Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30563 del 26/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 26/11/2018, (ud. 16/10/2018, dep. 26/11/2018), n.30563

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11513-2014 proposto da:

A.A.M., domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dagli avvocati MICHELE PRATELLI, VIRGILIO QUAGLIATO, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

EUROPA 190, presso l’avvocato ROBERTA AIAZZI, dell’AREA LEGALE

TERRITORIALE CENTRO DI POSTE ITALIANE, rappresentata e difesa

dall’avvocato SERGIO GALASSI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 769/2013 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 02/10/2013 R.G.N. 270/2013.

Fatto

RILEVATO

1. che la Corte d’appello di Ancona ha confermato la sentenza di primo grado con la quale era stata accolta la domanda di Poste Italiane s.p.a. intesa all’accertamento della legittimità della sanzione disciplinare (sospensione per tre giorni dal servizio e dalla retribuzione) irrogata alla dipendente A.A.M., per omesso controllo e verifica – nell’ambito delle mansioni di operatore gestione uffici postali del servizio operazioni e clienti – dei sistematici e prolungati sforamenti dei limiti di giacenza massima e quotidiana dell’ATM di uno degli uffici sorvegliati, ufficio diretto da altro dipendente il quale aveva così potuto perpetrare la dolosa sottrazione di denaro poi accertata a suo carico;

1.1. che secondo il giudice di appello, a differenza di quanto sostenuto dalla A. con il primo motivo di gravame, la sentenza di primo grado si era limitata a desumere dalla pacifica conoscenza da parte della dipendente dell’ “applicativo” relativo al controllo degli sforamenti la circostanza che non fosse stata contestata, nella sua materialità, l’omissione della verifica quotidiana delle giacenze, mentre aveva tratto la consapevolezza della necessità della utilizzazione quotidiana di tale strumento dalla deposizione della teste E. circa l’istruzione ricevuta per due giorni dalla A. in merito all’uso del suddetto “applicativo” e dalle specifiche modalità funzionamento del detto strumento connotato dalla giornaliera segnalazione delle eccedenze; in questa prospettiva la Corte di merito ha ritenuto “incomprensibile” l’assenza di qualsivoglia iniziativa della dipendente a fronte di eccedenze ingenti che erano arrivate ad importi medi di circa Euro 200.000,00 e corretta la sentenza di prime cure che aveva posto a carico della lavoratrice l’onere, in concreto non assolto, di dimostrare l’esistenza di una prassi aziendale per la quale le segnalazioni venivano effettuate solo in presenza di richieste di reintegro delle giacenze bancomat da parte dei direttori degli uffici interessati; infine, era da respingere anche l’ulteriore motivo di impugnazione incentrato sull’affermata irrilevanza della deduzione della dipendente di non avere ricevuto una sufficiente formazione professionale in quanto doveva ritenersi adeguatamente dimostrato che la necessità di verifica quotidiana fosse stata portata a conoscenza della lavoratrice, sebbene solo verbalmente, trattandosi di connotato essenziale, intrinseco alla finalità dell’applicativo e conseguente alle modalità stesse del funzionamento di base dello stesso;

2. che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso A.A.M. sulla base tre gruppi di motivi; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

1. Che con il primo gruppo di motivi parte ricorrente deduce: violazione art. 360 c.p.c., n. 4, dell’art. 360 c.p.c., n. 5, dell’art. 111 Cost., comma 6; dell’art. 116 c.p.c. in tema di procedimento valutativo e di prove; violazione della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 7; violazione degli artt. 2697 e 2721 c.c.. Con tali motivi, illustrati congiuntamente, si duole che la Corte di merito, avendo ritenuto il primo motivo di gravame della lavoratrice frutto di un fraintendimento della sentenza di primo grado, avesse in questo modo omesso di pronunziare sulla puntuale censura svolta con il ricorso in appello intesa a contestare la ritenuta ammissione da parte della dipendente della conoscenza dell'”applicativo” e della circolare aziendale n. 207/2006; tale punto non era stato in alcun modo affrontato dal giudice di secondo grado la cui decisione risultava fondata su presupposti processuali inesistenti. Con altra censura parte ricorrente si duole del fatto che la Corte di merito avesse fatto scaturire l’accertamento della consapevolezza della necessità di controllo quotidiano degli sforamenti a mezzo dell'”applicativo” in oggetto, dalla istruzione preventiva ricevuta dalla dipendente, dalle modalità di funzionamento del detto strumento di controllo e dalle relative finalità. Assume che la decisione della Corte è fondata su presupposti processuali inesistenti in quanto pretende di ricavare dalla deposizione de relato della teste E. la dimostrazione che la A. fosse stata anche istruita sulla necessità di utilizzo quotidiano dell’ “applicativo”; la mancata considerazione di tale specifico punto da parte della sentenza impugnata configurava violazione dell’art. 111 Cost.;

