Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30564 del 20/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 30564 Anno 2017
Presidente: GRECO ANTONIO
Relatore: TRICOMI LAURA

SENTENZA
sul ricorso 6591-2015 proposto da:
MG

ADVERTISING

SRL

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA GREGORIO VII 186, presso lo studio
dell’avvocato SABRINA MARIANI, che lo rappresenta e
difende giusta delega a margine;
– ricorrente –

2017
1590

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;

Data pubblicazione: 20/12/2017

- controricorrente –

avverso la sentenza n. 2198/2014 della CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 31/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/11/2017 dal Consigliere Dott. LAURA

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;
udito per il ricorrente l’Avvocato MARIANI che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso per revocazione;
udito per il controricorrente l’Avvocato DETTORI che
si rimette alle valutazioni del Collegio.

TRICOMI;

FATTI DI CAUSA

cassazione, in accoglimento del ricorso dell’Agenzia delle entrate, ha
cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio
n. 325/1/09 e, con decisione nel merito, ha confermato la ripresa
fiscale per IRPEG, IRAP e IVA operata dall’Ufficio sul presupposto che
talune fatture rimesse alla contribuente riguardano operazioni
soggettivamente inesistenti.
La suddetta sentenza n. 2198/14 ha ritenuto accertato che le
prestazioni fatturate alla contribuente fossero state erogate da
soggetto diverso da quello che aveva emesso la fattura e percepito
VIVA in rivalsa; conseguentemente, oltre che aver ritenuto non
detraibile VIVA, ha statuito la non deducibilità dei costi sostenuti in
misura del corrispettivo versato, in ragione della implicita prova
dell’esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero,
desunta dalle deposizioni rese in sede penale da terzi.
2. A seguito di ricorso per revocazione proposto dalla società
contribuente, al quale l’Agenzia ha resistito con controricorso, con
ordinanza interlocutoria n.1443/2016 la Corte di cassazione, sezione
sesta civile tributaria, ha rimesso il ricorso alla sezione quinta per la
trattazione in pubblica udienza, ritenendolo ammissibile.
3. Il ricorso, articolato su un’unica doglianza e corroborato da
memoria ex art.378 cod. proc. civ., è stato fissato all’odierna udienza
pubblica. L’Agenzia delle entrate ha presentato controricorso e
partecipato alla discussione in pubblica udienza.

1. Con sentenza n. 2198, depositata il 31.01.2014, la Corte di

RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. La ricorrente propone ricorso con riferimento alla questione
della denegata deducibilità dei corrispettivi esposti nelle fatture
attestanti le operazioni soggettivamente inesistenti.
La censura riguarda la affermazione contenuta nella sentenza n.
2198/14 – dopo la testuale trascrizione della L. n. 537 del 1993, art.

comma 1 L ( “Nella determinazione dei redditi di cui al testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917,
art. 6, comma 1, non sono ammessi in deduzione i costi e le spese
dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il
compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per
il quale il pubblico ministero abbia esercitato l’azione penale. Qualora
intervenga una sentenza definitiva di assoluzione, compete il
rimborso delle maggiori imposte versate in relazione alla non
ammissibilità in deduzione prevista dal periodo precedente e dei
relativi interessi”) – della suddetta indeducibilità, argomentata sulla
considerazione che, nella specie, vi era implicitamente prova che il
pubblico ministero avesse esercitato l’azione penale “come desumibile
dalle deposizioni dì terzi rese in sede penale”; in proposito la Corte ha
stabilito: “non sono deducibili per l’acquirente dei beni i costi delle
operazioni soggettivamente inesistenti, fatto salvo, qualora
intervenga una sentenza definitiva di assoluzione, il rimborso delle
maggiori imposte versate in relazione alla non ammissibilità in
deduzione dei costi e dei relativi interessi”.
Secondo la ricorrente, la statuizione della Corte sarebbe affetta da
vizio revocatorio consistente nella mancata percezione del fatto che il
procedimento penale conseguente all’esercizio dell’azione penale a cui
si fa riferimento nella sentenza qui gravata si era definito con
l’assoluzione dei legali rappresentanti della società MG Advertising
srl; assoluzione recata dalla sentenza del Tribunale penale di Roma n.
R.G.N.6591/2015
Cons. est. Laura Tricorni

2

14, comma 4 bis, come modificato dal D.L. n. 16 del 2012, art. 8,

11551/12, depositata il 20/6/12 (nella pendenza del ricorso per
cassazione definito con la sentenza di cui si chiede la revocazione),
munita della formula di irrevocabilità 1’1/2/13 e prodotta nel giudizio
di cassazione in data 12/11/2013 con atto notificato alla controparte
sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., nonché richiamata nella memoria
depositata davanti alla Corte di cassazione in data 29/11/2013.

