 del 2002, i mancati versamenti degli acconti Irap,
omettendo conseguentemente anche il versamento degli interessi dovuti
dalla data del mancato pagamento degli acconti alla data del pagamento
del saldo. Ne consegue la erroneità della sentenza impugnata nella parte
in cui ha qualificato come mero errore formale la mancata indicazione,
nella istanza di condono, degli omessi versamenti degli acconti di
imposta, ed il mancato pagamento dei relativi interessi, trattandosi al
contrario di irregolarità sostanziali che hanno precluso la sanatoria
mediante condono in riferimento agli omessi versamenti degli acconti,
costituenti violazioni autonome rispetto all’omesso versamento del saldo
dell’imposta, come è dato desumere dall’art.13 d.lgs.18 dicembre 1997
n.471 che sanziona distintamente le condotte di omesso versamento in
acconto e la condotta di omesso versamento a saldo dell’imposta. In
proposito deve essere ribadito il principio che le disposizioni in materia di
condoni fiscali integrano sistemi compiuti di natura eccezionale; pertanto
ciascuna delle diverse ipotesi di definizione agevolata previste dalla legge
27 dicembre 2002, n. 289, costituisce una propria specifica disciplina, di
stretta interpretazione. Con riguardo alla specifica sanatoria fiscale
prevista dall’art. 9 bis della legge n. 289 del 2002, in cui non viene in

2

I motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati. Non è

discussione la sussistenza dei debiti tributari emergenti dalle dichiarazioni
dello stesso contribuente, è necessario ai fini del perfezionamento della
definizione, l’integralità e la tempestività di tutti i versamenti in
sanatoria. (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 10650 del 07/05/2013, Rv. 626645;
Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 25238 del 08/11/2013, Rv. 629201).
3.11 motivo di ricorso incidentale condizionato è inammissibile per
mancata formulazione del quesito di diritto previsto dall’art.366 bis

della sentenza impugnata.
In accoglimento del ricorso principale la sentenza impugnata deve
essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la
causa deve essere decisa nel merito con il rigetto dei ricorsi introduttivi
della contribuente. Il ricorso incidentale condizionato deve essere
dichiarato inammissibile.
Si compensano le spese dei gradi di merito; con riguardo al giudizio
di legittimità la controricorrente deve essere condannata al rimborso delle
spese in favore della Agenzia delle Entrate, liquidate in euro
milleottocento oltre eventuali spese prenotate a debito.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e
decidendo nel merito rigetta i ricorsi introduttivi della contribuente;
dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato. Compensa le
spese dei gradi di merito; condanna la società controricorrente al
rimborso delle spese in favore della Agenzia delle Entrate , liquidate in
euro milleottocento oltre eventuali spese prenotate a debito.
Così deciso il 28.9.2017

cod.proc.civ., norma applicabile in relazione alla data di pubblicazione

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