1.1. che le ulteriori censure articolate prospettano la non corretta interpretazione della deposizione testimoniale della teste E., la violazione dell’onere probatorio in relazione alla circostanza che la istruzione effettuata nei confronti della A. in vista dell’assegnazione alle mansioni di operatore gestione contemplasse anche l’uso dell'”applicativo” e l’errata utilizzazione del ragionamento presuntivo sul punto;

2. che con il secondo gruppo di motivi parte ricorrente deduce: violazione art. 360 c.p.c., n. 4, dell’art. 360 c.p.c., n. 5, dell’art. 111 Cost., comma 6, dell’art. 116 c.p.c. in tema di procedimento valutativo e di prove, violazione dell’art. 112 c.p.c., della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 7 degli artt. 2697 e 2721 c.c. e degli artt. 414,416 e 421 c.p.c.. Premesso che le censure articolate investono la correlazione tra l’addebito contestato, fondato sulla mancata osservanza della circolare n. 207/2006, e l’accertamento giudiziale di responsabilità disciplinare, lamenta che la comunicazione di addebito non conteneva, come prescritto dal giudice di legittimità, la indicazione della regola di condotta asseritamente violata; si duole, inoltre, del mancato rilievo della non contestazione da parte della società Poste della circostanza dedotta dalla lavoratrice relativa alla esistenza una prassi operativa nel senso della non utilizzazione dell’applicativo;

3. che con il terzo gruppo di motivi parte ricorrente deduce: violazione art. 360 c.p.c., n. 4, violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, violazione dell’art. 111 Cost., comma 6; violazione dell’art. 116 c.p.c. in tema di procedimento valutativo di prove; violazione della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 7 cit.; violazione degli artt. 2697 e 2721 c.c.; violazione dell’art. 2016. Censura, in sintesi, la sentenza impugnata per avere ritenuto dimostrata la circostanza che la A. fosse stata verbalmente istruita sulla necessità di verifica quotidiana dell’ “applicativo”. Contesta, in particolare che tale circostanza potesse desumersi dalle modalità di funzionamento dei tale strumento;

4. che in relazione al primo gruppo di motivi, la censura di omessa pronunzia sul primo motivo di gravame, quale conseguenza della errata interpretazione della sentenza di primo grado, risulta inammissibile in quanto non sorretta, in violazione del disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, dalla esposizione dei fatti di causa in termini idonei a consentirne la verifica. Secondo quanto chiarito da questa Corte, per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamene erronea, compiuta dal giudice di merito. Il principio di autosufficienza del ricorso impone, infatti, che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa (cfr., tra le altre, Cass. 03/02/2015 n. 1926);

4.1. che in particolare, con riferimento alla ipotesi in cui vengano denunciati con il ricorso per cassazione errores in procedendo, in relazione ai quali la Corte di legittimità è anche giudice del fatto, potendo accedere direttamente all’esame degli atti processuali del fascicolo di merito, si prospetta preliminare ad ogni altra questione quella concernente l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che, solo quando sia stata accertata la sussistenza di tale ammissibilità diventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo e, dunque, esclusivamente nell’ambito di quest’ultima valutazione, la Corte di cassazione può e deve procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali (v. tra le altre, Cass. 20/07/2012 n. 12664); pertanto, allorquando si denunzia una violazione o falsa applicazione di norme processuali, la parte ricorrente è onerata ad indicare gli elementi fattuali condizionanti l’ambito di operatività di detta violazione, con la conseguenza che ove si asserisca la mancata valutazione di atti documentali è necessario procedere alla trascrizione integrale dei medesimi o del loro essenziale contenuto al fine di consentire il controllo della decisività delle operate deduzioni unicamente sulla base dei solo ricorso (o del controricorso), senza che la Corte di legittimità possa ricorrere ad ulteriori indagini integrative. (Cass. 07/03/2006 n. 4840);

4.2. che nel caso di specie, la parziale riproduzione di un brano del ricorso in appello (v. pag. 13, ricorso per cassazione), per la genericità del relativo contenuto e, soprattutto, per la mancata contestualizzazione dello stesso nell’ambito delle complessive difese spiegate dalla lavoratrice nell’atto di gravame non consente di avere chiara contezza degli esatti termini con i quali il motivo di censura, asseritamente male interpretato dal giudice di appello, sarebbe stato formulato, di evidenziarne le difformità rispetto alla ricostruzione dello stesso operata dalla sentenza impugnata (pag.3) nonchè l’autonoma apprezzabilità al fine della configurazione del vizio denunziato (Cass. 04/12/2014 n. 25714); ciò tanto più in considerazione del fatto che tale brano si apre con la contestazione di un “postulato”, che si ascrive alla sentenza di primo grado, postulato che non è dato ricostruire con certezza in quanto anche la motivazione della sentenza di primo grado non è riportata in forma integrale, come evincibile dalle ripetute omissioni di brani segnalate da parentesi quadre con all’interno puntini sospensivi;

4.3. che la questione di malgoverno dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., riferita alla ritenuta consapevolezza della necessità di quotidiana utilizzazione dell'”applicativo” si risolve nel sollecitare una generale rivisitazione del materiale di causa e nel chiederne un nuovo apprezzamento nel merito, operazione non consentita in sede di legittimità neppure sotto forma di denuncia di vizio di motivazione, alla stregua del novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo attualmente vigente applicabile, ratione temporis, alla fattispecie qui scrutinata) come interpretato da Cass., Sez. Un. 07/04/2014 n.8053), richiedendosi la deduzione di omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, deduzione neppure prospettata dalla parte ricorrente;

4.4. che è infondata la censura intesa a contestare la correttezza del ragionamento presuntivo alla stregua del quale il giudice di appello ha ritenuto di desumere la consapevolezza nella lavoratrice della necessità di controllo quotidiano delle giacenze per il tramite dell'”applicativo”. Premesso, infatti, che è compito istituzionalmente demandato al giudice del merito selezionare gli elementi certi da cui “risalire” al fatto ignorato (art. 2727 c.c.), che presentino una positività parziale o anche solo potenziale di efficacia probatoria e l’apprezzamento circa l’idoneità degli elementi presuntivi a consentire illazioni che ne discendano secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit è sottratto al controllo di legittimità (in termini, Cass. n. 16831 del 2003; Cass. n. 26022 del 2011; Cass. n. 12002 del 2017), la doglianza relativa al corretto utilizzo del ragionamento presuntivo non può limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo (v. tra le altre, Cass. 27/10/2010 n. 21961; Cass. 02/04/2009 n. 8023; Cass. 21/10/2003 n. 15737); nel caso di specie non si ravvisa alcuna intrinseca illogicità ed implausibilità della deduzione tratta dal giudice di merito in punto di consapevolezza della necessità di controllo quotidiano scaturita dalla accertata conoscenza da parte della dipendente delle modalità di funzionamento dell’ “applicativo” con segnalazione quotidiana degli sforamenti delle giacenze;

5. che la censure sviluppate con il secondo gruppo di motivi, incentrate sul tema della incompletezza e non specificità della lettera di contestazione degli addebiti è inammissibile in quanto secondo la giurisprudenza di questa Corte qualora una determinata questione giuridica – che implichi accertamenti di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente per cassazione che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (v. tra le altre, Cass. 28/01/2013 n. 1435; Cass. 28/07/2008 n. 20518; Cass. 20/10/2006 n. 22540). Parte ricorrente si è sottratta a tale onere non avendo allegato che la questione della incompletezza della lettera di contestazione, implicante accertamento di fatto, era stata posta in prime cure e ritualmente reiterata in appello;

5.1. che parimenti parte ricorrente non ha allegato di avere ritualmente sollevato con il ricorso in appello la questione della non contestazione da parte di Poste Italiane s.p.a. della esistenza di una prassi aziendale che escludeva la verifica quotidiana degli sforamenti dei limiti di giacenza massima dell’ATM degli uffici sorvegliati; anzi, la circostanza sembra positivamente esclusa dal fatto che nello storico di lite del ricorso per cassazione si indica quale specifico punto di doglianza formulato con il ricorso in appello il fatto che l’onere di dimostrare prassi disapplicative sarebbe dovuto ricadere su Poste (v. ricorso per cassazione, pag. 15 in fine), assunto in contrasto con la deduzione di pacificità della esistenza di tali prassi implicante l’esonero dal relativo onere probatorio (Cass. del 09/03/2012 n. 3727);

6. che le censure articolate con il terzo gruppo di motivi, sono parimenti inammissibili valendo le considerazioni già espresse al precedente punto 4.3. in ordine alla inammissibilità delle doglianze intese a sollecitare direttamente un diverso apprezzamento di fatto del materiale probatorio (ed in particolare della deposizione della teste E.), apprezzamento precluso al giudice di legittimità (Cass. 4/11/2013 n. 24679, Cass. 16/12/2011 n. 2197, Cass. 21/9/2006 n. 20455, Cass. 4/4/2006 n. 7846, Cass. 7/2/2004 n. 2357);

6.1. che le critiche al ragionamento presuntivo attraverso il quale è stata ritenuta la consapevolezza della dipendente in ordine alla necessità dell’uso quotidiano dell’ “applicativo” non evidenziano alcuna illogicità o implausibilità della deduzione sviluppata a riguardo dalla sentenza impugnata muovendo dalla conoscenza delle modalità di funzionamento dello specifico strumento di controllo con rilievo quotidiano degli sforamenti;

6.2. che la deduzione di violazione dell’art. 2106 c.c., in punto di necessità di graduazione della responsabilità della dipendente è inammissibile per novità della questione non avendo la odierna ricorrente allegato, prima ancora che dimostrato, che tale questione era stata ritualmente dedotta nei gradi di merito, per cui si richiamano le medesime considerazioni sviluppate al precedente punto 5;

7. che in base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto e le spese di lite regolate secondo soccombenza;

8. che sussistono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 4.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2018

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