l’applicazione dell’art.14, comma 4 bis, cit. ed il riconoscimento della
deducibilità dei costi.
2.1. Le preliminari eccezioni di inammissibilità della domanda di
revocazione, sollevate nel controricorso della difesa erariale, non
paiono meritevoli di accoglimento per le condivise ragioni già esposte
nell’ordinanza interlocutoria n.1443/2016, condivisa dal Collegio ed a
cui si rinvia.
3.1. Quanto alla fase rescindente, il ricorso per revocazione
appare fondato, in quanto nella stessa sentenza di cui qui si chiede la
revocazione non viene escluso il diritto della contribuente di ottenere
“qualora intervenga una sentenza definitiva di assoluzione, il
rimborso delle maggiori imposte versate in relazione alla non
ammissibilità in deduzione dei costi e dei relativi interessi”. È dunque
da ritenere che la decisione di merito di conferma degli atti impositivi
impugnati derivi dalla mancata percezione dell’effettiva esistenza nel
caso di specie di una sentenza penale definitiva di assoluzione, che la
stessa Corte di cassazione indica quale presupposto dell’eventuale
diritto al rimborso delle somme effettivamente versate sulla base di
tali atti (e della pronuncia giudiziale che li conferma).
3.2. Sulla scorta di tali condivise considerazioni la sentenza
impugnata va revocata per errore percettivo, atteso che la parte
aveva documentato tempestivamente con documento notificato alla
controparte l’intervento di sentenza definitiva di assoluzione.

4.1. Si deve quindi passare alla fase rescissoria.
R.G.N.6591/2015
Cons. est. Laura Tricorni

3

1.2. Quindi, in relazione alla fase rescissoria la ricorrente chiede

4.2. L’intervenuta sentenza di assoluzione giustifica l’accoglimento
della richiesta di applicazione dell’art. 14, comma 4, bis, cit., come
mod., nei limiti di seguito precisati.
4.3. Come già affermato da questa Corte “In tema di imposte sui
redditi, ai sensi dell’art. 14, comma 4 bis, della legge 24 dicembre
1993, n. 537 (nella formulazione introdotta con l’art. 8, comma 1, del

opera, in ragione del precedente comma 3, quale “jus superveniens”
con efficacia retroattiva “in bonam partem”, sono deducibili i costi
delle operazioni soggettivamente inesistenti (inserite, o meno, in una
“frode carosello”), per il solo fatto che siano stati sostenuti, anche
nell’ipotesi in cui l’acquirente sia consapevole del carattere
fraudolento delle operazioni, salvo che si tratti di costi in contrasto
con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza,
determinatezza o determinabilità oppure di costi relativi a beni o
servizi direttamente utilizzati per il compimento di un delitto non
colposo.” (Cass. n. 26461/2014).
4.4. Ne consegue che la sentenza della Cassazione andrà revocata
laddove ha disposto la cassazione senza rinvio, dovendosi invece
disporre la cassazione con rinvio al fine di verificare la concreta
ricorrenza dei presupposti per la deduzione dei costi, in merito alla
riferibilità certa dei costi documentati da fatture relative ad operazioni
soggettivamente inesistenti con quanto oggetto della sentenza penale
di assoluzione prodotta in giudizio alla luce dell’art.14, comma 4 bis,
cit., ed alla loro competenza ed inerenza, onere probatorio che grava
sulla contribuente trattandosi di costi contestati dall’Amministrazione,
e, una volta accertata la ricorrenza dei presupposti e nei limiti di
quanto accertato, per l’applicazione della disciplina invocata.
5. In conclusione, il ricorso in revocazione va accolto e va
revocata la sentenza di questa Corte nei limiti anzidetti.

R.G.N.6591/2015
Cons. est. Laura Tricorni

4

d.l. 2 marzo 2012, n. 16, conv. in legge 26 aprile 2012 n. 44), che

Quindi, decidendo in rescissorio, la sentenza della CTR va cassata
nei limiti del motivo accolto e la controversia va rinviata alla CTR del
Lazio in diversa composizione per l’applicazione dell’art.14, comma 4
bis della legge n. 537/1993, come modificato dal d.l. n.16/2012, alla
luce dei principi esposti, ove ricorrano i presupposti di legge previsti
da tale disciplina e dal T.U.I.R., nonché per la liquidazione delle spese

P. Q .M.

– accoglie il ricorso in revocazione, revoca la sentenza di questa
Corte n. 2198/2014 nei limiti di cui in motivazione e, decidendo in
rescissorio:
– accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e rinvia la
controversia alla CTR del Lazio in diversa composizione per
l’applicazione dell’art.14, comma 4 bis della legge n. 537/1993, come
modificato dal d.l. n.16/2012, ove ricorrano i presupposti di legge
previsti da tale disciplina e dal T.U.I.R., nonché per la liquidazione
delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2017.

del giudizio di legittimità

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA